TAR Liguria (GE) Sez. II  n. 159 del 17 febbraio 2025
Urbanistica.Variazioni degli indici di fabbricazione e aree già edificate

Un’area edificabile, già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia, agli effetti della volumetria realizzabile, non può essere più tenuta in considerazione come area libera, neppure parzialmente, ai fini del rilascio di una seconda concessione nella perdurante esistenza del primo edificio, irrilevanti appalesandosi le vicende inerenti alla proprietà dei terreni»; pertanto, in ipotesi di realizzazione di un manufatto edilizio la cui volumetria è calcolata sulla base anche di un'area asservita o accorpata, l'intera estensione interessata deve essere considerata utilizzata ai fini edificatori, con l'effetto che anche l'area asservita o accorpata non è più edificabile

Pubblicato il 17/02/2025

N. 00159/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00796/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 796 del 2023, proposto da Massimiliano Merlino, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Bottazzi e Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Laigueglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del parere negativo reso con nota prot. n. 19408 del 28 novembre 2023 a firma del responsabile del settore edilizia privata e demanio marittimo, avente ad oggetto «Realizzazione di un porticato al piano terra con soprastante terrazza sul lato mare (EST) del fabbricato situato in Via delle Pigne n. 7 – Richiesta di valutazione preliminare ex art. 35 c. 3 L.R. n. 16/2008 – pratica n. 137/2023 – Parere», nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o comunque connessi


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laigueglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 novembre 2024 e depositato in data 19 dicembre 2024 Massimiliano Merlino ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato deducendo quanto segue.

2. Il ricorrente è proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione sito in Laigueglia (SV), via delle Pigne n. 7, realizzato in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune di Laigueglia nel 1967.

In data 8 agosto 1967 i proprietari dell’epoca hanno sottoscritto un atto di asservimento al fabbricato dei terreni circostanti, censiti al f. 4, mapp. 274/b, 281/b, 336/b, mediante il quale si sono impegnati a lasciare «libera da costruzioni la superficie di terreno» così individuata, fatta salva la possibilità di costruire fabbricati accessori sul mappale 281/b (doc. 4 ricorrente).

In data 15 luglio 2023, il ricorrente ha formulato un’istanza di parere preventivo ai sensi dell’art. 35 co. 3 della l. reg. 6 giugno 2008, n. 16, chiedendo all’Amministrazione di esprimersi sul progetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico del fabbricato, mediante la «realizzazione di un porticato al piano terra con soprastante terrazza», sul fronte orientale dell’edificio, comportante un aumento di 21,00 mq.

3. Il Comune di Laigueglia si è espresso negativamente ritenendo inedificabili le aree asservite in virtù del predetto atto e negando, inoltre, che l’intervento rientri, dal punto vista funzionale, nell’ambito di applicazione della normativa regionale.

4. Con il presente ricorso il ricorrente censura il suddetto provvedimento nella sua duplice componente motivazionale: contesta la ritenuta inedificabilità dei terreni asserviti in quanto il vincolo non sarebbe assoluto e comunque occorre considerare la sopravvenienza della l. reg. 3 novembre 2009 n. 49; deduce il vizio di motivazione con riguardo all’affermata incoerenza dell’intervento rispetto alla suddetta legge regionale.

Il Comune si è costituto in giudizio resistendo al gravame.

All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Anzitutto, l’atto di asservimento è chiaro nel configurare il vincolo di inedificabilità, consentendo alcune deroghe, tra le quali figurano esplicitamente i “portici”, su uno solo dei mappali circostanti l’abitazione. Peraltro, oltre a risultare trascritto, il vincolo è menzionato nell’atto di compravendita intercorso tra gli aventi causa dell’originario proprietario, che lo ha costituito, e la dante causa dell’odierno ricorrente (doc. 3 Comune).

Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, «un’area edificabile, già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia, agli effetti della volumetria realizzabile, non può essere più tenuta in considerazione come area libera, neppure parzialmente, ai fini del rilascio di una seconda concessione nella perdurante esistenza del primo edificio, irrilevanti appalesandosi le vicende inerenti alla proprietà dei terreni»; pertanto, «in ipotesi di realizzazione di un manufatto edilizio la cui volumetria è calcolata sulla base anche di un'area asservita o accorpata, l'intera estensione interessata deve essere considerata utilizzata ai fini edificatori, con l'effetto che anche l'area asservita o accorpata non è più edificabile» (Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2024, n. 3674; Id., 24 luglio 2023, n. 7229).

5.2. Non vale ad infirmare tale conclusione la prospettazione, pur suggestiva, che l’asservimento non determinerebbe di per sé l’inedificabilità del terreno mediante l’utilizzo di cubatura residua o ricavata aliunde, nel caso di specie resa disponibile per effetto delle disposizioni della legge regionale sul cd. piano casa.

A tal proposito, è opportuno ricordare che «lo strumento urbanistico, proprio per le sue caratteristiche di strumento di pianificazione del territorio e delle sua possibilità di utilizzo, nel disporre le future conformazioni del territorio stesso, […] considera le sole “aree libere”, tali dovendosi ritenere quelle “disponibili” al momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di urbanizzazione), ovvero quelle che, rispetto degli standard urbanistici, non risultano comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico)» (Cons. Stato, n. 7229 del 2023, cit.). Ne discende che «eventuali variazioni degli indici di fabbricazione in melius (cioè più favorevoli ai privati proprietari) non possono riguardare aree già utilizzate a fini edificatori» (Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2011, n. 4134).

Ebbene, alla luce di tale premesse si può ritenere che la legge regionale non abbia impattato sulla capacità edificatoria del terreno, già esaurita dall’atto di asservimento.

5.3. Del resto, tale conclusione risulta pienamente coerente con le peculiarità della fattispecie realizzata dagli originari proprietari, che hanno configurato un vincolo di inedificabilità – per così dire – qualitativo, in quanto prescinde dalla stima specifica della capacità edificatoria impiegata per la realizzazione del fabbricato (o comunque i termini di un siffatto computo non emergono dagli atti di causa). Tanto è vero che, verosimilmente sulla base di una previa intesa con il Comune, l’atto ha fatto salva la possibilità di costruire fabbricati accessori su uno solo dei mappali, senza specificare la cubatura sviluppabile.

6. Le ulteriori censure rimangono assorbite in quanto, trattandosi di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni, il Collegio ha scrutinato negativamente i motivi che investono una componente della motivazione di per sé idonea a sorreggere la determinazione finale.

7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

8. La relativa novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere

Nicola Pistilli, Referendario, Estensore