TAR Puglia (LE) Sez. I n. 257 del 27 febbraio 2020
Urbanistica.Interventi di pavimentazione esterna

Gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all'edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio

Pubblicato il 27/02/2020

N. 00257/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2019, proposto da
Mi.Ta.Past. & Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cofano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’Ordinanza dirigenziale n. 25 del 12.12.2018, prot. n. 53683, notificata il successivo 14.12.2018, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano ordinava “ al sig. Stefano Micoli, in qualità della MI.TA.PAST srl di rimuovere a propria cura e spese le seguenti opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, realizzate in Laureto di Fasano, Viale Tupparello snc – in Catasto al foglio 62 particella 586, area di pertinenza del fabbricato ex scuola elementare: - battuto di cemento avente superficie di mq 200 circa, con sovrastanti n. 02 gazebo di dimensioni mt (5,00 x 5,00 x h 4,00 max) costituiti da struttura metallica chiusa lateralmente con pannelli coibentati e coperta con telo in plastica a piramide; n. 02 celle frigorifero aventi dimensioni mt (7,40 x 2,60 x h 3,00), poggianti nella medesima area di pertinenza, entro giorni 90”; con l’avvertimento che “in caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti di cui all’art. 650 del Codice Penale” e “che decorso infruttuosamente il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, l’autorità

competente dovrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 20.000,00 come previsto dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.”;

- di qualsiasi atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente ed in particolare:

- della Relazione di sopralluogo edilizio prot. n. 44618 del 15.10.2018 effettuato in data 10.10.2018 dagli Agenti del Nucleo di Polizia Edilizia del Comune di Fasano presso l’immobile in oggetto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fasano (Br);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

Il Comune di Fasano ha concesso in locazione alla MI.TA.PAST. & Co. S.R.L. l’immobile di proprietà comunale (ex scuola elementare) sito in Laureto di Fasano (Br) al Viale Tupparello s.n.c., per uso non abitativo.

Con ordinanza di rimozione delle opere abusive n. 25 del 12 dicembre 2018, prot. n. 53683, il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano ha ordinato al sig. Stefano Micoli, in qualità di amministratore della MI.TA.PAST srl, “di rimuovere a propria cura e spese le seguenti opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, realizzate in Laureto di Fasano, Viale Tupparello snc – in Catasto al foglio 62 particella 586, area di pertinenza del fabbricato ex scuola elementare: - battuto di cemento avente superficie di mq 200 circa, con sovrastanti n. 02 gazebo di dimensioni mt (5,00 x 5,00 x h 4,00 max) costituiti da struttura metallica chiusa lateralmente con pannelli coibentati e coperta con telo in plastica a piramide; n. 02 celle frigorifero aventi dimensioni mt (7,40 x 2,60 x h 3,00), poggianti nella medesima area di pertinenza, entro giorni 90”.

Avverso detta Ordinanza, è insorta la MI.TA.PAST. & Co. S.R.L., chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia ed articolando i seguenti motivi di diritto:

- “Violazione art. 31, commi 2 e 3, D.P.R. 380/01 – Irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa – Violazione delle regole del giusto procedimento”;

- “Falsa applicazione dell’art. 3, co. 1, lettera e.5) D.P.R. 380/01 – Falsa applicazione dell’art. 10 D.P.R. 380/01 – Falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 – Erronea valutazione dei fatti - Carenza dei presupposti – Difetto di istruttoria – Illogicità e perplessità azione amministrativa sotto altro profilo – Sviamento di potere”.

Si è costituito il Comune di Fasano, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per la reiezione del ricorso siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 3 aprile 2019, su richiesta delle parti la causa è stata rinviata alla successiva dell’8 maggio, all’esito della quale, con ordinanza n. 275/2019, è stata accolta l’istanza cautelare “ritenuto sussistente, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che l’esecuzione del provvedimento potrebbe compromettere l’attività di ristorazione svolta dalla ricorrente”.

Alla successiva udienza del 29 gennaio 2020 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni che si vengono ad illustrare.

3. Con il primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza in esame in quanto priva di riferimenti, nell’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, all’acquisizione al patrimonio comunale dei beni contestati e all’area su cui essi sorgono o insistono.

All’uopo, è sufficiente osservare che l’area in esame è già di proprietà dell’Ente civico, in quanto dallo stessa semplicemente concessa in locazione alla MI.TA.PAST. Dunque non si vede quale riferimento avrebbe dovuto essere contenuto in proposito nel provvedimento oggi gravato.

Peraltro, per giurisprudenza pacifica, l’omissione dell’avviso circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive entro il termine ivi indicato comporta a favore del Comune il trasferimento della proprietà del sedime interessato dalle opere abusive (nonché dell'ulteriore area necessaria per la realizzazione di opere analoghe), ha come effetto non già l'illegittimità dell'ordine di demolizione quanto, piuttosto, il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune nel caso di mancata rimozione delle opere abusive, dovendosi pertanto considerare l'avviso di che trattasi quale elemento costitutivo di questa particolare fattispecie acquisitiva a favore del patrimonio del comune (ex plurimis: T.A.R. Torino n. 1218/2015).

Pertanto, la censura è infondata.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che le opere realizzate oggetto dell’ingiunzione di demolizione non necessiterebbero di permesso di costruire.

In particolare, asserisce che il battuto di cemento sarebbe riconducibile all’attività edilizia libera, che le celle frigo non troverebbero spazio alcuno nella disciplina del DPR n. 380/2001, e che i due gazebo avrebbero dimensioni limitate e sarebbero stati utilizzati come strutture temporanee.

