Cassazione civile Sez. II n. 4459 del 20 febbraio 2020 (UD 10 dic 2019
Pres. Giusti Est. Giusti Ric.Ireti spa.
Acque.Sanzioni amministrative e competenze

La sanzione amministrativa conseguente all'apertura di uno scarico non autorizzato può essere applicata anche dalla Provincia delegata dalla Regione, ancorché il TU ambientale attribuisca la competenza alla Regione

FATTI DI CAUSA

1. - B.R. e Iren Acqua Gas s.p.a. (poi divenuta Ireti s.p.a.) proponevano ricorso del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6, avverso l'ordinanza del 17 giugno 2013 con cui la Provincia di Genova - richiamato il verbale di accertamento n. 5/2008 di violazione amministrativa redatto dalla Guardia costiera - Ufficio locale marittimo di (OMISSIS) - aveva loro ingiunto il pagamento di Euro 6.010 in quanto l'impianto di depurazione reflui urbani di Zoagli era privo della prescritta autorizzazione, in violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 124 (Norme in materia ambientale), sanzionato dall'art. 133, comma 2, del medesimo D.Lgs..

Si costituiva la Provincia di Genova, resistendo.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 10237 del 2015, respingeva l'opposizione.

2. - La Corte d'appello di Genova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 gennaio 2018, ha respinto il gravame di B.R. e della società Ireti.

2.1. - Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di carenza di potere sanzionatorio in capo alla Provincia (ora Città metropolitana), e ciò dopo avere ritenuto detta eccezione ammissibile, benchè proposta solo con l'atto di appello, sul rilievo che, avendo gli opponenti prospettato una carenza assoluta del potere sanzionatorio dell'ente, non si pone alcun problema di tardività, trattandosi di questione rilevabile di ufficio; ha escluso la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per vizio di notifica del verbale di contestazione costituente l'atto presupposto; ha respinto la doglianza relativa alla incompetenza dell'organo (la Guardia costiera) che ha proceduto all'accertamento della violazione; ha disatteso l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva in capo a Iren Acqua Gas s.p.a. (escludendo che la normativa di riferimento configuri al riguardo un illecito proprio).

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso B.R. e la società Ireti (già Iren Acqua Gas) sulla base di quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, la Città metropolitana di Genova.

4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

In prossimità della Camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, così come abrogativo della precedente formulazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 56) i ricorrenti deducono la carenza di potere sanzionatorio in capo alla Provincia di Genova in tema di accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale, giacchè tale legittimazione apparterrebbe alla sola Regione in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 e tale potere non potrebbe comunque essere da quest'ultima delegato alla Provincia senza dare vita ad una normativa regionale costituzionalmente illegittima.

I ricorrenti prospettano che la novità della questione, introdotta per la prima volta soltanto con l'atto di appello, non ne determinerebbe l'inammissibilità. Si sostiene infatti che, in ipotesi di sanzione irrogata non dalla Regione, ma dalla Provincia, il relativo provvedimento deve ritenersi emesso in carenza di potere in astratto (difetto assoluto di attribuzione), deducibile senza limitazioni dall'interessato in ogni stato e grado del giudizio, essendo il vizio rilevabile d'ufficio.

1.1. - Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., Sez. IL 27 settembre 2018, n. 23383; Cass., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27909; Cass., Sez. II, 5 novembre 2018, n. 28108) che nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, che darebbe luogo all'inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d'ufficio, posto che tale vizio, secondo la giurisprudenza consolidata, "ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene", mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass., Sez. I, 19 luglio 2012, n. 12555, che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass., Sez. Un., 29 agosto 1990, n. 8987), laddove l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio - la Provincia di Genova - era all'epoca l'ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell'incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio.

Tale rilievo aveva permesso nei precedenti richiamati di ritenere irrilevante anche la verifica circa la ricorrenza di un'incompetenza relativa, atteso che nelle vicende oggetto di tali statuizioni il vizio relativo all'appartenenza in capo all'opposta della potestà sanzionatoria non era stata posta con gli originari motivi di opposizione.

