Consiglio di Stato Sez. IV n. 353 del 16 gennaio 2026 
Acque.Ordinanze contingibili ed urgenti

La disciplina di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 individua, oltre all’autorità competente, i presupposti della “contingibilità” e “urgenza”, e l’interesse pubblico da salvaguardare. La “contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità” implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta. Quanto alla “urgenza”, consiste nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo. Conseguentemente, lo sversamento di acque reflue all’interno di acque chiare già in atto rende evidente la sussistenza di ambedue i presupposti di esercizio del potere.

Pubblicato il 16/01/2026

N. 00353/2026REG.PROV.COLL.

N. 04174/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4174 del 2024, proposto dai signori Elisa Martini, Antonio D'Alessandro, Erminia Arico', Fortunata Galateri Di Genola, rappresentati e difesi dall'avvocato Marilena Di Genova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Bracciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano De Feudis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell’Acea Ato 2 s.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15822/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bracciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere Michele Conforti e udita per la parte appellante l’avvocato Marilena Di Genova; letta l’istanza di passaggio in decisione per il Comune di Bracciano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dai signori Elisa Martini, Antonio D'Alessandro, Fortunata Galateri Di Genova, Alfredo Diodati ed Erminia Aricò avverso la sentenza T.a.r. per il Lazio n. 15822 del 25 ottobre 2023, che ha respinto il ricorso per l’annullamento dell'ordinanza n. 176 del 26 ottobre 2018 emessa dal Comune di Bracciano.

2. Con la suddetta ordinanza il Comune di Bracciano ha ordinato ai proprietari delle abitazioni dell’immobile in Via Umberto Nobile n. 55 distinte in Catasto al foglio 48, particella 406 subalterni 1, 3 e 5:

- “(..) di provvedere entro cinque giorni dalla notifica dell’ordinanza a conformare lo scarico delle acque nere degli immobili alla fognatura pubblica in gestione alla “ACEA ATO 2” S.p.A., provvedendo a dare in carico ad un tecnico che dovrà accertare le opportune verifiche ed acquisire il nulla osta del gestore della rete comunale delle acque nere “ACEA ATO2” s.p.a.”;

– “Successivamente, entro ulteriori 10 giorni di provvedere alla bonifica del terreno sito in Via Pratigliolo n. 5, fronte civico 12/A distinto in Catasto al foglio 47particella 419 ove i liquami sono sversati”;

- di comunicare al Comune “il nominativo del tecnico incaricato per l’allaccio alla fognatura alla rete delle acque scure degli immobili”;

- di notiziare il Comune “a cura del tecnico incaricato, dell’inizio dei lavori e di tutti gli adempimenti connessi”;

- di depositare, al termine dei lavori, a cura del professionista incaricato “…una perizia giurata ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, attestante che a seguito delle verifiche e dei lavori effettuati la fognatura degli immobili è stata regolarmente allacciata alla fognatura delle acque nere e che è stato altresì eliminato ogni pericolo igienico sanitario anche a seguito dell’avvenuta bonifica del terreno in Via Pratigliolo n. 5”.

3. Si espongono i fatti rilevanti per la decisione.

3.1. Con il verbale di sopralluogo pervenuto al Comune in data 27 febbraio 2018, è stata rappresentata la presenza di liquami, collegati allo sversamento di acque reflue dalle abitazioni site in via Umberto Nobile 35-43 all’interno della rete delle “acque chiare”.

3.2. Con il provvedimento n. 20 del 2 marzo 2018, il Comune ha adottato una prima ordinanza diretta ai proprietari delle abitazioni degli immobili ubicati in via Umberto Nobile nn. 35 – 43.

3.3. Successivamente, a seguito della segnalazione “del tecnico di parte” e di un nuovo sopralluogo svolto in data 25 ottobre 2018, il Comune ha adottato una seconda ordinanza individuando come destinatari i signori Aricò, Cianfrocca e Cotugno (comproprietari) e D’Alessandro.

4. I signori Elisa Martini, Antonio D’Alessandro, Erminia Aricò, Fortunata Galateri di Genola e Alfredo Diodati hanno proposto ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio, domandando l’annullamento dell’ordinanza n. 176/2018.

