TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012
Beni Ambientali.Incompatibilità ambientale di un parco eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico

E’ legittima la pronuncia di compatibilità ambientale negativa per la realizzazione di un parco eolico costituito da 16 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, con una altezza massima della torre di 125 m. L'area interessata dall’intervento si inserisce in un contesto più ampio di assoluto valore naturalistico testimoniato dalla presenza di quattro siti di interesse comunitario (SIC) istituiti soprattutto per la conservazione di importanti popolazioni di specie di uccelli legati ad ambienti aperti soprattutto di media ed alta montagna oggi minacciate dalla scomparsa dell'habitat. Lo stesso studio di impatto ambientale non può non ammettere che la realizzazione delle pale eoliche determinerebbe una frequenza non indifferente di abbattimento di specie rare e assai protette, tra le quali spicca l’aquila, con la conseguenza che vista la limitata consistenza di tale popolazione nell'Appennino settentrionale è probabile che anche una bassa mortalità aggiuntiva sia in grado di causare significativi problemi di conservazione, e che non sono prevedibili al riguardo misure di mitigazione efficaci. Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02027/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00402/2010 REG.RIC.

N. 01713/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2010, proposto da: 
Parco Eolico Carpinaccio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Novelli, Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone, con domicilio eletto presso Ugo Franceschetti in Firenze, via dell'Oriuolo 20;

contro

- Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, domiciliata elettivamente in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del Soprintendente p.t.,rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
- Comune di Barberino di Mugello, in persona del Sindaco p.t.;

 

sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2011, proposto da: 
Parco Eolico Barberino di Mugello s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Novelli, Francesco Sciaudone, Flavio Iacovone, con domicilio eletto presso Ugo Franceschetti in Firenze, via dell'Oriuolo 20;

contro

- Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, domiciliata elettivamente in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del Soprintendente p.t.,rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
- Comune di Barberino di Mugello, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 402 del 2010:

- della delibera di Giunta regionale del 21 dicembre 2009, 1199 (“delib. g.r. n. 1199/2009” o “parere negativo di VIA”, doc. n. 1, compreso l’allegato verbale della riunione del 16 giugno 2009 della conferenza di servizi interna della Regione Toscana, doc. n. 2) recante:

- un parere negativo di VIA per il progetto del parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna, da realizzare nei comuni di Barberino di Mugello e Firenzuola proposto dalla società;

- l’arresto del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta idrogeologico;

- di ogni atto presupposto, in particolare, per quanto occorra, di tutti i pareri negativi alla realizzazione del parco eolico di Monte Spicchio espressi nel corso del procedimento di VIA;

- di ogni atto conseguente, in particolare dell’arresto del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 per il parco eolico di monte spicchio o del diniego della stessa ove sia ritenuto implicitamente derivante dagli atti impugnati.

quanto al ricorso n. 1713 del 2011:

- della delibera di Giunta regionale del 4 aprile 2011, n. 208, comunicata il 18 aprile 2011 (“delib. g.r. n. 208/2011” o “parere negativo di VIA”, doc. n. 1), compreso l’allegato verbale della riunione del 21 ottobre 2010 della conferenza di servizi esterna (doc. n. 2) e il verbale della riunione del 21 ottobre 2010 della conferenza di servizi interna del 16 giugno 2009, doc. n. 3) recante la pronuncia negativa di compatibilità ambientale ex art. 18 della l.r. n. 79/1998 per il parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna, da realizzare nei comuni di Barberino di Mugello e Firenzuola proposto dalla società;

- di ogni atto presupposto, in particolare, per quanto occorra, di tutti i pareri negativi alla realizzazione del parco eolico di Monte Spicchio espressi nel corso del procedimento di VIA, compreso quello della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per la provincia di Firenze del 21 ottobre 2010, n. prot. 20369 (doc. n. 4);

- di ogni atto conseguente, in particolare dell’arresto del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per il parco eolico di Monte Spicchio o del diniego della stessa, in quanto ritenuto implicitamente derivante dagli atti impugnati.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con istanza del 6 maggio 2008 la società Parco Eolico Carpinaccio s.r.l. chiedeva alla Regione Toscana la pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto di realizzazione di un parco eolico nei comuni di Barberino di Mugello e Firenzuola in prossimità di Monte Spicchio e Monte Citerna costituito da 16 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, con una altezza massima della torre di 125 m., di cui 7 da posizionarsi sul crinale del Monte Spicchio, ad un'altitudine compresa tra 825 e 916 m. e 9 collocati sul lungo il crinale del Monte Citerna, ad altezza compresa tra 800 e 930 m., per una lunghezza complessiva della fascia territoriale occupata di circa 4 km.

