MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
GU n. 61 del 12-3-2008
Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
GU n. 61 del 12-3-2008
Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,
n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con
nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non
modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione
contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica
vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal
punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli
apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei
medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della
tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due
anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le
prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei
requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei
anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme
generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
Art. 7.
Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai
responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di
cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere
modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia
stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per
conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la
responsabilita' delle aziende fornitrici o distributrici, per le
parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro
installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova
fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di
qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore
copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina
il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica
di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti,
decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo
congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita'
competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 7, nonche' del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1
non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio
dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo
comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in servizio privato si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h),
relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il
certificato di agibilita', fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del
comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di
ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi
subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita
il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico
per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con
le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale
delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla
irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20,
comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa
installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei
soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990,
all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e'
destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del
presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 182
Allegato I
(di cui all'art. 7)
----> Vedere immagini alle pagg. 10 e 11 <----
Allegato II
(di cui all'art. 7)
----> Vedere immagini alle pagg. 12 e 13 <----
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,
n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con
nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non
modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione
contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica
vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal
punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli
apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei
medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della
tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due
anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le
prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei
requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei
anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme
generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
Art. 7.
Dichiarazione di conformita'
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai
responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di
cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere
modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia
stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per
conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la
responsabilita' delle aziende fornitrici o distributrici, per le
parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro
installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova
fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di
qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore
copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina
il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica
di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti,
decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo
congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita'
competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 7, nonche' del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1
non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio
dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo
comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in servizio privato si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h),
relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il
certificato di agibilita', fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del
comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di
ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi
subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita
il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico
per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con
le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale
delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla
irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20,
comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa
installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei
soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990,
all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e'
destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del
presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 182
Allegato I
(di cui all'art. 7)
----> Vedere immagini alle pagg. 10 e 11 <----
Allegato II
(di cui all'art. 7)
----> Vedere immagini alle pagg. 12 e 13 <----