5. Con la sentenza impugnata, il T.a.r.:

i. ha dichiarato l’interruzione del processo esclusivamente nei confronti del signor Alfredo Diodati, in quanto deceduto;

ii. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere relativamente alle posizioni delle signore Martini e Galateri Di Genola, perché destinatarie dell’ordinanza n. 20 del 20 marzo 2018 (non impugnata) e non anche dell’ordinanza n. 176 del 26 ottobre 2018;

iii. ha esaminato nel merito i motivi di ricorso esclusivamente con riferimento alla posizione dei signori Aricò e D’Alessandro, dichiarandone l’infondatezza;

iv. ha condannato le parti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.

6. I signori Elisa Martini, Antonio D'Alessandro, Fortunata Galateri Di Genova ed Erminia Aricò hanno impugnato la sentenza del T.a.r.

6.1. Con la memoria del 18 giugno 2024, il Comune si è costituito in giudizio, resistendo all’appello.

7. All’udienza dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con una prima censura, le signore Martini e Galateri di Genola hanno impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, rispetto alla loro posizione.

Le appellanti evidenziano di aver impugnato l’ordinanza n. 176/2018, perché tale provvedimento è stato loro notificato dal Comune, così ponendole nella condizione di doversi considerare destinatarie (degli effetti) dell’atto comunicato.

8.1. La censura in esame è infondata.

8.2. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato che, nell’ambito del processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse al ricorso integrano condizioni dell’azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia, condizioni che devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della vertenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9 e, più di recente, Ad. Plen., 28 gennaio 2022 n. 3).

La legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Consiglio di Stato,

Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).

La posizione di interesse legittimo, alla quale inerisce la legittimazione ad agire in sede processuale, presuppone ed esprime necessariamente una relazione intercorrente tra un soggetto che ha (o intende ottenere) una determinata utilità (riferita ad un “bene della vita”), e la pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere ad essa attribuito dall’ordinamento giuridico, sia che tale utilità consista nel neutralizzare l’esercizio del potere amministrativo, a tutela di un patrimonio giuridico già esistente che verrebbe altrimenti compresso; sia se volta ad ottenere l’esercizio del potere amministrativo negato dall’amministrazione, attraverso il quale si intende(va) conseguire un ampliamento del proprio patrimonio giuridico (Cons. Stato, Ad. plen., n. 3/2022, cit.).

8.3. Come correttamente accertato dal T.a.r., l’ordinanza n. 176/2018 non individua le signore Martini e Galateri di Genola quali destinatarie degli ordini impartiti, ancorché la notificazione di questo provvedimento sia stata effettuata anche nei loro confronti. Segnatamente, nel caso di specie, i destinatari sono individuati per relationem con riferimento alla proprietà di taluni beni (in particolare, gli immobili di cui al foglio n. 48, particella n. 406 e i subalterni 1, 3 e 5) e coincidono con i signori Aricò (sub. 1) e D’Alessandro (sub. 5), mentre il subalterno n. 3 appartiene ad altri proprietari non interessati dal presente processo. Dunque, soltanto queste persone sono legittimate ad impugnare il provvedimento.

8.4. Conseguentemente, tenuto conto dei principi innanzi richiamati, risulta corretta la statuizione del T.a.r. di dichiarare l’inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere delle signore Martini e Galateri di Genola, in quanto l’effetto lesivo del provvedimento, collegato agli effetti giuridici contenuti nel dispositivo e non collegati al procedimento di notificazione, non determina alcuna lesione giuridica della sfera giuridica (e dunque dell’interesse legittimo delle signore Martini e Galateri di Genola).

9. Con una seconda articolata censura, gli appellanti ripropongono criticamente le doglianze scrutinate in primo grado dal T.a.r. e, segnatamente, lamentano che:

- l’ordinanza impugnata si porrebbe in contraddizione con le autorizzazioni rilasciate dal comune di Bracciano all’allaccio in fogna degli immobili in oggetto;

- non sussisterebbero i presupposti per l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente, in quanto il pericolo paventato non sarebbe né contingibile né urgente, essendo la misura imposta di natura “definitiva” e la situazione potenzialmente pericolosa fronteggiabile con l’esercizio degli ordinari poteri di custodia dei beni pubblici spettanti all’amministrazione;

- il comune avrebbe inteso sottrarsi ai propri compiti di custodia della fognatura pubblica addossando il relativo onere (nonché l’onere di procedere alla bonifica) in danno di privati cittadini estranei all’evento in questione;

- l’istruttoria sarebbe carente in quanto a seguito di una prima ordinanza, rivolta verso alcuni proprietari di immobili posti lungo la via Umberto Nobile, il Comune avrebbe esteso l’ordine di adeguare gli allacci e bonificare il terreno compromesso dallo sversamento ad altri immobili collocati lungo la medesima via, così attestando l’incapacità del comune di individuare l’effettivo responsabile della situazione emergenziale dedotta quale presupposto dell’impugnata ordinanza.

