TAR Campania (SA) Sez. II n. 1333 del 27 settembre 2018
Urbanistica. Istanza di repressione degli abusi edilizi su terreno confinante
Sussiste l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, proprio per tal aspetto che s’invera nel concetto di vicinitas, gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare d’un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 d. lg. n. 104/2010 (CPA), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss. c. p. a
Pubblicato il 27/09/2018
N. 01333/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 177 del 2018, proposto da:
Giuseppe Ruggiero, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Piave, 1;
contro
Comune di San Marzano sul Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via F. Manzo, presso l’Avv. Michele Gaeta;
nei confronti
Luisa Anna Schiavone, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Largo Plebiscito, 6;
per l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità,
ex artt. 31 e 117 del c. p. a.
del silenzio, serbato dal Comune di San Marzano sul Sarno sull'istanza/diffida presentata dal ricorrente in data 15.06.2017 ed acquisita al prot. n. 8980, con la quale si è chiesto, nell’esercizio dei poteri previsti dall’ordinamento, obbligatori per legge, di emanare i provvedimenti e porre in essere gli atti materiali ulteriori, diretti a dare piena attuazione all’ordinanza di demolizione n. 18329 del 6.12.2016, relativa agli abusi edilizi realizzati sul fabbricato, con accesso dal civico 26 di via Cesare Battisti del Comune di San Marzano sul Sarno, al fine d’adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di San Marzano sul Sarno, in conseguenza dell’inerzia della proprietaria oltre che in danno della stessa, a dare completa ed integrale esecuzione all’ordinanza di demolizione, prot. n. 18329 del 6.12.2016 e, per l’effetto,
per la condanna
del Comune di San Marzano sul Sarno a disporre l’eliminazione delle numerose e consistenti difformità edilizie, realizzate abusivamente sul fabbricato, con accesso dal civico 26 di via Cesare Battisti del Comune di San Marzano sul Sarno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Marzano sul Sarno e di Luisa Anna Schiavone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un immobile per civile abitazione, ricompreso in una antica cortina edilizia nel centro storico di San Marzano sul Sarno, alla via Cesare Battisti n. 26, identificato in catasto al foglio n. 4, p.lla n. 633 sub 2; premesso che, con atto trasmesso a mezzo pec in data 17.11.2015, acquisito al protocollo del Comune di San Marzano sul Sarno al n. 17767, diffidava il Comune ad eseguire gli accertamenti di legge presso l’immobile della sig.ra Luisa Anna Schiavone, ubicato alla via Cesare Battisti n. 26, limitrofo alla sua proprietà e catastalmente identificato al foglio n. 4, particella n. 621 sub 1 e sub 2 e n. 623 sub 4, al fine di verificare la presenza di abusi edilizi, in relazione a lavori effettuati in difformità rispetto a quanto assentito con la concessione edilizia n. 146/T del 25.02.1999, con adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori ex art. 31 d. P. R. 380/2001; che, a seguito di tale diffida, l’U.T.C. e la P.L. del Comune di S. Marzano effettuavano un sopralluogo in data 28.04.2016, nel corso del quale venivano riscontrate “numerose e consistenti difformità e, precisamente: - realizzazione di un piano ammezzato, con incremento della superficie e abbassamento delle altezze, che rendono, peraltro, non abitabili i locali, sotto il profilo igienico-sanitario; - abusivo abbassamento del piano di calpestio del piano terra per cm 20,00 circa ed abusiva elevazione del piano di calpestio del primo piano per cm 20,00 circa, finalizzata alla creazione del volume del piano ammezzato; - costruzione di un nuovo manufatto contiguo all'immobile, ubicato nel cortile, con le seguenti dimensioni: m. 1,5 x 1,60 ed altezza di m. 2,75; - installazione di infissi in metallo per porte e finestre in contrasto con la normativa del piano di recupero adottato dal Comune di San Marzano sul Sarno; - realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni con la riduzione di un muro, la creazione di bagni, di scale per accedere dal piano terra al piano ammezzato e diversi vani non previsti in progetto; - cambio di destinazione d’uso con opere del piano terra da deposito a civile abitazione”; che, con atto presentato in data 19.09.2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 13926, diffidava il Comune di San Marzano sul Sarno, alla stregua delle risultanze del sopralluogo, ad adottare gli atti diretti alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, ex artt. 31 e ss. d. P. R. 380/2001, per tutti gli abusi riscontrati; che, “stante l'inerzia del Comune”, proponeva ricorso, ex art. 117 c. p. a. innanzi al T.A.R. Campania - Salerno, iscritto al numero di R.G. 1979/2016; che, solo a seguito della notifica del detto ricorso (avvenuta il 21/24.11.2016) e della sua iscrizione a ruolo (avvenuta il 2.12.2016), il Comune di San Marzano sul Sarno emanava, in data 6.12.2016, in riscontro all’istanza presentata in data 19.09.2016 (prot. n. 13926), l'ordinanza di demolizione prot. n. 18329, a carico della sig.ra Luisa Anna Schiavone; che, avverso tale ordinanza, la sig.ra Luisa Anna Schiavone proponeva ricorso al TAR Salerno, iscritto al R.G. n. 201/2017 (“mai trattato, però, per la mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza; con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione prot. n. 18329/2016 è tuttora pienamente efficace e produttiva di effetti giuridici”); che la sig.ra Schiavone, intanto, in data 10.02.2017 (prot. n. 2222), presentava al Comune di San Marzano sul Sarno richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 d. P. R. n. 380/2001, che però era respinta per silentium, ex art. 36 III co. d. P. R. 380/2001, decorsi 60 gg. dalla sua presentazione, senza l’adozione di alcun provvedimento da parte del medesimo Comune (e con il rigetto dell'istanza di accertamento di conformità, si erano riespansi gli effetti dell’ordinanza di demolizione, prot. n. 18329/2016, “obbligando il Comune di San Marzano sul Sarno a porre in essere gli adempimenti e ad emanare i provvedimenti e porre in essere gli atti materiali ulteriori di cui all’art. 31 DPR 380/2001, diretti a dare piena attuazione all’ordinanza di demolizione n. 18329 del 06.12.2016”); che, pertanto, con istanza – diffida, presentata in data 15.06.2017 al prot. n. 8980, intimava alla P.A. l’adozione di tutti gli atti ed adempimenti diretti alla demolizione ex officio delle opere abusive e al materiale ripristino dello stato dei luoghi; che, ciò nonostante, la stessa P.A. aveva sinora omesso d’adottare i provvedimenti e gli atti materiali, richiesti per dare esecuzione ai propri provvedimenti; che s’era in tal modo formato il silenzio rifiuto, impugnabile in sede giurisdizionale, che andava dichiarato illegittimo, ex art. 117 c. p. a., per i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 E 21 QUATER L. 241/90 – IN RELAZIONE ART. 31 D.P.R. 380/2001 – ARTT. 33 E 112 D. LGS. 104/2010) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI OBBLIGO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE ART. 97 COST.:
è noto che i procedimenti sanzionatori sull’attività urbanistico – edilizia, disciplinati dagli artt. 27 e ss. del d. P. R. 380/2001 sono tipizzati, poiché le varie figure di abuso edilizio sono oggetto delle misure repressive specificamente individuate; tali procedimenti si concludono con provvedimenti autoritativi che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire; con la conseguenza che, una volta emanati i provvedimenti sanzionatori, non residua in capo all’Amministrazione Comunale alcun margine di discrezionalità, in ordine all’attuazione o meno delle misure repressivo – ripristinatorie, che vanno tassativamente ed integralmente eseguite; a fronte di quanto precede, l’Amministrazione Comunale di San Marzano sul Sarno avrebbe “gravemente disatteso l’inderogabile obbligo, fissato dalla legge, di dare completa ed integrale esecuzione al procedimento sanzionatorio a carico del manufatto in esame”, che era qualificabile “abuso edilizio totale, ex art. 31 d. P. R. 380/2001, come statuito con l’ordinanza di demolizione 18239/2016”; nel caso in esame, era “sicuramente rilevabile un’inerzia in senso tecnico dell’Amministrazione Comunale, dato che la stessa avrebbe dovuto ultimare il procedimento sanzionatorio avviato, adottando, a seguito dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione e del ripristino dei relativi effetti, dopo il rigetto dell’accertamento di conformità ex art. 36 d. P. R. 380/2001, i provvedimenti e gli atti materiali ulteriori, diretti a darvi piena attuazione”; infatti, al dovere di concludere il procedimento, previsto dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, si aggiungeva quanto previsto dall’art. 21 quater della legge medesima, che dispone che “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”; sicché l’applicazione congiunta delle due disposizioni configurava, in esplicazione del principio d’esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, un potere – dovere dell’Amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti; la stessa Amministrazione aveva, dunque, “lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere – a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto”; era, insomma, “manifesta la violazione del principio generale contenuto negli artt. 2 e 21 quater della l. n. 241/1990”, nonché la “vanificazione dell’istanza/diffida presentata dal ricorrente in data 15.06.2017, al prot. n. 8980”; l’ente era insomma tenuto, una volta verificato il diniego per silentium della sanatoria edilizia richiesta, “ad attivare il procedimento d’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza demolitoria rimasta inottemperata dal privato destinatario, autore dell’abuso”; concludeva, pertanto, nel senso che il Tribunale volesse:
“- accertare l’obbligo del Comune di San Marzano sul Sarno, in conseguenza dell’inerzia della proprietaria, oltre che in danno della stessa, di dare completa ed integrale esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 18329 del 6.12.2016, anche previa declaratoria d’illegittimità del silenzio, sinora serbato sull’istanza – diffida del ricorrente del 15.06.2017 (prot. n. 8980);
- condannare il Comune di San Marzano sul Sarno a disporre la totale eliminazione degli abusi edilizi realizzati sul fabbricato, con accesso dal civico n. 26 di via Cesare Battisti del Comune di San Marzano sul Sarno, come risultanti dalla citata ordinanza n. 18329/2016;
- disporsi, a carico del Comune di San Marzano sul Sarno, in persona del legale rappresentante p. t., il pagamento, a titolo di astreinte, di congrua somma di danaro, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e rimborso del contributo unificato.
Si costituiva in giudizio la controinteressata Schiavone Luisa Anna, sostenendo l’infondatezza del ricorso, posto che l’istanza di permesso in sanatoria era stata riscontrata espressamente dal Comune di San Marzano, con nota prot. n. 1114 del 22.01.2018, notificata alla Schiavone il 24.01.2018 (diniego di sanatoria: nde); e non era ancora decorso il termine per l’impugnativa del suddetto provvedimento, che, comunque, sarebbe stata presto promossa, e “unitamente all’impugnazione del diniego sarà presentata istanza di fissazione per il ricorso (R. G. 201/2017) avverso l’ordinanza di demolizione, in maniera da ottenere: 1) o idonea misura cautelare avverso il ripristino, nelle more della definizione dei giudizi; 2) o la dichiarazione d’improcedibilità della impugnativa originaria”; eccepiva, altresì, l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva, posto che “il mero criterio della vicinitas non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, dovendo pur sempre il ricorrente fornire la prova concreta del pregiudizio specifico inferto dagli atti impugnati in termini di deprezzamento del valore del bene o della concreta compromissione del diritto alla salute ed all’ambiente”, laddove “nella specie non sarebbe stata fornita prova alcuna “dell’ipotetico pregiudizio subito” dal ricorrente; inoltre le opere contestate erano “interne all’abitazione della Signora Schiavone (abbassamento del calpestio al piano terra e correlativo innalzamento al piano primo nonché diversa distribuzione degli spazi interni”); sicché, ancora, non si comprendeva quale danno concreto derivasse, dalle stesse, al ricorrente; eccepiva, ancora, l’inammissibilità del ricorso, perché la presentazione dell’istanza di sanatoria avrebbe inibito all’Amministrazione di portare ad esecuzione l’ordinanza di demolizione precedentemente emanata, essendo la stessa