Nel caso in esame, ancorchè il vizio non rientrasse tra quelli dedotti ab origine a sostegno dell'opposizione, va però osservato che la Corte d'appello ha ritenuto che non ne fosse precluso l'esame, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, cosicchè, in assenza di un motivo di ricorso incidentale che contesti tale affermazione dei giudici del gravame, la questione deve ritenersi effettivamente devoluta all'esame dell'autorità giudiziaria.

Ritiene tuttavia il Collegio che debba essere condivisa la valutazione della Corte territoriale che ha riscontrato l'effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione, non potendo avere seguito le tesi difensive dei ricorrenti.

Gli opponenti hanno anche in questa sede riproposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l'ordinanza-ingiunzione opposta, sul rilievo che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1, nel sostituire del D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56, in materia di competenza regionale all'irrogazione delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni a tutela delle acque dall'inquinamento, con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" (contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56, che contemplava, con una clausola di salvezza, il potere delle Regioni di disciplinare, con criterio derogatorio, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative in materia, delegandola alle Province), avrebbe inteso escludere il potere delle Regioni di dettare norme in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega - attualmente, pertanto, non più possibile - ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.

Si sostiene che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, citato art. 135, l'unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento sarebbe la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono stati delegati ad enti diversi i poteri regionali di irrogazione di sanzioni, dovrebbero intendersi tacitamente abrogate, in quanto incompatibili con la successiva disposizione di legge statale. Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle amministrazioni provinciali in epoca posteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, sarebbero inficiati da un vizio di incompetenza assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso.

La sentenza impugnata sostiene in contrario che il D.Lgs. n. 152 del 2006 - costituente un testo unificato, recante il mero riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, prevedendo le medesime fattispecie sanzionatorie già disciplinate nel previgente art. 56 - non ha implicitamente abrogato la L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b), che ha attribuito alle province la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 56 del citato D.Lgs., trovando conferma anche nella successiva legge di interpretazione autentica (L.R. 29 dicembre 2014, n. 41).

Rileva la Corte che debba in premessa evidenziarsi che, come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 380 del 2007), il testo novellato dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. s) - che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell'ambiente - inteso come valore costituzionalmente protetto - delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato; non c'è violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), e neppure dell'art. 118 Cost., commi 1 e 2, allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali.

Inoltre non può ritenersi di per sè risolutivo il differente tenore normativo del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, rispetto a quanto invece dettato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, in relazione all'omessa riproduzione in quest'ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, avendo la stessa Corte costituzionale (Corte Cost. n. 33 del 2016) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. Veneto n. 11 del 2012, attributiva alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale, essendo necessario procedere ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non potendo il giudizio di legittimità costituzionale risolversi in un mero confronto binario, dato che la legge statale (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1), modificando il regime previgente, non prevede più esplicitamente, come invece disponeva esplicitamente il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, il potere delle Regioni e delle Province autonome, soggetti titolari della potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, di delegarne l'esercizio alle Province ordinarie.

Ritiene il Collegio che invece proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali depongano per la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di Genova.

Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135, comma 1 ("In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 680, artt. 18 e segg., la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità") nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56, contiene la clausola di salvezza "fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità".

Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico.

Ancora, va considerata la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170, in base al quale "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175".

Il riferimento specifico e congiunto ad "atti e provvedimenti" induce a ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare "salvi" sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione della L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b), dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse.

Inoltre, la tesi dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle Regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l'intero impianto sistematico del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle Regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (art. 101 - Criteri generali della disciplina degli scarichi - secondo cui "Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto"; art. 124, commi 3 e 7, per cui "Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito di cui all'art. 101, commi 1 e 2" e "salvo diversa disciplina regionale" la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della Regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei controlli).

Una volta esclusa, alla luce dell'impianto normativo previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell'inciso contenuto nell'art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa medesima, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con la L.R. n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, ha confermato l'operatività della previsione di cui alla L.R. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b) e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135.

Correttamente i giudici di appello hanno attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la remissione al vaglio della Corte Costituzionale.

Infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, dettando standard uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. s), tuttavia, ciò non esclude il concorrente potere normativo delle Regioni e delle Province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati. La disciplina unitaria del bene ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Il limite dell'intervento legislativo regionale è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislatore statale in tema di soglie minime di tutela dell'ambiente (Corte Cost., n. 246 del 2006, n. 378 del 2007 e n. 244 del 2012), soglie minime che non possono ritenersi attinte per la sola attribuzione del potere sanzionatorio in via di delega alle Province, avendo questa Corte affermato (Cass., Sez. I, 22 aprile 2005, n. 8511), in relazione alla previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, ma con affermazione di principi ancora validi, che la norma, nel prevedere la competenza delle Regioni per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, non esprime un principio fondamentale della legislazione dello Stato tale da spiegare l'efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili atteso che una simile disposizione, individuando tali autorità nella Regione o nella Provincia autonoma ed espressamente facendo salve le competenze del Comune per le sanzioni previste dall'art. 54, commi 8 e 9, nonchè le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, non appare diretta a realizzare nel settore un interesse unitario che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazione della potestà legislativa delle regioni.

Non sarebbe, infatti, comprensibile perchè il legislatore statale, ispiratosi ad evidenti criteri di promovimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, abbia voluto impedire che, nelle singole legislazioni regionali, intervenissero "altre pubbliche autorità", di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell'ordinamento generale ai fini dell'esercizio delegato della potestà sanzionatoria.

Nè rileva l'abrogazione della L.R. n. 43 del 1995, art. 42 e della L.R. n. 41 del 2014, art. 22, ad opera della L.R. Liguria 6 giugno 2017, n. 12, art. 27, trattandosi di abrogazione successiva, non influente sulla vicenda oggetto di causa.

Tali considerazioni danno anche contezza delle ragioni per le quali il Collegio reputa che la controversia possa essere definita in sede camerale, non sussistendo le condizioni per la rimessione alla pubblica udienza.

2. - Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) i ricorrenti rimproverano alla Corte d'appello di non avere accolto l'eccezione di nullità dell'atto presupposto per mancanza della relazione di sopralluogo. I ricorrenti deducono che il verbale di contestazione fa espresso riferimento al sopralluogo compiuto dagli agenti accertatori presso l'impianto di (OMISSIS) in data 4 agosto 2008, ma il verbale redatto in occasione di tale sopralluogo non è stato mai inviato a Iren Acqua Gas. Il verbale, pur facendo riferimento a elementi desunti durante il sopralluogo, è stato notificato senza allegare la relazione di sopralluogo. Tale omissione, rendendo impossibile conoscere le risultanze dello svolto sopralluogo, comporterebbe, ad avviso dei ricorrenti, la nullità del verbale di contestazione e, conseguentemente, dell'ordinanza-ingiunzione ad esso conseguente.

2.1. - La doglianza è infondata.

I giudici di appello hanno correttamente evidenziato che il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto dalla Guardia costiera-Ufficio locale marittimo di (OMISSIS) contiene tutti gli elementi descrittivi dell'illecito contestato e dei relativi presupposti di fatto.

Hanno inoltre evidenziato - con un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede - che il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo non richiama un precedente verbale di sopralluogo, in quanto in esso si legge: "Tempo e luogo dell'illecito: anno 2008 giorno 4 del mese di agosto ore 11 in località (OMISSIS)". In altri termini, secondo la Corte d'appello, il verbale semplicemente afferma che l'illecito è stato accertato in data 4 agosto 2008 e che l'impianto di scarico di acque reflue per cui è causa è situato in (OMISSIS). D'altra parte - ha osservato conclusivamente la Corte di Genova - nessun rilievo avrebbe l'effettuazione di un sopralluogo per accertare che un impianto di smaltimento di acque reflue è privo di autorizzazione amministrativa.

La statuizione della Corte territoriale si sottrae alla censura articolata con il motivo: sia perchè la contestazione rivestiva carattere formale e non richiedeva un formale sopralluogo, ben potendosi riscontrare il difetto di autorizzazione mediante una semplice verifica di carattere documentale; sia perchè, più in generale, si profila come legittimo il verbale di contestazione che, come nella specie, dia contezza delle attività che abbiano portato a ravvisare la sussistenza dell'illecito, senza che sia necessario allegare ogni singolo atto idoneo a documentare l'attività di accertamento espletata.

3. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), ci si duole che la Corte d'appello abbia escluso la nullità del verbale per incompetenza dell'organo accertatore della violazione. Sostengono i ricorrenti che il verbale non è motivato in alcuna sua parte circa la sussistenza di possibili "danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino o costiero" e, conseguentemente, in difetto di tale espressa motivazione e documentazione relativa all'esistenza del requisito di legge che legittima la Guardia costiera all'esercizio del potere di accertamento della violazione, la stessa era priva del predetto potere e, quindi, incompetente ad accertare la violazione.

3.1. - Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 - dopo avere previsto, al comma 1, che in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e segg., la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità dispone, al comma 2, tra l'altro, che "il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del... decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero".

E' lo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, dunque, che riconosce la competenza della Guardia costiera ad accertare la violazione de qua; e nella specie ricorre la condizione alla quale il D.Lgs., subordina la detta competenza, avendo la Corte d'appello sottolineato come lo sversamento in mare di acque reflue senza la prescritta autorizzazione amministrativa costituisca (o possa comunque costituire) un fatto, oltre che altamente nocivo per la qualità delle acque, anche malsano e pericoloso per la salute umana. Va altresì evidenziato che - come non ha mancato di mettere in luce la Corte distrettuale - già l'ordinanza-ingiunzione, nel replicare alla contestazione sulla competenza dell'organo accertatore, specificava che la presenza dell'impianto di depurazione di acque reflue privo di autorizzazione in (OMISSIS) determina "un danno o quanto meno una situazione di pericolo per le acque marine e costiere", sicchè il provvedimento sanzionatorio motiva adeguatamente circa la sussistenza in fatto delle condizioni richieste per la legittimazione della Guardia costiera ad elevare contestazioni di illeciti amministrativi in materia.

4. - Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), si censura che la Corte territoriale non abbia dichiarato la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di legittimazione passiva di Iren Acqua Gas. Sottolineano i ricorrenti che, nel caso di specie, nonostante la gestione del servizio idrico integrato sia stata affidata dall'ATO di Genova alla Iren Acqua e Gas, la gestione operativa dell'impianto è affidata alla società Idro-Tigullio. Secondo i ricorrenti, la violazione contestata avrebbe dovuto essere notificata nei confronti dell'effettivo trasgressore, vale a dire del soggetto deputato alla conduzione dell'impianto di depurazione (la società Idro-Tigullio). Si sostiene inoltre che, prescindendo da qualsiasi argomentazione relativamente alla distinzione tra Gestore d'ambito e Gestore operativo, essendo assoggettata alle scelte dell'Autorità d'ambito, Iren Acqua Gas non avrebbe alcun potere in ordine al completamento degli impianti dalla stessa gestiti e, pertanto, non potrebbe essere sanzionabile nel caso in cui tali impianti non siano ancora dotati di autorizzazione allo scarico. Il vero autore della violazione dovrebbe individuarsi nella stessa Autorità d'ambito quale unico organo titolare del potere di determinare il completamento ed il perfezionamento degli impianti di depurazione.

4.1. - La censura è infondata.

Assume portata risolutiva il rilievo che dell'illecito amministrativo di scarico senza autorizzazione - che non costituisce un illecito proprio - risponde, non solo colui che gestisce di fatto, e, quindi, operativamente, l'impianto da cui deriva lo scarico, ma anche il titolare dello scarico, ossia il gestore d'ambito (cfr. Cass., Sez. II, 14 febbraio 2006, n. 3176).

La sentenza impugnata ha d'altra parte compiuto una logica e condivisibile ricostruzione anche delle vicende scaturenti dalla convenzione ATO/AMGA del 16 aprile 2004, rimarcando come detta convenzione attribuisce al Gestore d'ambito, quindi ad Iren Acqua Gas, "tutti i servizi costituenti il servizio idrico integrato in modo esclusivo, individuandone una specifica responsabilità rispetto alla gestione del servizio, riferita prima di tutto alla necessaria autorizzazione riguardante gli scarichi".

5. - Nelle conclusioni del ricorso per cassazione (pag. 42) i ricorrenti chiedono in via subordinata la riduzione della sanzione di cui alla ordinanza-ingiunzione opposta al minimo edittale.

La richiesta non può essere esaminata, in quanto non supportata da nessuno specifico motivo di censura.

6. - Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. - Poìchè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020