A caccia di buon senso
di Luca RAMACCI
pubblicato su “La Nuova Ecologia” ottobre 2005
Come ogni anno si è aperta, tra le polemiche, la stagione venatoria. Registrato il primo morto ed i primi scontri (a fuoco) tra bracconieri e guardie, le cronache registrano con la consueta indifferenza lo svolgersi di un’attività che ci si ostina a definire “sportiva” e che, fortunatamente, vede tra i giovani sempre meno seguaci.
Si tratta, ovviamente, di un’attività perfettamente lecita se svolta nel rispetto della legge ma disciplinata, a mio avviso, in modo eccessivamente permissivo per i cacciatori, forse perché forniscono alle aziende del settore lauti guadagni.
La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” pur prevedendo sanzioni anche penali è di scarsa attuazione per l’evidente difficoltà dei controlli.
Alcuni cacciatori, poi, altro non sono se non volgari bracconieri che violano sistematicamente le regole cacciando con mezzi non consentiti ed in spregio ad ogni regola.
Un’altra disposizione (l’articolo 842 del codice civile) consente poi ai cacciatori di accedere alla proprietà privata a meno che il fondo non sia chiuso con modalità particolari o via siano colture in atto. Questo principio si ritrova nell’articolo 15 della legge n.15792.
Non si può fare a meno di ricordare, ancora una volta, come si tratti di una norma non solo anacronistica, ma anche assurda che consente ad una persona armata di fare ingresso nella proprietà altrui mentre non potrebbe farlo chi semplicemente voglia passeggiare per ammirare il paesaggio.
Nell’impossibilità di impedire quanto ritenuto legittimo dal codice civile, alcuni sindaci del Lazio hanno trovato una soluzione che potrebbe dare buoni risultati.
Preso atto delle proteste dei cittadini i quali denunciano il mancato rispetto da parte dei cacciatori delle distanze minime di sicurezza da edifici e strade, atteggiamenti offensivi e minacciosi da parte di cacciatori armati nonché la preclusione del diritto al riposo già prima dell’alba e della libera fruizione delle strade pubbliche, hanno adottato ordinanze di divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell’ordine pubblico in parte del territorio comunale.
I trasgressori potrebbero incorrere nella violazione prevista dall’articolo 650 del codice penale.
Si tratta di sanzioni non particolarmente gravi ma che comunque potrebbero indurre a più miti consigli chi ritiene di essere autorizzato a fare il proprio comodo a discapito della collettività.
Vedremo come andrà a finire.
Luca RAMACCI