TAR Puglia (LE) Sez. I n. 228 del 13 febbraio 2024
Ambiente in genere.Sindacabilità della valutazione di incidenza ambientale - VINCA

La valutazione di incidenza ambientale (cd. “Vinca”), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione. È evidente, pertanto, come l’apprezzamento dell’amministrazione preposta alla tutela dell’habitat ambientale è sindacabile in sede giudiziale, solo sotto il profilo della manifesta illogicità, incongruità, della motivazione anche alla luce di una istruttoria incompleta.

Pubblicato il 13/02/2024

N. 00228/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01517/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Michela Zizzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirella Trisolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 0024849/21 del 22.07.21 (parere sfavorevole di valutazione di incidenza ambientale) e del provvedimento prot. n. 0022466/21 del 02.07.21 (preavviso ex art. 10bis l. 241/1990) relativamente all’intervento edilizio in agro di Martina Franca, località Luco, Foglio di Mappa 87, particella 224, zona agricolo-residenziale, ZSC MURGIA SUD EST.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zizzi Michela il 9/2/2023:

del provvedimento di riesame emesso il 12.12.2022 Prot. N. 0041474/2022 dal 5° Settore Pianificazione e Ambiente – Servizio di Valutazione di Incidenza Ambientale - comunicato a mezzo pec in pari data.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sig.ra Zizzi Michela ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, prot. n. 0024849/21, del 22.07.2021 con cui la Provincia di Taranto ha espresso parere di Valutazione di Incidenza Ambientale sfavorevole per l’intervento di “realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo residenziale” in agro del Comune di Martin Franca loc. Luco- fg. Di mappa 87, p.lla 224- pratica edilizia n. 521/20111; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il preavviso di diniego, ex art. 10 bis della L. 6 agosto 1990, n. 241, prot. n. 0022466/2021 del 02.07.2021.

A sostegno del gravame, ha proposto i seguenti motivi.

1)violazione di legge-violazione dell’art. 7, Legge n. 241/1990 e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall’art. 97, comma 2, Costituzione.

2)violazione di legge ed eccesso di potere per perplessità del provvedimento, sviamento, carenza dei presupposti id fatto e di diritto e motivazione insufficiente e/o apparente.

3)eccesso di potere per vizio di istruttoria, violazione di legge con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ed alla normativa italiana e regionale di recepimento- Eccesso di potere per difetto ovvero contraddittorietà di motivazione, disparità di trattamento.

La Provincia di Taranto, in data 09.11.2021, si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 24.11.2021, questo T.A.R., con ordinanza n. 684 del 27.11.2021 ha accolto l’istanza cautelare proposta, sospendendo l’efficacia dell’impugnato parere, con l’ordine all’Amministrazione di riesaminare il progetto presentato.

L’Amministrazione provinciale, nel rivalutare il progetto presentato, con la determinazione del 12.12.2022, prot. n. 0041474/2022, ha confermato l’esito sfavorevole di valutazione di incidenza ambientale già espresso con il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo.

Avverso quest’ultima determinazione la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, notificati e depositati in data 09.02.2023, reiterando, i vizi motivazionali ed istruttori già rilevati con il ricorso introduttivo.

All’esito della camera di consiglio del 08.03.2023, questo T.A.R., con ordinanza n. 136 del 10.03.2023, ha provveduto, a norma dell’art. 55, comma 10, c.p.a., alla sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito.

All’udienza pubblica del 07.02.2024 la causa è stata introitata in decisione.

La vicenda in esame inerisce al parere di valutazione di incidenza ambientale sfavorevole espresso dalla Provincia di Taranto con riferimento all’intervento di “realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo residenziale” in agro loc. Luco del Comun edi Martina Franca fg- 87, p.lla 224, presentato dalla ricorrente -pratica edilizia 521/2011.

L’impugnato parere - prot. n. 0024849/21 del 22.07.2021- è così motivato: “…Dalla documentazione agli atti si evince che l’area di intervento ricade in agro di Martina Franca, al foglio di mappa 87, p.lla 224, in zona tipizzata dal vigente strumento urbanistico come zona Agricola Residenziale F2/2; è inclusa nella ZSC “Murgia di Sud-Est” codice IT9130005. Nell’approvato PPTR ricade nei seguenti ocntesti:6.2.2. Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici UPC Aree a rilevanza naturalistica (rete natura 2000); 6.3.1 Componenti culturali e insediative: BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; UPC Paesaggi rurali; Ambito paesaggistico: Murgia dei trulli…..

Considerato che l’intervento per quanto rappresentato al punto precedente risulta in contrasto con il regolamento del Piano di Gestione della ZSC “Murgia di sud-est” e con le finalità di tutela di habitat e habitat di specie di interesse comunitario prevista dalla Direttiva Habitat 92/43&CEE e dalla Rete Natura 2000…..

Tutto ciò premesso, relativamente alle osservazioni presentate si riscontra quanto segue:

1)Le motivazioni addotte da codesto Ente Provinciale sono contraddittorie e inverosimili, nella misura in cui lamentano il mancato utilizzo agricolo dell’area, ma nel contempo richiamano il divieto di effettuare la conversione delle aree coperte da vegetazione naturale in aree coltivaste (ex DGR 432/2016).

Di fatto l’ufficio scrivente non “lamenta” il mancato utilizzo agricolo ma lo rileva come dato di fatto considerata la presenza sul lotto di vegetazione spontanea (vegetazione erbacea su matrice rocciosa affiorante riconducibile ad habitat pseudosteppici, in alcune zone con presenza di vegetazione arbustiva a macchia /gariga), rilevabile sia dalla documentazione fotografica prodotta nell’ambito della procedura di Valutazione d’incidenza - fase di screening prot. prov.le 30768 del 16/6/2015, sai dalle ortofoto Sit-Puglia2006-2010-2011-2013-2015, sia dalle cartografie allegate al Piano di Gestione della ZSC “Murgia di Sud-Est”, approvato con DGR 432 del 06/04/2016 e sia confermato dalla DGR n. 2442 /2018; 2)

2)Vista la documentazione fotografica in atti e l’elaborato di”studio vegetazionale e fitosociologico” dell’area, non si comprende in cosa effettivamente l’intervento in questione contrasti con la richiamata DGR 432/2016 e suo Regolamento, ovvero la Direttiva 92/43/CEE. Mentre fuorviante ed illegittimo appare il richiamo della DGR n. 2442 del 21 dicembre 2018, addirittura successiva all’acquisizione dell’ultima documentazione (2018).

Come già indicato nella precedente nota prot. 22466 del 02/07/21, la documentazione fotografica allegata alla suddetta Relazione vegetazionale e relativa al sopralluogo del 01/10/2015, mostra effettivamente un terreno sottoposto ad una lavorazione superficiale (es. fresatura) che ha comportato la rimozione della copertura spontanea erbacea presente da tempo sul lotto in esame come esposto nel punto precedente, comportando pertanto l’alterazione dello stato dei luoghi . Relativamente al DGR n. 2442 del 21 dicembre 2018, questa non fa altro che confermare quanto già rilevato sullo stato dei luoghi sia dalla documentazione fotografica prodotta nell’ambito della procedura di Valutazione d’incidenza- fase di screening, prot. prov.le 30768 del 16/06/2015, sia nel parere di Valutazione d’incidenza- fase di screening, prot. prov.le n. 9792 del 26&02/2016, sia dalle ortofoto Sit-Puglia 2006-2010-2011-2013-2015, sia dalle cartografie allegate al Piano di Gestione della ZSC “Murgia Sud-Est”, approvato ocn DGR 432 del 06/04/2016.

3)è stato del tutto omesso il riferimento all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Martina Franca don Determina 636 del 13/09/2017 sulla base del parere favorevole e vincolante della Soprintendenza (che imponeva la salvaguardia della vegetazione presente lungo i confini particellari)

In merito a quanto sopra appare superfluo specificare che gli altri pareri acquisiti e dovuti per legge fanno riferimento a normative diverse da quella della Valutazione d’Incidenza prevista per la Rete Natura 2000. Ogni normativa si propone di tutelare aspetti ambientali diversi, nello specifico la Rete Natura 2000 nasce a tutela degli habitat e specie di interesse comunitario e degli habitat di specie faunistiche, Non si spiegherebbe la necessità di acquisire pareri diversi se fossero dei meri duplicati….

