Nuova pagina 2

G.I.P. S. Maria Capua Vetere Ordinanza cust. caut. 8 novembre 2004
Est. S.M. Guariello Ind. NN

La condotta illecita violatrice di legge, regolamenti, ordini o discipline che determina un danno all'ambiente può essere sanzionabile ex art 434 c.p. in quanto, il "disastro ambientale" è da ricomprendere nella definizione di "altro disastro" contenuta nel citato articolo, stante la natura di norma di chiusura di detta disposizione, allorquando sussista un "un danno grave e irreparabile all'ambiente e vi sia "pericolo per la pubblica incolumità"

Nuova pagina 1

N. 155143 R. G. N.R.
N.141653 R..G. GIP

TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

____________________________________

ORDINANZA
custodia cautelare in carcere
-art. 285 c.p.p.-
____________________________________

Decreto
di sequestro preventivo
Art 321 c.p.p.
___________________________

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dr. Silvio Marco Guarriello
_____

esaminata la richiesta del 19-7-04 con la quale i P.M. -sede-, Procuratore
Aggiunto dott. Paolo Albano e Sostituto Procuratore dott. Donato Ceglie,
chiedono l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di
:
1 .omissis.
INDAGATI
In ordine ai seguenti reati:
omissis..
capo G) del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv, 110, 112 e 434 1 e 2
comma c.p. perché procedendo ad un'imponente ed illegale attività di
escavazione abusiva, adottando le condotte indicate ai capi a) b) c) d),
facendo letteralmente scomparire le montagne oggetto delle escavazioni già
sopra descritte, con modalità illecite, violente ed abusive che rendevano di
fatto impossibile il recupero ed il risanamento ambientale delle zone
oggetto di escavazione, asportando illegalmente circa mc 30.000.000 di
materiale, cagionavano dolosamente un gravissimo ed irreparabile disastro
ambientale, consistito nella illegale ed innaturale scomparsa di montagne,
stravolgendo il territorio ed il paesaggio naturale di una fascia
pedemontana insistente sui comuni di Caserta e Maddaloni estesa per km 10
circa;

omissis

OSSERVA:

Gravi indizi di colpevolezza.

Le condotte oggetto di esame in questa sede riguardano le modalità di
effettuazione dell'attività estrattiva, della acquisizione delle
autorizzazioni amministrativa e della gestione dei controlli da parte del
Genio Civile, in più cave site nell'ambito del territorio posto a ridosso
della città di Caserta.
________________
.omissis...

Capo G)

Le foto allegate agli atti danno conto in maniera evidente della rilevante
modifica apportata allo stato dei luoghi.
Affermano i CTU : "....Il prelievo di materiali utili comporta modificazioni
della morfologia dei luoghi, dei ritmi morfoevolutivi, della circolazione
delle acque, della stabilità dei versanti, dell'equilibrio idrodinamico dei
corsi d'acqua, dell'infiltrazione e della circolazione delle acque
sotterranee, della dinamica costiera, può produrre inquinamenti al suolo,
all'acqua e all'aria, può provocare impatti negativi da polveri e da rumore,
può alterare il paesaggio naturale. ....."

Questo giudice non ha trovato precedenti della giurisprudenza di legittimità
relativi al reato ex art 434 c.p. in relazione a casi di disastro ambientale
in quanto si rilevano solo precedenti relativi al crollo di edifici.
Appare quindi necessario -prima di valutare se la condotta degli indagati
integri i gravi indizi di colpevolezza- ricostruire la fattispecie di
disastro ambientale (di cui al capo di imputazione) ed a tal fine è quindi
necessario dapprima individuare il precetto contenuto nell'art. 434 c.p.
laddove si parla di "altri disastri".

L'elemento materiale del reato ex art 434 c.p. è caratterizzato dalla
presenza di una condotta che si concreti in "qualunque" azione idonea a
determinare un "disastro". Si tratta quindi di un reato di natura
sussidiaria il quale ha la funzione di colmare eventuali lacune legislative
a fronte di vicende non preventivamente individuabili nella loro
consistenza concreta. Invero, a fronte di una molteplicità di eventi dannosi
che potrebbero presentarsi nella realtà fattuale, i quali non sempre sono
prevedibili nella loro consistenza materiale, si è reso necessario
prevedere una "norma di chiusura" che, pur non descrivendo analiticamente
la condotta, consenta di sanzionare taluni comportamenti e impedire, quindi,
che vi siano ambiti privi di tutela penalistica.
Nel procedere a detta ricostruzione va evitato che l'indeterminatezza della
norma sia in contrasto con il "principio di tassatività" delle fattispecie
penali e, conseguentemente, con il "principio di legalità".