4.1. Si osserva innanzitutto che, per apprezzare se un abuso edilizio necessiti o meno di permesso di costruire, occorre operare una valutazione complessiva e d'insieme dell'alterazione urbanistica ed edilizia del territorio con esso prodottasi, non essendo consentito operare una valutazione atomistica dei singoli interventi al fine di stabilire se gli stessi siano o meno assoggettati a permesso di costruire per avere determinato tangibile trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, incremento di carico urbanistico e se rivestano natura pertinenziale (cfr. TAR Napoli n. 6183/2018; 675/2017).

La Corte di Cassazione, in ambito penale, ha precisato che “Un intervento edilizio deve essere considerato nel suo complesso e le opere realizzate non possono essere valutate autonomamente e separatamente come pertinenze” (Cassazione penale n. 45598/2013; n. 20363/2010).

Orbene, nella fattispecie in esame, il complesso delle opere realizzate integra trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo con conseguente necessità del permesso di costruire.

4.1 Con particolare riferimento alla realizzazione d un piazzale di cemento – come nel caso in esame – la giurisprudenza ha precisato che esso “costituisce nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e), d.p.r. 380/2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest'ultimo, che richiede il permesso di costruire” (ex plurimis: TAR Napoli n. 6183/2018; TAR Umbria n. 403/2018; TAR Napoli n. 5116/2016).

Ancora, per giurisprudenza costante, gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all'edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio (T.A.R. Milano n. 2049/2018).

Nella fattispecie in esame il battuto in cemento armato ha una dimensione di duecento metri, pertanto ha certamente determinato una tangibile trasformazione urbanistico – edilizia, dunque necessitava di autorizzazione.

4.2 Con riferimento alle celle frigorifere, si osserva che l’art. 3, comma 1, lett. e.7), del DPR n. 380/2001, include tra gli interventi di nuova costruzione “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”.

Orbene, le celle in esame presentano dimensioni ed altezza non irrilevanti, come risulta anche dalla descrizione delle stesse ad opera del ricorrente (mt. 7,40 X 2,60 circa per mt. 3,00).

Come più volte rilevato in analoghe fattispecie dai giudici amministrativi, le celle de quibus devono essere qualificate come “nuova costruzione” tutte le volte che presentino dimensioni ed altezza non irrilevanti, dovendosi intendere per volume tecnico “un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata a contenere soltanto, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico funzionali della costruzione stessa (così Consiglio di Stato, sez. VI; 8 maggio 21014, n. 2383)” (T.A.R. Napoli n. 642/2019; T.A.R. Latina n. 1047/2014).

Invero, soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla “res principalis”, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa (cfr. T.A.R. Napoli n. 642/2019).

Nessuna delle caratteristiche sopra riportate, sia quanto ai volumi tecnici sia quanto alle pertinenze, è ravvisabile nel caso di specie, atteso che le celle frigorifere servono, in realtà, allo svolgimento del nucleo fondamentale dell'attività imprenditoriale della ricorrente (sono cioè esse stesse la res principalis) e, per le loro notevoli dimensioni (mt. 7,40 X 2,60 circa per mt. 3,00 di altezza), comportano di fatto una durevole e non irrilevante trasformazione del territorio.

4.3. Con riferimento, infine, ai due gazebo, si osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l'intervento edilizio che ha comportato la sistemazione degli spazi esterni (viali pedonali e muretti di perimetrazione, gazebo, pensiline), è annoverabile nel concetto di “nuova costruzione” di cui all'art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, che riguarda ogni trasformazione urbanistica del territorio non rientrante nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, e che comprende qualunque manufatto autonomo o modificativo di altro preesistente, necessitante in base al successivo art. 10 del permesso a costruire e sanzionabile, in sua mancanza, con la sanzione della demolizione ex art. 31 (T.A.R. Napoli n. 5313/2018).

Ancora, si rileva che i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie; ciò in quanto il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è utilizzato per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo, in quanto opere realizzate per attività stagionali. Deve pertanto rilevarsi come, ai fini dell'esonero dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, l'opera precaria deve essere destinata ad un uso temporalmente limitato del bene, mentre la stagionalità dell'uso non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo (T.A.R. Lecce n. 666/2019).

Infine, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, quali i gazebo, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite.

Orbene, nel caso in esame, i gazebo i gazebo presentano delle dimensioni importanti (circa 20 mq complessivi) e, quindi, non tali da consentire che l’opera possa essere ritenuta, in senso urbanistico, qualificata come meramente accessoria al manufatto principale, di cui modifica la sagoma e i prospetti. Né possono essere ritenuti “precari”, in quanto sono destinati a garantire un’utilità stabile nel tempo.

Conseguentemente anche questa censura deve trovare accoglimento.

5. Osserva, infine il Collegio che il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo è atto doveroso, vincolato e rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto.

Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso (ex multis: T.A.R. Napoli n. 2260/2019; T.A.R. Napoli n. 1917/2019; T.A.R. Salerno n. 203/2019; Consiglio di Stato n. 6233/2018; Ad. Pl. n. 9/2017).

Pertanto, attesa la doverosità del ripristino della legalità in presenza di abusi edilizi, il Comune non poteva che procedere all’emanazione del provvedimento che occupa (in tal senso, tra le tante: T.A.R. Milano n. 700/2019; T.A.R. Napoli n. 1786/2019; T.A.R. Napoli n. 5656/2018; T.A.R. Roma n. 9115/2018).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, le contestazioni proposte dalla ricorrente appaiono non meritevoli di accoglimento e per l’effetto la domanda deve essere respinta, salvi eventuali profili di responsabilità dell’Ente civico per aver concesso in locazione un bene sul quale sembrerebbe fossero già presenti le opere abusive in esame.

7. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese legali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF

Patrizia Moro, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore