TAR Piemonte, Sez. I, n. 3, del 3 gennaio 2014
Urbanistica.Chiusura del balcone o del terrazzo di un’abitazione

La chiusura del balcone o del terrazzo di un’abitazione, integrando la trasformazione del vano in superficie abitabile, con creazione di maggiore volumetria e di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica, per la sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e per l'alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale. Pertanto, essa deve essere necessariamente preceduta dal rilascio della concessione edilizia, non essendo configurabile né come pertinenza, né come intervento di manutenzione straordinaria o restauro. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00003/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03289/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2000, proposto da: 
Rolandi Attilio ed Elena Maria - eredi di Bogetti Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianni Maria Saracco e Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto, 65;

contro

Comune Frugarolo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito ;

nei confronti di

Canterucci Caterina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Coscia e Paola Demartini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Mercantini, 6;

per l'annullamento

- della concessione in sanatoria n. 20/99 rilasciata in data 30.9.1999 dal responsabile del Servizio del Comune di Frugarolo ai sig.ri Canterucci Pietro, Caterina e Rosanna per la costruzione di un muretto perimetrale difforme dalla concessione edilizia n. 8/98;

di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso con l'atto impugnato;

nonché

- per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell'atto impugnato.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Canterucci Caterina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è proprietaria nel comune di Frugarolo di un immobile ad uso civile abitazione, sito in via Alessandria n. 8.

L’immobile confina con quello di proprietà dei sigg.ri Canterucci Pietro, Caterina e Rosanna, sito al numero civico 10. Questi ultimi, nel 1998, hanno ottenuto la concessione edilizia n. 8/98 con la quale sono stati assentiti lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso del loro fabbricato ad uso civile abitazione.

L’esecuzione di opere in difformità dalla concessione n. 8/98 ha consigliato ai beneficiari della stessa di presentare, in data 31 ottobre 1998, istanza di sanatoria in relazione al prolungamento del muro perimetrale sul lato nord, realizzato a chiusura di un preesistente terrazzo.

Decorsi 60 giorni in assenza di risposta da parte del Comune, sull’istanza si è formato il silenzio diniego, ai sensi dell’art. 13, comma 2, L. 47/1985.

2. A distanza di undici mesi, in data 30 settembre 1999, il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria n. 20/99, qui impugnata sulla base dei seguenti motivi.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. 47/1985 1° comma, in relazione agli artt. 14.2, 14.4 e 15 delle NTA del PRGC del Comune di Frugarolo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.

L’intervento assentito si pone in contrasto con l’art. 15 e 14.2 delle N.T.A., che consente solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, mentre vieta interventi che si traducano in aumenti di altezza, di superfici coperte, di volume e di superficie utile. L’opera in esame (erezione del muro) altera la sagoma dell’edificio e ne incrementa i volumi e la superficie, quindi non rientra tra gli interventi ammessi.

II) Violazione dell’art. 13, 2° comma, L. 47/1985. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per irrazionalità.

Il provvedimento di sanatoria ha fatto seguito al silenzio significativo determinatosi a seguito del decorso del termine di 60 giorni, senza che il provvedimento tacito fosse stato rimosso in sede giudiziale o in via di autotutela. Il dissidio tra il provvedimento tacito e quello successivo espresso non è stato in alcun modo giustificato dall’amministrazione.

III) Violazione, falsa ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 10 e 13, 1° comma, L. 47/1985, per erronea qualificazione dell’abuso edilizio. Illogicità manifesta. Violazione art. 13 comma 3°. Falsa ed erronea applicazione dell’art. 13, 5° comma, L. 47/1985.

Erroneamente l’amministrazione comunale ha ritenuto l’intervento soggetto al regime autorizzatorio in luogo di quello concessorio. A questa erronea qualificazione ha fatto seguito l’applicazione di norme sanzionatorie non pertinenti.

3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Dei controinteressati si è costituita la sola Canterucci Caterina, depositando memoria di stile.

A seguito del decesso della ricorrente, il procedimento è proseguito su impulso degli eredi Rolandi Attilio e Rolandi Elena Maria. Esso è pervenuto all’udienza pubblica di discussione del 12 dicembre 2013 e, all’esito, è stato trattenuto a decisione.