La Regione, previa comunicazione di avvio del procedimento, richiedeva i pareri della Soprintendenza per i beni architettonici il paesaggio delle province di Firenze, Pistoia e Prato, dell’Autorità di bacino del fiume Reno, dell'Autorità di bacino del fiume Arno, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Firenzuola, della Provincia di Firenze, della Comunità montana del Mugello, oltre ai contributi tecnici dell'ARPAT e degli altri uffici interni coinvolti.

Dopo la richiesta di integrazioni documentali al proponente, in data 16 giugno 2009 si svolgeva la Conferenza di servizi interni per la raccolta e il coordinamento delle valutazioni tecniche sulla compatibilità ambientale. La conferenza si concludeva con l'espressione di un parere non favorevole motivata con riferimento alla parziale ottemperanza alla richiesta di integrazioni da parte del proponente in relazione a taluni punti critici del progetto concernenti, in particolare, l'impatto sul paesaggio, le conseguenze negative attese nei riguardi dell'avifauna e dei chirotteri, all'analisi di alternative di localizzazione e degli impatti sulle componenti suolo e sottosuolo, risorsa idrica, clima acustico, e assetto della vegetazione e del territorio.

Alla luce del parere non favorevole espresso dalla Conferenza di servizi, il settore VIA della Regione comunicava al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'espressione di una pronuncia favorevole.

Nonostante le controdeduzioni offerte dalla società ricorrente, con deliberazione del 25 dicembre 2009, la Giunta regionale esprimeva pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto.

Col ricorso rubricato al n. R.G. 402/2010 la società Parco Eolico Carpinaccio chiedeva l'annullamento del provvedimento, oltre che degli atti presupposti e dei pareri resi dalle amministrazioni interessate al procedimento di VIA.

Con ordinanza n. 248/2010 questo T.A.R. accoglieva l'istanza incidentale di sospensione, rilevando, in particolare, la mancata convocazione della conferenza di servizi esterna e la circostanza che il Comune di Barberino del Mugello aveva espresso, con la nota del 29 ottobre 2009, un parere contrario all'intervento con l'eccezione della zona interessata dai generatori 12, 13, 14, 15 e 16, al contrario ricompresi anch'essi nella valutazione negativa complessivamente espressa dall'Amministrazione regionale.

La Regione Toscana, preso atto della pronuncia del Tribunale procedeva alla convocazione di una nuova conferenza di servizi, ex art. 17 della legge reg. n. 79/1998 e n. 40/2009.

In data 21 ottobre 2010 si svolgeva, alla presenza di tutti i soggetti interessati la conferenza di servizi (cd. esterna) nella quale i partecipanti, pur considerando la disponibilità dichiarata dal proponente a ridurre il progetto alla configurazione in cui siano previsti solo i generatori eolici nn. 12, 13, 14, 15 e 16, ritenevano in base alla documentazione disponibile di non poter valutare autonomamente gli impatti connessi alla nuova configurazione ridotta proposta dal richiedente in sede di conferenza e perciò deliberavano di proporre alla Giunta regionale di esprimere pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale complessiva del progetto.

A conclusione del procedimento, dopo aver acquisito, ex art. 10 bis, l. n. 241/1990, le osservazioni della proponente e i nuovi contributi istruttori delle Amministrazioni interessate, la Giunta regionale, in conformità alla proposta avanzata dalla conferenza di servizi, con la deliberazione n. 208 del 4 aprile 2011 decretava di annullare in autotutela la precedente delibera n. 1199 del 21 dicembre 2009 e di esprimere pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la società Parco Eolico Barberino di Mugello s.r.l. (concessionaria di ramo d’azienda e avente causa della Parco Eolico Carpinaccio) impugnava il provvedimento di cui sopra, oltre a tutti gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento.

A seguito dell’opposizione della Regione il ricorso veniva ritualmente trasposto in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.

Venivano dedotte le seguenti censure:

1. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990 e dell’art. 17 della l. reg. n. 79/1998.

2. Violazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 17 e 19 della l. reg. n. 79/1998. Violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta regionale n. 356/2001.