Tanto, premesso, al fine della individuazione del precetto penale soccorre
quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di disastro
colposo, ovvero: "Per disastro colposo deve intendersi un evento
dannoso, collegato con nesso di causalita' ad una condotta negligente,
imprudente, imperita, o violatrice di legge, regolamenti, ordini o
discipline, che colpisca collettivamente e che per i suoi effetti
gravi ed estesi metta in pericolo la pubblica incolumita'. ( v.Mass
n.149906 ed ivi citate).* Cass. Sez. 4^ SENT. 01616 04/10/1983 -
24/02/1984"
Ebbene, ritiene questo giudice che l'ipotesi di reato qui contestata -art
434 c.p.- si differenzi da quella di cui all'art 449 c.p. (inserita nello
stesso Titolo VI del codice "dei delitti contro l'incolumità pubblica",
anche se sotto altro Capo) unicamente per l'elemento soggettivo (ovvero una
condotta dolosa in luogo di quella colposa) mentre quello oggettivo (evento
dannoso e pericolo per la pubblica incolumità) è analogo.
Dunque elemento oggettivo del reato di cui all'art 434 c.p., è l'esistenza
di un "disastro" ed è necessario che vi sia un "pericolo per la pubblica
incolumità" (quest'ultima, forse più propriamente, è una condizione
obiettiva di punibilità).
Tanto precisato, nella interpretazione della legge bisogna attribuire ad
essa il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la
connessione di esse e la intenzione del legislatore.
- In lingua italiana disastro, fra i vari significati, ha anche quello di
" danno rilevante ed irrimediabile". E' evidente che in tal senso l'
espressione è utilizzata dal legislatore. Nel caso in esame il danno
apportato è evidente in quanto, stante lo sventramento di intere montagne,
non è pensabile che l'aspetto della orografia o geomorfologico dei luoghi
possa in alcun modo essere ricomposto. Dunque, non vi è dubbio che la
condotta degli indagati ha determinato un disastro.
Circa il pericolo per la pubblica incolumità lo stesso si evince dalla
circostanza che la modifica dei luoghi è stata tale da trasformare
integralmente l'aspetto oro-geografico di un'intero territorio , oltretutto
posto a ridosso di una zona densamente popolata. Affermano i CT: "...la
presenza a pochi metri di distanza dalle attività estrattive di cavi Enel di
alta tensione, linee Telefoniche, linea Ferroviaria di alta frequenza
Caserta-Foggia, strade comunali Centurano-Ponti della Valle, Strade rionali
del rione Centurano, Acquedotto Carolino, Acquedotto occidentale della
Campania che fornisce acqua potabile a milioni di utenti, la Variante Anas
superstrada di grande traffico, insediamenti abitativi, esiste un potenziale
pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini ed utenti dei predetti
servizi. Se a ciò si aggiunge il quotidiano trasporto e arrivo nelle cave di
ingenti quantitativi di esplosivi che sono impiegati dalle ditte esercenti,
si intuisce l'altissimo generale livello di pericolosità per tutto il
territorio circostante...."
La possibilità che si determinino crolli, deviazioni di corsi naturali o
condotte artificiali d'acqua (sotterranei o emersi) non è solo ipotetica ma
reale (sul punto si rinvia alla consulenza). D'altra parte in altre zone
della Regione Campania appartenenti alla stessa dorsale appenninica,il
sito "... si inserisce, più a grande scala, nel settore campano della catena
appenninica; esso infatti appartiene alla Piattaforma Carbonatica
Appenninica che si estende dai monti dell'Abruzzo aquilano fino ai monti
della Lucania meridionale e che si suddivide in piattaforma interna
(campano - lucana) ed esterna (abruzzese - campana)....."(vedi CTU) poste a
qualche decina di chilometri dai luoghi in oggetto, interventi molto meno
invasivi dell'uomo, in anni molto vicini a noi, hanno determinato frane di
intere pareti montuose che hanno travolto centri abitati.
Ulteriore elemento dal quale desumere il pericolo per la pubblica incolumità
è dato dal mancato rispetto della normativa in tema di altezza dei gradoni.
Ciò rende evidente e comprensibile a tutti il pericolo di crolli in
relazioni a fronti di cava posti talora a ridosso di strade anche di grossa
percorrenza e, comunque, in zone aperte e vicine a centri abitati.
Analogo pericolo per la salute pubblica si determina con le immissioni di
polveri nell'ambiente che talora ha interamente oscurato alcune zone (si
vedano le intercettazione telefoniche ove gli stessi indagati sono
preoccupati da tali evenienze e quanto affermato di seguito in relazione al
capo I).
- Circa poi la idoneità dell'azione, la stessa, alla luce di quanto
affermato, nel caso di specie deve ravvisarsi. Sul punto la S.C. ha
affermato che "In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri
dolosi, la idoneita' dell'azione, valida per integrare tali
fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo
potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o
sopravvenuto; mentre la inidoneita', onde configurare nella specie un
reato impossibile, deve essere assoluta in virtu' di una valutazione
astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non
deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso.
Cass. Sez. 1^ SENT. 04871 27/01/1987 - 16/04/1987"

La consapevolezza del danno arrecato si desume dalla circostanza che vi era
la coscienza della illiceità dell'attività e dalla conoscenza del fenomeno
determinato.
Risulta quindi pienamente integrato anche il reato ex art 434 co 2^ c.p.

..omissis..
P. Q. M.
Applica, in ordine ai reati sub A, B,D,G. così come contestati in rubrica a
:
.omissis...
la misura della custodia cautelare in carcere .omissis
Così deciso in S. Maria C.V. 8 novembre 2004

Il G.I.P.

dr. Silvio Marco Guarriello