Amministrazione obbligata ad adottare un nuovo ordine di demolizione per l’abuso riscontrato; e l’inammissibilità tanto più veniva in rilievo, nella specie, in quanto l’Amministrazione non aveva assunto un comportamento inerte, avendo “dato corso all’accertamento di conformità, avviando l’istruttoria, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e, poi, determinandosi in maniera espressa”; infine, rilevava l’intempestività della diffida del Ruggiero, notificata il 15.06.2017, poiché in data 11.05.2017 le era stato notificato il preavviso di diniego sull’istanza di sanatoria, “con l’effetto, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, di interrompere il termine per la conclusione del procedimento”; sicché la diffida in questione avrebbe dovuto “essere prodotta dopo – e non prima – l’effettiva conclusione del procedimento apertosi con l’istanza di sanatoria”.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Marzano sul Sarno, sostenendo che non era riscontrabile un comportamento omissivo e/o di inerzia dell’ente, in relazione alla fattispecie fatta valere in giudizio, “atteso che i ritardi, pur presenti, nella vicenda amministrativa esaminata” erano “dovuti, purtroppo, alla carenza di personale interna all’Ente” che determinava “un fisiologico dilatamento dei termini per l’evasione delle pratiche e la conclusione dei procedimenti”; deduceva in particolare, che:
- con ingiunzione n. 6 del 5.12.2016 l’U. T. C. disponeva il ripristino dello stato dei luoghi relativamente all’immobile di proprietà della Schiavone;
- con istanza del 10.02.2017, prot. 2222, la Schiavone richiedeva permesso a costruire in sanatoria ex artt. 36 e 37 DPR 380/2001 (con la conseguenza che gli effetti dell’ingiunzione n. 6/2016 erano sospesi, in attesa della definizione di tale richiesta);
- in ogni caso, in relazione alla stessa istanza di sanatoria, il Comune comunicava in data 10.05.2017 (prot. n. 7057/2017) l’avvio del procedimento di diniego; tuttavia, nel giugno 2017 il precedente Responsabile del Settore Gestione del Territorio “andava in pensione con conseguente ritardo nell’esame di tutte le pratiche in essere” (il nuovo Responsabile era, poi, nominato nel luglio del 2017);
- nelle more, il ricorrente inoltrava la diffida (prot. n. 8980 del 15.06.2017), al Comune, in cui – rilevato che, dato il decorso di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza senza l’adozione di alcun provvedimento da parte del Comune, s’era concretizzato il rigetto per silentium ex art. 36, III comma d. P. R. n. 380/2001 – chiedeva che il Comune ponesse “in essere gli adempimenti” di cui all’art. 31” T. U. Ed.;
- il nuovo responsabile del Settore Gestione del Territorio emetteva provvedimento di diniego definitivo (prot. n. 1114 del 22.01.2018) rispetto all’istanza di sanatoria (prot. n. 222/2017), notificato alla Schiavone in data 24.01.2018;
- a questo punto era notificato, in data 8.02.2018, il ricorso di cui è causa; ma la Schiavone “nel rispetto dei termini di legge notificava, al Comune, ricorso innanzi al T. A. R. Salerno, avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di diniego definitivo (prot. n. 1114 del 22.01.2018) rispetto all’istanza di permesso a costruire in sanatoria (prot. n. 222/2017)”; era, pertanto, “evidente che la notifica del detto ricorso rendeva opportuno, se non necessario, attendere il pronunciamento del T. A. R. in ordine al fondamento, quanto meno in sede cautelare, delle doglianze della ricorrente, in considerazione del danno irreparabile che si determinerebbe in capo alla Schiavone dalla messa in esecuzione dell’ordinanza n. 6/2016”.
In conclusione, il Comune deduceva di non essere “stato inerte rispetto alle determinazioni ed agli adempimenti demandatigli dalla normativa in relazione alla fattispecie in esame”; e “la circostanza che non sia stata data ancora attuazione all’ordinanza n. 6/2016” era “dettata esclusivamente dal susseguirsi di eventi ed atti (temporaneamente) impeditivi in quanto nel contemperamento degli opposti interessi – la costruzione, tra l’altro, risalirebbe a circa venti anni fa – inducono a salvaguardare la posizione del terzo, altrimenti irrimediabilmente compromessa”.
Seguiva il deposito di memoria di replica, per il ricorrente.
All’udienza in camera di consiglio del 12 settembre 2018, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
S’osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa del silenzio, serbato dal Comune di San Marzano sul Sarno, che si sarebbe concretizzato non riscontrando, l’ente, la diffida del ricorrente del 15.06.2017, prot. 8980 e non emanando gli atti, conseguenti all’ordinanza di demolizione degli abusi edilizi, riscontrati presso l’abitazione della controinteressata, ex art. 31 e ss. d. P. R. 380/2001, mercé l’attivazione del procedimento d’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza in questione, rimasta inottemperata; tanto, come esplicitato nel testo della diffida in questione, stante l’intervenuto rigetto, per silentium, ex art. 36 comma 3 d. P. R. 380/2001, dell’istanza d’accertamento di conformità, relativa agli abusi suddetti, presentata dall’interessata.
Ciò posto, vanno esaminate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, variamente sollevate dalle difese delle resistenti Amministrazione Comunale e controinteressata.
La prima eccezione, sollevata dalla difesa di quest’ultima, è imperniata sul preteso difetto d’interesse ad agire del ricorrente, il quale alcun concreto pregiudizio subirebbe, in tesi, per effetto della mancata eliminazione delle opere edilizie abusive de quibus, per di più “interne all’abitazione della Schiavone”.
L’eccezione è infondata.
Come affermato, di recente, dalla Sezione, infatti: “Sussiste l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, proprio per tal aspetto che s’invera nel concetto di vicinitas, gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare d’un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 d. lg. n. 104/2010 (CPA), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss. c. p. a.” (T. A. R. Campania – Salerno, Sez. II, 12/04/2018, n. 546).
L’ulteriore eccezione d’inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa della Schiavone, è poi fondata sul dedotto obbligo del Comune, una volta respinta l’istanza di sanatoria presentata dall’interessata, di riattivare il procedimento, volto alla repressione degli abusi edilizi, mercé l’emissione di una nuova ordinanza di demolizione dei medesimi.
Anche tale eccezione è priva di pregio, posto che la Sezione ha aderito alla diversa opzione ermeneutica, espressa, da ultimo, nella massima che segue: “La presentazione della domanda di accertamento di conformità, ex art. 36 d. P. R. n. 380/2001, non comporta alcuna paralisi dei poteri sanzionatori già esercitati dal Comune e, dunque, non determina l’inefficacia sopravvenuta dell’ingiunzione di demolizione emessa. L’esecuzione di tale sanzione, infatti, in pendenza del termine di decisione della domanda di sanatoria, viene solo temporaneamente sospesa, pertanto, in mancanza di tempestiva impugnazione del diniego taciuto, maturato per decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’ingiunzione di demolizione può essere eseguita e non è necessaria da parte dell’amministrazione comunale l’emanazione di ulteriori atti sanzionatori” (Consiglio di Stato, sez. VI, 06/06/2018, n. 3417).
Vero è che, nella specie, il Comune di San Marzano sul Sarno – dopo la concretizzazione del rigetto per silentium dell’istanza di accertamento di conformità – licenziava anche diniego espresso circa la stessa (provvedimento di diniego definitivo, prot. n. 1114 del 22.01.2018, notificato alla Schiavone in data 24.01.2018); diniego definitivo che era gravato di ricorso, innanzi a questo Tribunale (R. G. n. 604/2018).
La circostanza, peraltro, non sposta evidentemente i termini della questione, non potendosi evidentemente ravvisare, in detta circostanza, alcuna inammissibilità del presente ricorso.
Le considerazioni precedenti impongono, altresì, ad avviso del Collegio, di valutare come parimenti irrilevante l’altra eccezione della controinteressata, secondo la quale la diffida in questione sarebbe stata intempestiva, dovendo “essere prodotta dopo – e non prima – l’effettiva conclusione del procedimento apertosi con l’istanza di sanatoria”.
Stabilito, in tal modo, che il ricorso è ammissibile, rileva il Collegio che lo stesso è fondato.
S’osserva, in particolare, che con ordinanza n. 438/2018, emessa all’esito dell’odierna udienza in camera di consiglio, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, formulata dalla Schiavone in relazione sia a detto diniego esplicito di sanatoria, sia all’ordinanza di demolizione n. 6 del 5.12.2016 (prot. n. 18329 del 6.12.2016).
Tanto vale a destituire di fondamento il rilievo della difesa del Comune, tendente a patrocinare l’infondatezza del ricorso, per non essere rimasta l’Amministrazione inerte, rispetto agli obblighi di legge in materia di repressione degli abusi edilizi, poiché (nella prospettazione del Comune), “la notifica del detto ricorso rendeva opportuno, se non necessario, attendere il pronunciamento del T. A. R. in ordine al fondamento, quanto meno in sede cautelare, delle doglianze della ricorrente, in considerazione del danno irreparabile che si determinerebbe in capo alla Schiavone dalla messa in esecuzione dell’ordinanza n. 6/2016”.
Non può ritenersi, in particolare, come opinato dalla difesa della controinteressata, che lo stesso andrebbe respinto, perché l’Amministrazione non avrebbe mantenuto un comportamento inerte, circa la diffida del ricorrente, “avendo dato corso all’accertamento di conformità, avviando l’istruttoria, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e, poi, determinandosi in maniera espressa”.
Si rileva, al riguardo, sotto il profilo formale, che nessuna risposta esplicita è stata fornita, al ricorrente, circa la sua diffida; e, in ogni caso, sotto il profilo sostanziale, che nulla osta, a questo punto, al prosieguo dell’attività amministrativa, volta alla repressione degli abusi edilizi riscontrati presso l’abitazione della Schiavone, stante l’esecutività dell’ordinanza di demolizione di cui sopra, non fatta segno – come riferito sopra – d’alcun provvedimento cautelare, pronunziato dalla Sezione, che ne sospendesse l’efficacia.
Tampoco può ritenersi che valgano a giustificare l’accertata inerzia le argomentazioni, opposte dall’ente, circa la carenza di personale in seno all’Ufficio Tecnico e circa i ritardi, dedotti come incolpevoli, che ne erano derivati.
Il Tribunale dispone pertanto, in accoglimento del gravame, che il Comune di San Marzano sul Sarno riscontri, nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, la diffida di parte ricorrente, di cui in epigrafe; e che, nello stesso termine adotti, a definizione del procedimento di repressione degli abusi edilizi, contestati alla controinteressata, i conseguenti provvedimenti, previsti dal d. P. R. 380/2001.
Il Tribunale si riserva, a fronte dell’eventuale ulteriore inerzia, decorso tale termine perentorio, di nominare, su istanza di parte debitamente notificata, e con aggravio di spese, un commissario ad acta, che a tanto provveda in vece dell’Amministrazione.
Non può essere invece favorevolmente delibata l’istanza del ricorrente, volta alla corresponsione in suo favore della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c. p. a. (“Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: (…) e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo (…)”).
Ciò in quanto le rilevate (dall’ente) carenze di personale in seno all’Ufficio Tecnico e l’interferenza, rispetto alla vicenda in esame, delle impugnative, e delle correlative istanze cautelari, esercitate dalla controinteressata contro i provvedimenti, adottati dal Comune, sono idonee ad integrare, ad avviso del Collegio, le “ragioni ostative” che, a mente della riferita disposizione del codice di rito, ostano all’irrogazione, nel caso specifico, della cd. astreinte.
Quanto alle spese di lite, le stesse – per la regola della soccombenza – vanno poste a carico del Comune di San Marzano sul Sarno, unitamente al rimborso del contributo unificato, e vengono liquidate, come da dispositivo; mentre sussistono eccezionali motivi per compensarle, quanto alla controinteressata Schiavone, estranea alla censurata inerzia, ascrivibile alla sola Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in parte motiva, e per l’effetto ordina al Comune di San Marzano sul Sarno di riscontrare la diffida del ricorrente, specificata in epigrafe, e di concludere il procedimento di repressione degli abusi edilizi, contestati alla controinteressata, secondo la disciplina di cui al d. P. R. 380/2001; tanto, nel termine perentorio indicato in parte motiva.
Respinge, nei sensi di cui in motivazione, la domanda – formulata dal ricorrente – di condanna del detto Comune al pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c. p. a.
Condanna il Comune di San Marzano sul Sarno al pagamento, in favore del ricorrente, Ruggiero Giuseppe, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge; e lo condanna altresì alla restituzione, al medesimo ricorrente, del contributo unificato versato.
Spese compensate, quanto alla controinteressata Schiavone Luisa Anna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018, con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Referendario