Cass. Sez. III n. 11613 del 30 marzo 2022 (UP 11 feb 2022)
Pres. Andreazza Est. Mengoni Ric. Cavicchio
Ambiente in genere.Occupazione suolo demaniale e noleggio giornaliero ombrelloni

Integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/5/2021, il Tribunale di Cassino dichiarava Alfredo Cavicchio colpevole della contravvenzione di cui all’art. 1161 cod. nav. e lo condannava alla pena di 172 euro di ammenda; allo stesso era contestato di aver occupato arbitrariamente parte dell’arenile della riviera di Gaeta, collocandovi attrezzature da spiaggia.
2. Propone ricorso per cassazione il Cavicchio, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 54 Cod. Nav., vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso ogni considerazione in ordine ad un profilo decisivo della vicenda, ossia al fatto che il ricorrente – lungi dall’occupare l’arenile libero – si sarebbe limitato a noleggiare giornalmente le relative attrezzature, poi posizionate dai bagnanti sulla stessa area. Non vi sarebbe stata alcuna occupazione del demanio marittimo, dunque, per un tempo apprezzabile e con concreto impedimento della fruibilità dell’area, ma soltanto una legittima attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, posizionate liberamente dall’addetto e rimosse a fine giornata;
- le stesse censure sono poi mosse quanto gli artt. 63 e 195, comma 7, cod. proc. pen. La sentenza avrebbe riconosciuto il Cavicchio autore del reato pur in mancanza di una regolare individuazione; come per un verso, infatti, questi sarebbe stato indicato come proprietario da un soggetto mai identificato, così, per altro verso, sarebbero state utilizzate le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, in violazione dell’art. 63 cod. pen.;
- analogo, duplice vizio, infine, è lamentato quanto alla confisca dei beni, già in sequestro probatorio. Il carattere facoltativo della misura, infatti, avrebbe imposto un’adeguata motivazione al riguardo, per contro del tutto assente.  
3. Con requisitoria scritta del 5/1/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso  

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta fondato limitatamente all’ultima censura.
5. Con riferimento alla prima, che lamenta l’errata qualificazione giuridica della condotta, la stessa non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha riconosciuto integrata la violazione dell’art. 1161 Cod. Nav. alla luce dei chiari esiti dell’istruttoria; da questa, in particolare, era emerso che: a) sull’arenile in esame – pacificamente demanio non in concessione – era stata riscontrata la presenza di “asti di ombrelloni” e “lettini già aperti”; b) il Cavicchio, lì presente, svolgeva attività di noleggio delle stesse attrezzature, riconoscendo come proprie quelle già citate; c) contrariamente al regolamento comunale sulla fruibilità dell’arenile, che prevede che sia il singolo utente a posizionare le attrezzature noleggiate, quelle in esame erano state installate prima dell’arrivo della clientela, così occupando arbitrariamente l’area.
6. Tanto riportato in fatto, la sentenza ha dunque ritenuto consumata la contravvenzione in rubrica, sul presupposto che l’imputato – installando precedentemente le aste degli ombrelloni ed i lettini – aveva occupato senza titolo l’area demaniale, impedendone l’uso da parte dei bagnanti che non fossero stati suoi clienti. In tal modo, dunque, il Tribunale ha fatto corretta interpretazione degli indirizzi giurisprudenziali in materia, in forza dei quali integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività (tra le altre, Sez. 3, n. 4855 dell’11/1/2006, Pazzaglia, Rv. 233305; in termini anche Sez. 3, n. 30666 del 29/3/2018, Sorreca, Rv. 273762, relativa proprio ad un caso in cui l’imputato era autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni in favore dei clienti, non anche all'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti).
Tale ricostruzione della vicenda, peraltro, non è stata contestata espressamente nel ricorso, che si è limitato a richiamare l’attività di noleggiatore svolta dal Cavicchio, e a sostenere che fosse il cliente a posizionare liberamente ombrelloni e lettini sull’arenile; in tal modo, tuttavia, il ricorrente – oltre ad introdurre un elemento in fatto non consentito in questa sede - non si è confrontato con l’argomento cardine della pronuncia impugnata, secondo il quale aste (prive di ombrelloni) e lettini erano già stati posizionati prima dell’arrivo della eventuale clientela.
Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta manifestamente infondato.
7. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto al secondo, che concerne l’identificazione del ricorrente. In disparte l’inconciliabilità di questa censura con la precedente (fondata sulla titolarità di apposita autorizzazione al noleggio in capo al Cavicchio), si osserva che il Tribunale ha richiamato anche sul punto l’attività svolta dai Carabinieri, evidenziando non solo che l’imputato era stato individuato – da persona non identificata – come il “proprietario” delle attrezzature, ma anche che questi lì svolgeva l’attività di noleggio proprio di ombrelloni e lettini. Ne consegue che, anche a voler ritenere inutilizzabili le prime dichiarazioni (come quelle dello stesso Cavicchio, che aveva riconosciuto come propri gli oggetti), era stata comunque riscontrata l’attività di noleggio da parte del ricorrente, peraltro mai contestata, così da emergere solo questi come interessato alla violazione accertata.
8. Infine, con riguardo alla confisca delle attrezzature, si osserva che il Tribunale, in motivazione, ha riconosciuto legittimo il sequestro preventivo delle stesse, al fine di impedire ulteriori e più gravi conseguenze di reato; questa misura, nel dispositivo, è stata mutata in confisca.
La natura facoltativa della misura ablatoria, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., avrebbe imposto una motivazione adeguata che, tuttavia, è del tutto assente: il riferimento alla confisca, infatti, si trova nel solo dispositivo, mentre nella parte motiva non ve ne è traccia.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente a questa misura di sicurezza, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cassino.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, l’11 febbraio 2022