4. Il ricorso deve trovare accoglimento, stante la fondatezza dei primi due motivi di ricorso.

5. Con riferimento al primo motivo, risulta verificabile per tabulas il profilo di contrasto dell’opera sanata – rientrante nella zona B (centro abitato) del territorio del Comune di Frugarolo - con le disposizioni di piano di cui agli artt. 15 e 14.2 della N.T.A. del P.R.G.C..

In particolare, l’art. 14.2 (richiamato dall’art. 15) consente in detta area solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, mentre vieta interventi che si traducano in aumenti di altezza, di superfici coperte, di volume e di superficie utile.

5.1 La disposizione trova corrispondenza nel successivo art. 14.4, il quale ammette unicamente ampliamenti interni e finalizzati al solo adeguamento igienico, condizioni limitative comunque estranee al caso di specie.

5.2 Il cerchio argomentativo si chiude con la considerazione che l’intervento qui censurato, consistente nell’erezione di un muro perimetrale (limitrofo alla via pubblica) a chiusura di un preesistente terrazzo, di fatto ha determinato la creazione di un nuovo vano e quindi un’addizione di superficie e volumetria, oltre ad un’alterazione della sagoma dell’edificio.

In casi consimili, sulla scorta di caratteristiche costruttive analoghe a quelle qui in esame, la giurisprudenza reiteratamente ha affermato che la chiusura del balcone o del terrazzo di un’abitazione - integrando la trasformazione del vano in superficie abitabile, con creazione di maggiore volumetria e di un nuovo locale autonomamente utilizzabile - è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica, per la sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e per l'alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale. Pertanto, essa deve essere necessariamente preceduta dal rilascio della concessione edilizia, non essendo configurabile né come pertinenza, né come intervento di manutenzione straordinaria o restauro (così T.A.R. Salerno, sez. II 26 novembre 2012 n. 2126; T.A.R. Napoli, sez. II, 7 maggio 2012, n. 2079; T.A.R. Val d'Aosta, n. 11 - 17 gennaio 2007).

Il riscontrato punto di conflitto dell’intervento assentito con le norme di piano, facendo venir meno il presupposto della doppia conformità dell’opera, rende illegittimo il titolo edilizio in sanatoria qui impugnato.

6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, viene in considerazione l’art. 13 comma 2 della L. 47/85, il quale prevede che "sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende respinta”.

6.1 Il tenore della disposizione é estremamente chiaro nell'annettere al mero decorso del termine ivi indicato, senza che nel frattempo sia intervenuto alcun provvedimento esplicito, la valenza di provvedimento di diniego, ossia di silenzio-rigetto. In tal senso, del resto, si é orientata da tempo la giurisprudenza (si veda, ex multis, Cons. St., sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1757), la quale ne ha tratto l'ulteriore corollario secondo cui il decorso del termine di sessanta giorni assegnato all’amministrazione per provvedere, fa anche venir meno l'obbligo del comune di provvedere, già sussistendo un provvedimento negativo soggetto ad impugnazione (T.A.R. Piemonte Sez. II n. 494 del 20 maggio 2011).

6.2 Indipendentemente dal richiamato profilo della consumazione del potere, appare chiaro che la facoltà dell’amministrazione di rideterminarsi – con esiti difformi rispetto a quelli in precedenza avallati, sia pure per silentium – impone un onere di specifica motivazione sulle ragioni del riesame, che nel caso di specie non è stato affatto assolto. Anche sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento impugnato risulta viziato.

In definitiva, la domanda di annullamento deve trovare accoglimento con riguardo ai due motivi di ricorso sin qui esaminati, assorbiti gli ulteriori profili di censura.

7. Va invece respinta, per sostanziale indeterminatezza di contenuti e insussistenza di elementi probatori, la domanda risarcitoria genericamente formulata con il ricorso introduttivo e non meglio specificata nel corso del giudizio. Peraltro, la pronuncia caducatoria assume portata pienamente satisfattoria degli interessi dei ricorrenti, in difetto di una puntuale deduzione di danni ulteriori conseguenti all’emanazione del provvedimento contestato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna parte resistente e controinteressata in solido tra di loro a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paola Malanetto, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)