Sentenza TAR Sicilia 12marzo 2003 n.348 Accesso alla documentazione amministrativa Si ringrazia l'Avv. Nicola GIUDICE del CEAG Sicilia REPUBBLICA ITALIANA N

REPUBBLICA ITALIANA N. 348/03 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4977 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2002

Prima, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.4977/2002 proposto da: LEGAMBIENTE Comitato Regionale Siciliano in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Vincenzo Bontempo elettivamente dom.to in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 27/c, presso lo studio dell'Avv. Nicola Giudice, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Fausto Calandra per mandato a margine del ricorso;

contro

il Comune di Calatafimi Segesta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

‑ del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso alla documentazione amministrativa relativa alla:

1) realizzazione del "Parco Mistico";

2) progetto e planning delle strade di collegamento al parco suindicato con il terminal della sentieristica in c.da Kaggera;

3) progetto stralcio per la realizzazione di una strada di collegamento tra la zona archeologica in c.da Mango, il terminal della sentieristica in c.da Kaggera e la strada provinciale della zona archeologica di Segesta;

4) tutti gli atti autorizzatori connessi eventualmente rilasciati dal comune o da altri enti.

‑ nonché per l'emanazione di un ordine di esibizione dei documenti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Designato relatore alla adunanza camerale del 21 febbraio 2003 il Referendario dott. Fabio Taormina;

Udito l'Avvocato Fausto Calandra per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 9.12.2002, e depositato il

20.12.2002, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del

silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso comunicata

alla predetta amministrazione in data 16.10.2002.

Alla adunanza camerale del 21.2.2003 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti risulta che la odierna ricorrente chiese di essere ammessa a compulsare gli atti suindicati motivando tale richiesta con i compiti che per statuto essa è abilitata a svolgere ex lege 349/1986.

Non risulta che l'Amministrazione intimata abbia osteso gli atti richiesti: essa, al contrario, ha fornito una risposta interlocutoria, facendo presente che gli atti richiesti sarebbero

stati trasmessi "non appena, per il progetto oggettivato, sarà completato il procedimento amministrativo".

Tale risposta frustra proprio la precipua esigenza tenuta presente dal Legislatore: quella di consentire l'accesso agli atti del procedimento, in costanza di svolgimento dello stesso, sia a garanzia di esigenze di trasparenza, ex art. 22 della 1. 241/1990, che di difesa ex artt. 10 ed 11 della legge predetta.

E che la ricorrente abbia un diritto qualificato ad ottenere l'esibizione degli atti si evince non soltanto dal chiaro disposto dell'art. 18 della legge 349/1986, ma anche ex art. 17 co. 46 della legge 127/1997, laddove si è statuito che:

,,,."Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni".

Peraltro i co. III e IV dell'art. 9 del d. Ivo 267/2000 rafforzano tale previsione, statuendo che "Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione ".

Né sussistono elementi per ritenere che la suindicata documentazione rientri tra quelle per le quali può essere - eccezionalmente ‑ precluso l'accesso.

Ciò considerato ritiene il Collegio che sia fondata la pretesa avanzata dalla ricorrente, illegittimo il silenzio‑rifiuto serbato dall'Amministrazione (così dovendosi qualificare la interlocutoria risposta suindicata), e che possa conseguentemente essere emanato nei confronti del Comune di Calatafimi Segesta, che vi provvederà nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, l'ordine di esibizione alla ricorrente della suindicata documentazione.

Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione, ed ordina alla stessa, che vi provvederà nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, di esibire alla ricorrente la suindicata documentazione ‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 1.500, più I.V.A. e C.P.A., come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2003, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati: ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

‑ Salvatore Veneziano Presidente Lf.

‑ Cosimo Di Paola Referendario

‑ Fabio Taormina Referendario Estensore

Depositata in Segreteria il 12 marzo 2003