TAR Puglia (LE) Sez.III n.775 del 7 maggio 2012
Urbanistica. Diniego di titolo abilitativo e necessità di motivazione
Il diniego di concessione o di autorizzazione a costruire, importando una contrazione dello jus aedificandi del proprietario, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi in un contrasto del progetto presentato con precise norme urbanistiche, esplicitamente indicate. La motivazione è, in particolare, necessaria sia per consentire all’interessato di dedurre specifiche ragioni per confutare la legittimità del provvedimento sia per adeguare eventualmente il progetto alle esigenze urbanistiche e paesaggistiche che si è inteso tutelare
N. 00775/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1448 del 2011, proposto da:
- -OMISSIS- Rocco, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierluigi D’Urso, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Dario Russo, in Lecce alla via Imbriani 12;
contro
- il Comune di Villa Castelli, rappresentato e difeso dall’Avv. Isabella Nisi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Fiocco, in Lecce alla via Duca degli Abruzzi 20;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dal Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Villa Castelli in data 10 giugno 2011, prot. n. 0006134;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 26 gennaio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti D’Urso e Nisi.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Nel ricorso si espone che:
- il sig. -OMISSIS- otteneva dal Comune di Villa Castelli il permesso di costruire n. 11004 del 31 agosto 2010, per la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico da installare sul lastrico solare di un fabbricato di sua proprietà (più precisamente: di un fabbricato del quale egli aveva la comproprietà, insieme ai sig.ri Bisanti Francesco, -OMISSIS- Francesco e -OMISSIS- Giovanni).
- iniziati i lavori il 14 dicembre 2010, egli presentava quindi, il successivo 21 febbraio 2011, una domanda di variante in corso d’opera (la lunghezza dell’impianto sarebbe aumentata da m. 10,55 a m. 20 e la sua larghezza ridotta da m. 8,3 a m. 6,2).
- dopo un preavviso di diniego del 4 maggio 2011, il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune respingeva infine l’istanza con provvedimento in data 10 giugno 2011, prot. n. 006134.
2.- Lo stesso veniva quindi impugnato con il ricorso in esame, per i motivi che seguono:
A) Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 12, 13 e 20 d.p.r. n. 380 del 2001 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
B) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti successivi della p.a.. Eccesso di potere per illogicità del provvedimento impugnato.
3.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si esporranno.
4.- Deve osservarsi, anzitutto, che il provvedimento di diniego, il quale a sua volta rinviava sul punto al preavviso ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, era motivato nei sensi che seguono: <<l’intervento proposto non risulta conforme alla normativa stabilita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e dalla N.T.A. del P.R.G.>>.
4.1 Ciò ricordato, il Collegio sottolinea che secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa <<il diniego di concessione o di autorizzazione a costruire, importando una contrazione dello jus aedificandi del proprietario, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi in un contrasto del progetto presentato con precise norme urbanistiche, esplicitamente indicate. La motivazione è, in particolare, necessaria sia per consentire all’interessato di dedurre specifiche ragioni per confutare la legittimità del provvedimento sia per adeguare eventualmente il progetto alle esigenze urbanistiche e paesaggistiche che si è inteso tutelare (Cfr. ex multis: T.a.r. Basilicata, 19 settembre 2003, n. 897; T.a.r. Campania Napoli, V, 15 aprile 2002, n. 109; T.a.r. Calabria Reggio Calabria, 11 aprile 2002, n. 227; T.a.r. Campania Napoli, IV, 18 dicembre 2001, n. 5507). Né possono essere presi in considerazione i rilievi formulati in giudizio dal Comune resistente […]. Ciò in quanto a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, nonché per evidenti ragioni di logica, la motivazione deve precedere e non seguire cronologicamente la parte dispositiva del provvedimento, sì che non ne è consentita l’integrazione postuma in corso di causa con la specificazione di elementi di fatto. (da ultimo: Consiglio Stato, VI, 12 novembre 2009, n. 6997; Consiglio Stato, VI, 29 maggio 2008, n. 2555; Cons. Stato, V, 25 gennaio 2003, n. 342)>> (T.a.r. Basilicata, I, 9 aprile 2010, n. 180; v. anche T.a.r. Toscana, III, 14 settembre 2010, n. 5938).
Nel caso in oggetto, appunto, l’amministrazione si limitava, illegittimamente, a denunciare un generico contrasto dell’intervento con la <<normativa stabilita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e dalle N.T.A. del P.R.G.>>.
4.2 A quanto appena scritto deve aggiungersi, inoltre, che il provvedimento impugnato era emesso rispetto a una ‘semplice’ domanda di variante in corso d’opera, e, quindi, interveniva quando al ricorrente era già stato rilasciato un permesso di costruire del quale egli solo domandava una variante (tesa a modificare le proporzioni dell’impianto, il quale, però, non perdeva la sua originaria fisionomia): l’Amministrazione, dunque, avrebbe ‘a fortiori’ dovuto esplicitare se e per quali ragioni il nuovo progetto evidenziava profili di incompatibilità con la normativa urbanistica ed edilizia comunale che, invece, il p.d.c. n. 11004 del 2011 non presentava.
5.- Nei sensi e per i motivi fin qui descritti il diniego prot. n. 0006134 del 10 giugno 2011 deve dunque ritenersi privo di adeguata motivazione e va, pertanto, annullato.
6.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1448 del 2011 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2012, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2012