9.1. La censura è infondata.

9.2. Relativamente alla doglianza relativa all’avvenuto rilascio delle autorizzazioni, il collegio ritiene corretta la statuizione di primo grado che ha respinto la corrispondente censura.

Il T.a.r. ha affermato che “l’autorizzazione rilasciata alla costruttrice ad allacciare alla pubblica fogna lo scarico degli immobili in questione si riferiva a lavori da effettuarsi e non già a lavori effettuati ed era accompagnata dalla previsione di specifiche prescrizioni da osservare, per cui […] ove i lavori non siano stati conformi a quanto autorizzato, dei danni ad essi correlati non possono che rispondere coloro che li hanno eseguiti o di cui ne usufruiscono”.

A questa affermazione può aggiungersi che l’emanazione di una precedente autorizzazione o di atti che abbiano attestato la corretta esecuzione delle opere non esclude il verificarsi di situazioni di malfunzionamento successivo che costringano il Comune a dover intervenire successivamente.

A tale proposito, può ulteriormente aggiungersi che parte appellante non ha fornito neppure un principio di prova teso ad escludere il malfunzionamento dello scarico.

9.3. A tal riguardo, facendo seguire la disamina della doglianza relativa al difetto di istruttoria del Comune e la disamina della doglianza secondo cui, con l’ordinanza il Comune avrebbe addossato l’onere manutentivo a cittadini estranei allo sversamento, va evidenziato come il Comune abbia compiuto un sopralluogo alla presenza dei proprietari degli immobili destinatari dell’ordinanza e, attraverso il compimento di alcune attività di indagine, svolte mediante l’impiego di “liquido tracciante”, abbia accertato che gli scarichi delle abitazioni degli odierni appellanti erano coinvolti nello sversamento.

Parte appellante in proposito, al di là di generiche contestazioni, non ha allegato e dimostrato alcun errore di carattere tecnico commesso dai tecnici dell’area manutenzione dell’ente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 11 maggio 2020 n. 2964, sulle modalità di contestazione delle valutazioni tecniche discrezionali), sicché va confermata la statuizione del T.a.r. circa l’infondatezza del dedotto vizio di difetto di istruttoria.

9.4. Residua infine la censura relativa alla mancanza dei requisiti per l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente.

La pertinente disciplina di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 individua, oltre all’autorità competente, i presupposti della “contingibilità” e “urgenza”, e l’interesse pubblico da salvaguardare.

La “contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità” implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; specialmente, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).

Quanto alla “urgenza”, consiste nella “materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. V, 14 ottobre 2019, n.6951).

Nel caso di specie, lo sversamento di acque reflue all’interno delle acque chiare era già in atto quando il Comune è intervenuto, sicché, anche in ragione della genericità della contestazione mossa, risulta evidente la sussistenza di ambedue i presupposti di esercizio del potere.

Quanto alla mancanza di temporaneità della misura imposta, lamentata da parte appellante, il Collegio evidenzia che il requisito della “provvisorietà” e “temporaneità” non è espressamente previsto nella formulazione della norma attributiva del potere.

Tale predicato, inoltre, non deve essere inteso in senso assoluto e rigido: connotato essenziale delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti è infatti la necessaria idoneità e proporzionalità delle misure con esse imposte al fine di eliminare la situazione di pericolo costituente presupposto della loro emissione. Ne discende che tali provvedimenti possono tanto produrre effetti provvisori quanto effetti definitivi, a seconda del tipo di rischio fronteggiato, e cioè a seconda delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, e in rapporto allo scopo pratico perseguito attraverso il provvedimento extra ordinem (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2021 n. 4802).

Nel caso di specie, sia l’amministrazione che il T.a.r. hanno correttamente applicato tali principi, limitandosi ad ordinare il compimento di ciò che risulta essere strettamente necessario alla cessazione dello sversamento.

10. In conclusione, dunque, per le motivazioni suesposte, l’appello deve essere respinto.

11. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Silvia Martino, Presidente FF

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

Rosario Carrano, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere