TAR Abruzzo, Sez. I, n. 554, del 14 giugno 2014
Caccia e animali.Illegittimità Ordinanza di divieto di pascolo e sosta di greggi sul territorio comunale

Il potere di ordinanza del Sindaco è fondato sul disposto dell’art. 54, 2° comma, D.Lgs. n.267/2000, potere extra ordinem giustificato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico che dette situazioni, per definizione “imprevedibili”, non hanno previsto. Il caso di specie configura, al contrario, una situazione non affatto imprevedibile ed anzi sostanzialmente ricorrente (precisamente con cadenza annuale, coincidente con i periodici ritmi secolari della “transumanza”), che, per quanto sopra detto, non può essere regolata con lo strumento “extra ordinem” e atipico utilizzato. Peraltro, l’evidenziata periodicità dell’evento osta, ontologicamente, ad una regolazione “contingibile”, ossia meramente temporanea, ed invero l’ordinanza impugnata, che dispone il “divieto di pascolo e la sosta di greggi”, senza neppure stabilire un limite di durata, si pone come disciplina duratura e persistente, evidentemente non contingibile, e come tale non sussumibile nella normativa considerata. Neppure risulta evidenziato il preteso pericolo per la salute pubblica, peraltro confutato dalla documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente, ovvero per la circolazione stradale, atteso che “il gregge pascola su terreni e non sulle strade”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00554/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00039/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2013, proposto da: 
Ditta Lattanzi Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Giannicola Scarciolla, con domicilio eletto presso avv. Giannicola Scarciolla in L'Aquila, via Vicinale dell'Aterno N.2 - Pile;

contro

Comune di Tortoreto in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lo Sterzo, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.162 del 26/10/2012 prot. n.27543 del sindaco di Tortoreto a mezzo della quale si ordina il divieto di pascolo e la sosta di greggi sul territorio comunale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortoreto in persona del Sindaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso all’esame, Lattanzi Giacomo ha impugnato l’ordinanza sindacale meglio in epigrafe individuata, recante divieto di pascolo e sosta greggi in tutto l’abitato di Tortoreto e pretesamente giustificata da ragioni di tutela della salute pubblica.

Il ricorso evidenzia che il provvedimento non potrebbe qualificarsi ordinanza contingibile e urgente, non essendo fondato su situazioni eccezionali e impreviste che potessero giustificare il potere di ordinanza ed essendo carente dei profili motivazionali di supporto all’esercizio di detto potere.

Chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito per effetto della impossibilità di far pascolare il gregge nelle aziende agricole private del territorio comunale di Tortoreto, che si erano già impegnate a consentire il passaggio.

Si costituiva il Comune di Tortoreto che eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, notifica necessaria in quanto il sindaco avrebbe agito quale Ufficiale di Governo, attesa anche l’istanza risarcitoria proposta; nel merito, ribadiva la piena legittimità del provvedimento impugnato, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge per l’emanazione delle ordinanze di cui all’art. 54 T.U.E.L.

Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.

La difesa ricorrente depositava memoria illustrativa, nella quale, in ragione della disposta sospensione in sede cautelare, rinunciava espressamente all’istanza risarcitoria.

All’esito della pubblica udienza del 21 maggio 2014, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Il ricorrente, imprenditore agricolo professionale, impugna l’ordinanza del Sindaco di Tortoreto, meglio in epigrafe individuata, recante divieto di sosta e pascolo di greggi in tutto l’abitato di Tortoreto.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, spiegata da parte resistente, sul profilo della mancata notifica all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, pretesamente necessaria in ragione del fatto che il potere è stato esercitato dal Sindaco quale ufficiale di Governo, dunque quale organo dell’Amministrazione statale.

Osserva in proposito il Collegio che la regola generale del contraddittorio processuale impone la notifica del ricorso all’Amministrazione emanante su cui ricadono gli effetti dell’atto o del suo annullamento, ovvero le conseguenze del pronunciato del giudice (ex art 101 c.p.c.: “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”).

Nel caso di specie, gli effetti dell’atto impugnato sono evidentemente limitati al Comune di Tortoreto che è certamente parte del giudizio e cui il ricorso doveva essere notificato, come in effetti è stato.

La notifica all’Amministrazione statale per mezzo dell’Avvocatura Distrettuale sarebbe invece stata necessaria quanto all’istanza risarcitoria, pure proposta con il ricorso all’esame, considerato che, avendo il Sindaco agito nella qualità di Ufficiale di governo, le eventuali conseguenze patrimoniali pregiudizievoli sarebbero ricadute sull’Amministrazione centrale.

Nondimeno, parte ricorrente ha “rinunciato” alla domanda in questione con la memoria conclusionale, con ciò evidenziando il difetto di interesse a coltivare la stessa e a vederla definita in questo giudizio.

Il che comporta l’inammissibilità ab origine della domanda in questione e, in parte de qua, ossia limitatamente alla detta istanza risarcitoria, del ricorso, per effetto della mancata notifica all’Amministrazione statale mediante l’Avvocatura Distrettuale, sua rappresentante ex lege.

Passando al merito della vicenda, giova ricordare che il potere di ordinanza del Sindaco è fondato sul disposto dell’art. 54, 2° comma, D.Lgs. n.267/2000, secondo il quale “il Sindaco, quale Ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”.

Si tratta di potere extra ordinem giustificato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico che dette situazioni, per definizione “imprevedibili”, non hanno previsto.

Il caso di specie configura, al contrario, una situazione non affatto imprevedibile ed anzi sostanzialmente ricorrente (precisamente con cadenza annuale, coincidente con i periodici ritmi secolari della “transumanza”), che, per quanto sopra detto, non può essere regolata con lo strumento “extra ordinem” e atipico utilizzato.

Peraltro, la evidenziata periodicità dell’evento osta, ontologicamente, ad una regolazione “contingibile”, ossia meramente temporanea (e limitata al tempo necessario ad impedire i preventivati eventi pregiudizievoli), ed invero l’ordinanza impugnata, che dispone il “divieto di pascolo e la sosta di greggi”, senza neppure stabilire un limite di durata, si pone come disciplina duratura e persistente, evidentemente non contingibile (cfr., ex pluris Cons. di Stato, n.3490/2012), e come tale non sussumibile nella fattispecie normativa considerata.

Neppure risulta congruamente evidenziato il preteso pericolo per la salute pubblica, peraltro confutato dalla documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente, ovvero per la circolazione stradale, atteso che “il gregge pascola su terreni e non sulle strade” (cfr. ricorso pag. 9).

Le suesposta considerazioni conducono all’accoglimento del ricorso quanto alla richiesta di annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L’AQUILA,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Tortoreto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nel complessivo importo di euro 2.000,00 (duemila), oltre alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente FF

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)