Cass. Sez. III n. 9278 del 9 marzo 2011 (Ud. 26 gen. 2011)
Pres. Ferrua Est. Lombardi Ric. Berti
Beni Ambientali. Delitto paesaggistico
In tema di paesaggio, la fattispecie delittuosa di cui all’art. 181, comma primo bis lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico, introdotta dall’art. 36, comma primo lett. c), della legge 15 dicembre 2004 n. 308 è configurabile anche se la dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giuliana Ferrea Presidente
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
" Amedeo Franco
" Silvio Amoresano
" Elisabetta Rosi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dal 'Avv. Paolo Bastianini, difensore di fiducia di Berti Giuseppe, n. a Sorano l'1.5.1932, avverso la sentenza in data 5.3.2010 della Corte di Appello di Firenze, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, in data 26.2.2009, venne condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44 lett. c) del DPR n. 380/2001, 181, comma I bis lett. a), del D. Lgs n. 42/2004, 54, 55 e 1161 del Codice della Navigazione; b) di cui all'art. 51, comma primo lett. a) e comma secondo, del D. Lgs. n. 22/1997, unificati sotto il vincolo della continuazione.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacatando, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per i reati contravvenzionali perché estinti per prescrizione; rigetto del resto;
- Udito il difensore dell'imputato, Avv. Bruno Leporatti, in sostituzione dell'Avv. Paolo Bastianini, che ha concluso per l'accogli,mento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Berti Giuseppe in ordine ai reati:
a) di cui agli art. 81 cpv. c.p., 44 lett. c) del DPR n. 380/2001, 181, comma 1 bis lett. a), del D. Lgs n. 42/2004, 54, 55 e 1161 del Codice della Navigazione;
b) di cui all'art. 51, comma primo lett. a) e comma secondo, del D. Lgs. n. 22/1997, a lui ascritti per avere realizzato, mediante riporto di terra, in zona paesaggistica, dichiarata di notevole interesse pubblico, in fascia di rispetto demaniale, una pista di atterraggio, senza il permesso di costruire e senza le autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, nonché per avere smaltito rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività di demolizioni edilizie, terre e rocce da scavo, riutilizzandoli al fine di rialzare il piano di campagna e di bonificare terreni acquitrinosi.
L'esecuzione degli interventi di cui si tratta venivano accertati in area di proprietà del Berti limitrofa alla laguna di Orbetello ed in particolare si rilevava, oltre al riporto di cumuli di terreno e di rifiuti da demolizioni edili, la realizzazione di una pista in terra battuta, delimitata da birilli, lunga circa mezzo chilometro e larga venti, che si stendeva a fianco della laguna, invadendo parzialmente le acque.
La Corte territoriale ha rigettato la richiesta dell'imputato di riapertura dell'istruzione dibattimentale, finalizzata all'escussione di testi in ordine all'epoca di esecuzione degli interventi, avendo ritenuto provato che gli stessi erano stati posti in essere in epoca contestuale a quella dell'accertamento.
La sentenza ha rigettato, tra gli altri, il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva dedotto che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 181, comma 1 bis lett. a), del D. Lgs n. 42/2004 non è applicabile alla fattispecie in esame, operando all'epoca del commesso reato una formulazione più restrittiva della norma che avrebbe richiesto un espresso provvedimento, successivo all'entrata in vigore della riforma, dichiarativo del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree oggetto di tutela. La sentenza ha altresì ritenuto irrilevante il motivo di gravame con il quale era stata dedotta la illegittimità della contestazione della recidiva, osservando che non è stato applicato alcun aumento di pena per effetto della citata aggravante.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme incriminatici di cui all'imputazione, nonché contraddittorietà della motivazione con riferimento ad atti del processo e segnatamente al processo verbale di sequestro, alla deposizione resa dal M/llo dei C.C. Domenico Castignani ed al fascicolo fotografico formato dai C.C. del NOE. In sintesi, con il motivo di gravame si deduce che in base alle citate risultanze processuali, di cui si denuncia il travisamento da parte dei giudici di merito, i lavori fmalizzati a rialzare il piano di campagna e a bonificare i terreni acquitrinosi non riguardavano la pista di atterraggio, che risultava essere già stata realizzata e non era interessata dagli interventi descritti dai verbalizzanti. Si deduce, poi, che gli interventi in corso di esecuzione e la stessa pista di atterraggio, costituita dalla delimitazione del terreno con birilli di plastica, non integra le fattispecie di reato di cui alla contestazione.
Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando la violazione ed errata applicazione delle predette norme incriminatici, si deduce che i corrispondenti reati dovevano essere dichiarati estinti per prescrizione. Sul punto si rileva che, stante l'incertezza in ordine all'epoca di realizzazione della pista di atterraggio, la fattispecie di cui all'art. 181 del D. Lgs n. 42/2004 doveva essere inquadrata nell'ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma e che la violazione di cui all'art. 1161 del Codice della Navigazione, essendosi concretata nella esecuzione di interventi nella fascia di rispetto demaniale, ha natura istantanea.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia per vizi di motivazione la mancata ammissione delle prove chieste in appello, deducendosi che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla prova dell'epoca di commissione dei reati contrasta con le già citate risultanze processuali.
Con il quarto mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 181, comma 1 bis lett. a), del D. Lgs n. 42/2004.
Si osserva che il testo originario del comma 1 bis lett. a) dell'art. 181, introdotto dalla legge n. 308/2004, prevedeva quale fattispecie criminosa l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni immobili ed aree che, ai sensi dell'art. 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori.
Con successiva legge n. 157 del 2006 é stato eliminato dalla norma l'inciso "ai sensi dell'art. 136". Si deduce, quindi, che il riferimento dell'articolo, nella sua formulazione originaria, alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree ai sensi dell'art. 136 deve essere interpretata nel senso che la fattispecie criminosa era configurabile solo in relazione a beni destinatari di apposito provvedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico emesso ai sensi dell'ari, 140 e ss. successivamente all'entrata in vigore della norma che ha previsto la fattispecie delittuosa. Con la successiva eliminazione dell'inciso il legislatore ha, invece, voluto estendere la applicabilità della sanzione più grave ai lavori eseguiti su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico con qualsiasi provvedimento vincolistico emesso in base alle normative previgenti.
Sulla basa di tali rilievi si deduce che ai sensi della normativa vigente all'epoca di commissione del reato, più restrittiva e, perciò, più favorevole per l'imputato, doveva escludersi la configurabilità della fattispecie criminosa fondata su vincoli risalenti nel tempo e non oggetto di recente verifica. Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 99 c.p..
Si deduce che nei confronti del Berti non poteva essere affatto contestata la recidiva, ai sensi dell'art. 99 c.p., come modificato dalla L. n. 251/2005, riferendosi i suoi precedenti penali esclusivamente a fatti di natura contravvenzionale. Si aggiunge che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'interesse dell'imputato a censurare la contestazione della recidiva per non essere stato applicato alcun aumento di pena per detta aggravante. Si osserva, in contrario, che la recidiva reiterata, come contesta al Berti, esplica i suoi effetti anche nella fase esecutiva, rendendo inapplicabili determinati benefici in favore del condannato.
Il ricorso non è fondato.
Con i primi tre motivi di ricorso sostanzialmente si denunciano vizi di motivazione della sentenza con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie circa la natura e l'epoca di esecuzione dei vari interventi.
All'esame di tali motivi è, perciò, opportuno premettere in punto di diritto che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio diretto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.
Si tratta di un principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte ed assolutamente condivisibile (sez. un. 23.11.1995 n. 2110, Facchini, RV 203767 e più di recente: sez. II, 5.5.2006 n. 19584, Capri ed altra, RV 233773; sez. VI, 20.3.2006 n. 14054, Strazzanti, RV 233454).
Tale impostazione, anche dopo la modifica dell'art. 606, primo comma lett. e), c.p.p., disposta dall'art. 8, comma primo lett. b), della legge 20 febbraio 2006 n. 46, è stata ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione" e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione". (sez. II, 23.5.2007 n. 23419, P.G. in proc. Vignaioli, RV 236893; sez. I, 15.6.2007 n. 24667, Musumeci, RV 237207).
