TAR Sicilia (PA) Sez. III n.11114 del 29 settembre 2010
Urbanistica. Nozione di ristrutturazione edilizia
Il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma e volume tra il vecchio e il nuovo manufatto. Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest’ultimo caso – con ricostruzione, se non “fedele” - termine espunto dall’attuale disciplina -, comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11114/2010 REG.SEN.
N. 00284/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con il numero di registro generale 284 del 2005, proposto da FARACI Salvatore, con domicilio eletto in Palermo, via Sammartino 4, presso lo studio dell’Avv. Baldassare Agugliaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lauricella;
contro
il Comune di San Cataldo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Sardo, domiciliato per legge in Palermo, via Butera 6, presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, Palermo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 126 del 12 novembre 2004, notificata il 18 novembre seguente, con il quale è stata negata la concessione edilizia in variante e ordinata la demolizione dell’immobile ivi descritto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di San Cataldo;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 50/2005;
Visto il decreto presidenziale n. 82/05;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Anna Pignataro;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2010, il difensore di parte ricorrente, così come specificato nel verbale d’udienza;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12 gennaio 2005 e depositato il successivo giorno 1° febbraio, il sig. Salvatore Faraci ha impugnato il provvedimento in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, esponendo:
- di avere ottenuto, in data 1 giugno 2004, la concessione edilizia n. 04346/2004, per la ristrutturazione del fabbricato di cui è comproprietario, sito nel territorio del Comune di San Cataldo, c.da Raffa-Decano, in catasto al foglio n. 158, p.lla n. 735, ricadente nella zona E/1 verde agricolo del P.R.G. vigente, con destinazione d’uso artigianale;
- che, in corso d’opera, a causa di non previste e abbondanti infiltrazioni di acque sotterranee, si verificava un crollo delle vecchie strutture che costringeva la direzione lavori alla realizzazione delle fondazioni ad una profondità superiore di circa 0,89 cm rispetto a quella permessa;
- che altre due difformità, rispetto al progetto di ristrutturazione autorizzato venivano poste in essere, ossia, una maggiore lunghezza del portico di cm 13 (ml 5,60 in luogo di ml 5,47) e la realizzazione della copertura del medesimo portico, a falda orizzontale piuttosto che a falda inclinata;
- che il Comune intimato, con l’impugnata ordinanza di demolizione n.126 del 12 novembre 2004, avrebbe erroneamente supposto la volontà del ricorrente di realizzare un manufatto di altezza superiore rispetto a quella concessa.
Deduce il ricorrente i seguenti vizi:
1) “Eccesso di potere per travisamento di fatti, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione di legge”.
Le variazioni rispetto al progetto di ristrutturazione autorizzato sarebbero minime e non integrerebbero, secondo l‘ordinamento vigente (art. 15 della l. n. 47/85), alcun abuso.
Peraltro, nel concetto di ristrutturazione edilizia sarebbe ricompresa anche la fattispecie della totale demolizione del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione nei limiti di quanto autorizzato, così come sarebbe avvenuto in concreto, donde anche la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato laddove qualifica le opere edilizie di che trattasi al pari di una “nuova edificazione e non come intervento di ristrutturazione”;
2) “Eccesso di potere per erronea attivazione del procedimento amministrativo e violazione di legge”.
Anche a volere qualificare “abusiva” la ristrutturazione così realizzata, si verserebbe sempre in fattispecie diversa da quella dell’edificazione abusiva di un “nuovo edificio” e, pertanto, la sanzione irrogabile non potrebbe essere quella della demolizione ex art. 7 della l. n. 47/85, ma solo quella pecuniaria in applicazione del successivo art. 9 della medesima legge.
Per resistere si è costituita l’Amministrazione comunale depositando memoria con la quale, dopo avere descritto i fatti procedimentali con maggiore dettaglio, ha dedotto l’infondatezza del gravame, poiché, in buona sostanza, la concessione edilizia avrebbe riguardato soltanto la ristrutturazione del fabbricato già esistente, mentre il ricorrente ne avrebbe, difformemente, prima operato la demolizione e, poi, realizzato al suo posto una nuova costruzione, fattispecie non assimilabile a quella autorizzata della sola ristrutturazione.
Con ordinanza istruttoria n. 50 del 22 febbraio 2005, è stata disposta la nomina di C.T.U. al fine di accertare la corrispondenza o meno dell’edificio realizzato dal ricorrente al progetto approvato con la concessione edilizia n. 04346 del 1° giugno 2004, la cui relazione finale è stata depositata il 20 maggio 2005.
Con decreto presidenziale n. 82 del 15 settembre 2005 è stata liquidata la parcella presentata dal C.T.U. incaricato.
In vista dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria al fine di precisare le proprie conclusione alla stregua delle risultanze della C.T.U.
Alla pubblica udienza del 21 settembre 2010 la causa su richiesta di parte ricorrente è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato alla stregua del primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente.
1.1. La questione di diritto da risolvere concerne la riconducibilità alla nozione di “ristrutturazione edilizia” della fattispecie della demolizione di un fabbricato preesistente e della sua ricostruzione mediante una nuovo manufatto e, se ritenuta ammissibile tale assimilazione, entro quali limiti.
1.2. Al fine di rispondere al predetto quesito, è opportuno, in primo luogo, dare cognizione delle circostanze che caratterizzano la vicenda de qua, alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
Sia la relazione tecnica depositata dal ricorrente a supporto delle proprie difese, sia la relazione predisposta dal consulente tecnico nominato d’ufficio, hanno, chiaramente, concluso nel senso che, in base alla documentazione tecnica e amministrativa esaminata ed ai sopralluoghi effettuati, il ricorrente ha proceduto alla totale demolizione del fabbricato preesistente ed alla sua ricostruzione mantenendo inalterata la sagoma planimetrica e la volumetria indicata nel progetto approvato con la concessione edilizia n. 04346 del 1 giugno 2004 (cfr. pag. 6 della relazione tecnica di parte ricorrente, allegato 5 al ricorso) atteso che le differenze metriche tra l’edificio realizzato e il progetto approvato con la predetta concessione edilizia risultano “irrisorie”, certamente inferiori alla normale tolleranza di cantiere pari al 3% e che la variante consistente nella diversa tipologia di copertura – da “a falda” a “piana”, di pari altezza del fabbricato -, essendo relativa ad un volume tecnico non computabile, non inficia il valore degli indici edilizi significativi della costruzione, ossia superficie e volume (cfr. relazione tecnica d’ufficio, pag. 6).
Pertanto, è inequivocabilmente affermata la conformità dell’edificio al progetto approvato con la concessione edilizia n. 04346 del 1° giugno 2004, rilasciata al ricorrente.
Tali conclusioni paiono al Collegio condivisibili, in assenza, agli atti di causa, di elementi probatori di senso contrario.
1.2. Ora, ciò posto, va ricordato che il concetto di “ristrutturazione edilizia” trova la sua base normativa nell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, T.U., in materia edilizia, nel quale è stato trasfuso l’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Secondo l’articolo 3 citato (come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301) si intendono “interventi di ristrutturazione edilizia”, “gli interventirivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Così come chiarito dalla giurisprudenza, pacifica in merito, il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma e volume tra il vecchio e il nuovo manufatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 16 marzo 2005, n. 1062 e riferimenti ivi contenuti; IV, 28 luglio 2005, n. 4011; 7 settembre 2004, n. 5791).
Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest’ultimo caso – con ricostruzione, se non “fedele” - termine espunto dall’attuale disciplina -, comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6214; IV, 16 giugno 2008, n. 2981; V, 4 marzo 2008, n. 918; IV, 26 febbraio 2008, n. 681).
1.3. Alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale sopra accennata, non pare possa dubitarsi che, nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal Comune resistente nel provvedimento impugnato, le opere edificate dal ricorrente rientrino nella nozione della “ristrutturazione edilizia” assentita con la concessione edilizia n. 04346 del 1° giugno 2004 e che le medesime, così come provato in corso di causa, siano conformi al progetto ivi approvato.
1.4. Concludendo, assorbiti gli ulteriori motivi, la domanda di annullamento dell’atto impugnato è fondata e va accolta.
2. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di San Cataldo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari di causa a favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge e oltre quelle della C.T.U. nella misura liquidata nel decreto presidenziale n. 82 del 15 settembre 2005, e alla rifusione dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2010