Ritenendo che l’intervento sia in contrasto con quanto previsto dal Regolamento del Piano di Gestione della ZSC “Murgia di Sud-Est”, così come argomentato nella nota di questo ufficio, prot. prov.le 22466 del 02/07/2021; Si esprime parere di Valutazione di Incidenza Ambientale sfavorevole per l’intervento in oggetto”

All’esito del riesame ordinato da questo T.A.R, la Provincia di Taranto ha riesaminato l’istanza presentata da parte ricorrente, giungendo alle seguenti conclusioni:

…Ricapitolando, la presenza sul lotto di vegetazione spontanea (vegetazione erbacea su matrice rocciosa affiorante, riconducibile ad habitat pseudosteppici, in alcune zone con presenza di vegetazione arbustiva a macchia /gariga) risulta rilevabile:

dalla documentazione fotografica prodotta nell’ambito della procedura di Valutazione d’incidenza - fase di screening, prot. prov.le 30768 del 16/06/2015

dalle ortofoto Sit-Puglia 2006-2010-2011-2013-2015 e dalle cartografie allegate al Piano di Gestione della ZSC “Murgia di Sud-Est” approvato con DGR 432 del 06/04/2016;

dalle cartografie allegate alla DGR n. 2442/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”: la particella d’intervento risulta investita dall’habitat 62Ao “Formazione erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);

dalla carta d’uso de Suolo Corine Land Cover 2006 e nel relativo aggiornamento 2011, l’area in esame risulta cartografata come “area a pascolo naturale, praterie, incolti” Codice 321 (Fonte Portale Sit Puglia).

Una modifica dello stato dei luoghi è avvenuta nell’anno 2015, ovvero tra la presentazione della istanza di Valutazione d’Incidenza- fase di Screening (prot. prov.le 30768 del 16/06/2015) e la presentazione della documentazione di Valutazione d’Incidenza - fase Appropriata (prot. 31904 del 22/07/2016); in effetti dalla documentazione fotografica prodotta nell’ambito della Valutazione- fase Appropriata, a seguito di sopralluogo effettuato in data 01/10/2015 da parte del tecnico incaricato per la relazione vegetazionale (foto 2), si rileva un terreno sottoposto ad una lavorazione superficiale (es. fresatura) che ha comportato la rimozione della copertura spontanea erbacea instauratasi nel tempo a causa della mancata coltivazione del fondo, così come rilevabile dalla documentazione fotografica prodotta nell’ambito della procedura di Valutazione d’incidenza - fase di screening, prot. prov.le30768 del 16&06/2015 (foto 1; del resto le stesse ortofoto Sit-Puglia 2006-2010-2011-2013-2015 mostrano, come già sopra relazionato, un lotto che si inserisce in una più vasta area a mosaico, caratterizzata dalla presenza di vegetazione erbacea su matrice rocciosa affiorante, riconducibile ad habitat pseudosteppici, in alcune zone con presenza di vegetazione arbustiva a macchia / gariga.

La rimozione della vegetazione oggetto di tutela (area a pascolo/habitat di interesse comunitario), avvenuta tra l’altro senza preventiva acquisizione del parere di Valutazione d’Incidenza e comunque in contrasto con le normative vigenti, non può oggi legittimare interventi che sarebbero risultati in contrasto con le finalità di tutela di habitat e habitat di specie di interesse comunitario prevista dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Rete Natura 2000.

In merito alla circostanza che l’intervento di che trattasi abbia conseguito parere favorevole da parte della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica, si ribadisce che gli altri pareri acquisiti e dovuti per legge fanno riferimento a normative diverse da quella della Valutazione d’Incidenza prevista per la Rete Natura 2000. Ogni normativa si propone di tutelare aspetti ambientali diversi, nello specifico la Rete Natura 2000 nasce a tutela e specie di interesse comunitario e degli habitat di specie faunistiche. Non si spiegherebbe la necessità di acquisire pareri diversi se fossero dei meri duplicati.

Sulla base delle considerazioni tutte richiamate, la Provincia di Taranto ha confermato l’esito sfavorevole di Valutazione d’Incidenza già espresso.

Tale provvedimento è stato gravato con atto di motivi aggiunti.

Ciò posto, nel merito è possibile procedere con l’esame congiunto - per identità delle doglianze proposte - del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

Infondato è il primo motivo di gravame con cui parte ricorrente si duole della violazione dei tempi procedimentali, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e del principio del buon andamento della PA sancito dall’art. 97, comma 2, cost.

In assenza - come nella specie - di una norma che qualifichi come perentorio il termine di conclusione del procedimento il suo superamento, per ciò solo, non è motivo di illegittimità della determinazione adottata, sia pur tardivamente.

Ciò anche in considerazione della possibilità per il privato di attivare i rimedi previsti dal legislatore avverso l’inerzia dell’amministrazione.

È evidente nella specie, come già rilevato dal Collegio in sede cautelare, il ritardo con cui la Provincia di Taranto ha reso il contestato parere e la sua successiva conferma.

Ciò in ogni caso, per le ragioni sopra dette - non può giustificare l’illegittimità delle gravate determinazioni.

Sul vizio motivazionale sollevati con i restanti due motivi - che per evidenti affinità contenutistiche possono esaminarsi congiuntamente - si deduce quanto segue.

La giurisprudenza, in maniera costante, ha avuto modo di ricordare che: “la valutazione di incidenza ambientale (cd. “Vinca”), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera (T.a.r. Calabria - Catanzaro n. 2057/2016; T.a.r. Umbria, 7 novembre 2013, n. 515; per la VIA cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; Cons. Stato., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917).

Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; T.a.r. Puglia - Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135; T.a.r. Toscana, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986), diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione» (T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 19 luglio 2019, n. 1455; cfr. anche, tra le più recenti, T.a.r. Puglia Bari, II, 18 gennaio 2022, n. 95; Consiglio di Stato, IV, 2 luglio 2021, n. 5078).

È evidente, pertanto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, come l’apprezzamento dell’amministrazione preposta alla tutela dell’habitat ambientale è sindacabile in sede giudiziale, solo sotto il profilo della manifesta illogicità, incongruità, della motivazione anche alla luce di una istruttoria incompleta.

Nel caso in esame, il Collegio non ravvisa alcun difetto di motivazione.

Le contestazioni sollevate da parte ricorrente, infatti, non sono idonee a dimostrare che il parere e la sua conferma fossero affetti da vizi di manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di istruttoria.

I rilievi, poi, formulati dalla ricorrente in ordine all’asserita coltivazione ed alla mancata alterazione dello stato dei luoghi, a fronte dell’incontestato inserimento del lotto di cui trattasi in un’area/ habitat di interesse comunitario, sono mere asserzioni difensive prive di riscontro probatorio.

Neppure può ritenersi - come sostenuto in tesi attorea - che la preventiva acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza e dell’autorizzazione paesaggistica avrebbero dovuto condurre il procedimento ad altro e diverso esito.

Ciò in quanto, come rilevato in parte motiva dei gravati pareri, diverse sono le valutazioni, alla luce delle normative di riferimento, che i singoli enti sono deputati ad eseguire.

Prive di pregio sono anche le contestazioni in punto di omessa istruttoria.

La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della ricorrente del preavviso di diniego ha consentito alla sig.ra Zizzi Michela di contraddire con l’amministrazione provinciale.

La stessa, infatti, ha presentato osservazioni di cui l’Ente ha tenuto conto - confutandole ad una ad una - nella motivazione del provvedimento finale.

Né parte ricorrente ha individuato quali sarebbero state le eventuali ulteriori osservazioni diverse da quelle oggetto di confutazione, che avrebbero dovuto essere approfondite in sede istruttoria.

In conclusione, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, in ogni caso, giustificate ragioni (tra cui la peculiarità delle questioni trattate) per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Daniela Rossi, Referendario, Estensore