L'esame del materiale processuale previsto dalla norma non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di travisamento della prova.
Né i vizi logici, che devono essere manifesti, possono essere ravvisati nel fatto che il ricorrente abbia ritenuto non soddisfacenti le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha risposto ai rilievi formulati nei motivi di gravame.
Orbene, appare evidente dall'esame dei motivi di ricorso, con i quali si deduce il travisamento delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito sui punti dell'epoca di esecuzione degli interventi e della natura degli stessi, nonché sulla richiesta di ammissione di riapertura della istruzione dibattimentale in appello, che tali motivi contengono esclusivamente la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, già esaminato dai giudici di merito e, perciò, inammissibile in sede di legittimità.
Il quarto motivo di ricorso è infondato.
E' stato già afferrano da questa Suprema Corte, peraltro prima che intervenisse la legge n. 157/2006, che ha ulteriormente modificato l'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004, che "In tema di paesaggio, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma primo bis lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico, introdotta dall'art. 36, comma primo lett. c), della legge 15 dicembre 2004 n. 308, è configurabile anche se la dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti." (sez. III, 9.11.2005 n. 45609, Pastore, RV 232641). Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo.
E' evidente, infatti, che il riferimento ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, contenuto nell'art. 181, comma l lett. a), nella formulazione antecedente alla modifica di cui al D. Lgs n. 157/2006, corrisponde all'analogo riferimento contenuto nella lettera b) del predetto comma ai beni immobili tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo.
Peraltro, vi è piena continuità normativa sul piano procedimentale tra le disposizioni del D. Lgs 42/2004 (citato art. 136 e ss.) e quelle del D. Lgs n. 490/99 (art. 139 e ss.) in materia di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree; disposizioni che, a loro volta, richiamavano quelle della L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. l e seguenti.
Cosi come vi è piena continuità normativa tra le previsioni dell'art. 142 del D. Lgs n. 42/2004 e quelle contenute nell'art. 146 del D. Lgs n. 490/99, a loro volta riferibili a quelle degli art. 1 e 1 quater del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985.
Peraltro, si palesa evidente la irrazionalità di una disposizione normativa che avesse fondato la configurabilità della fattispecie delittuosa più grave sulla rinnovazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico con riferimento a tutto il patrimonio paesaggistico ed immobiliare italiano, già ritenuto tale in base a precedenti provvedimenti.
Una diversa interpretazione, infine, risulta in contrasto con l'espresso disposto dell'art. 157, comma 1 lett. b), e), d bis) ed e) del medesimo D. Lgs n. 42/2004, ai sensi del quale conservano efficacia a tutti gli effetti gli elenchi compilati e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, nonché gli elenchi compilati ovvero integrati e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs n. 490/99.
Sicché correttamente è stata configurata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, primo comma lett. a), del D. Lgs n. 42/2004 in relazione alla esecuzione di interventi, di qualsiasi natura essi siano, senza la prescritta autorizzazione in un'area dichiarata di interesse pubblico con decreto ministeriale del 21 febbraio 1958.
E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
Va confermato il giudizio di carenza di interesse espresso sul punto nella sentenza impugnata anche per quanto si osserverà subito dopo.
Deve essere rilevato che il termine di prescrizione relativo ai reati contravvenzionali, con decorrenza dalla data del fatto (7.9.2005), pur tenendosi conto della sospensione del suo decorso per rinvii del dibattimento per impedimento di parte per il periodo di sessanta giorni, è decorso in data 6.5.2010, ai sensi degli art. 157 e 160 c.p. nella formulazione previgente alla L. n. 251/2005. Deve essere, pertanto, dichiarata la estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente agli stessi.
Va inoltre eliminato l'aumento di pena inflitto per detti reati che corrisponde a mesi due di reclusione.
L'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine ai reati contravvenzionali fa venir meno, in ogni caso, l'interesse dell'imputato al motivo di ricorso afferente alla recidiva, poiché tale aggravante personale risultava, sia pure erroneamente, contestata solo con riferimento ai reati contravvenzionali.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati contravvenzionali senza rinvio per essere detti reati estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 26.1.2011.