3. Violazione degli artt. 14 - 18 della l. reg. n. 79/1998, degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990, degli artt. 14 e segg. della l. reg. n. 76/1996 e degli artt. 22 e segg. della l. reg. n. 40/2009. Eccesso di poter per travisamento delle risultanze dell’istruttoria.

4. Violazione degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990 e dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di poter per travisamento dei fatti, sviamento di potere, irrazionalità e contraddittorietà delle valutazioni.

Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato opponendosi all’accoglimento del gravame.

Nella pubblica udienza del 6 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso R.G. 402 del 2010 viene impugnata delibera della Giunta regionale della Toscana del 21 dicembre 2009, 1199 recante il parere negativo di VIA al progetto presentato dalla società Parco Eolico Carpinaccio per la realizzazione di un parco eolico nei comuni di Barberino di Mugello e Firenzuola in prossimità del Monte Spicchio e del Monte Citerna.

Con ordinanza n. 248/2010 questo T.A.R. accoglieva l'istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, rilevando, in particolare, la mancata convocazione della conferenza di servizi esterna e la circostanza che il Comune di Barberino del Mugello aveva espresso, con la nota del 29 ottobre 2009, un parere sfavorevole all'intervento con l'eccezione della zona interessata dai generatori 12, 13, 14, 15 e 16, al contrario ricompresi anch'essi nella valutazione negativa complessivamente espressa dall'Amministrazione regionale.

Prendendo atto della pronuncia del Tribunale, la Regione, con la deliberazione n. 208 del 4 aprile 2011 decretava di annullare in autotutela la precedente delibera, adottando in tema nuove determinazioni.

Per conseguenza il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che nessun vantaggio potrebbe derivare alla ricorrente dal suo accoglimento.

2. Con il ricorso R.G. 1713/2011 si contesta la delibera di Giunta regionale n. 208 del 4 aprile 2011 recante la pronuncia negativa di compatibilità ambientale, ex art. 18 della l.r. n. 79/1998, per il parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna, da realizzare nei comuni di Barberino di Mugello e Firenzuola, oltre agli atti presupposti, con particolare riguardo per i pareri negativi alla realizzazione del parco eolico.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

3. Con il primo motivo ci si duole della violazione delle norme che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi e che rendono obbligatorio il confronto contestuale delle posizioni delle Amministrazioni interessate, aprendo, se necessario, il contraddittorio tra le medesime. In particolare, la violazione evidenziata concernerebbe l’obbligo per la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, sancito dall’art. 14 ter, co. 3 bis, l. n. 241/1990, di esprimere le valutazioni di cui al d.lgs. n. 42/2004 all’interno della conferenza e non, come invece è accaduto con un parere scritto trasmesso alla conferenza di servizi. La pronuncia negativa sarebbe stata, inoltre, emessa senza aver indicato al proponente le modifiche necessarie ai fini dell’assenso (art. 14 quater, l. n. 241 del 1990).

4. La tesi non può essere condivisa.

L’art. 14 ter, comma 3 bis (aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 49 del d.l. n. 78/2010) della l. n. 241/1990, dispone che “In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Disposizione di analogo tenore è specificamente contenuta nell’art. 12, co. 4, del d.lgs. n. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) secondo cui “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”.

Le norme in parola devono tuttavia essere coordinate con le disposizioni specificamente dettate in materia dalla Regione Toscana con la l. reg. n. 79/1998.

In particolare l’art. 17 della legge citata stabilisce che “L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti l'acquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, a quella paesaggistico-territoriale, idrogeologica, e della diversità biologica” (comma 1).

“Per gli effetti di cui al comma 1, la Regione e le Province, per i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, provvedono a convocare, entro 10 giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 16, apposite conferenze interne di servizi, disciplinate secondo quanto disposto dalla L. n. 241 del 1990” (comma 3).

“Nei casi in cui l'emanazione di uno o più atti tra quelli previsti dai commi 1 e 2 spetti ad un'Amministrazione statale, l'autorità competente indice, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 16, apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'acquisizione degli atti stessi” (comma 4).

5. Non pare che l’Amministrazione regionale si sia discostata nel corso del procedimento da tali prescrizioni.

D’altro canto, deve rilevarsi che la ratio complessiva del modulo procedimentale della conferenza di servizi è quella di rendere più semplice e veloce l'azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco, la cui valutazione è rimessa, però, alle stesse amministrazioni partecipanti.

Nel caso di specie nella conferenza di servizi esterna, convocata dopo che, in quella interna, si erano acquisiti tutti gli apporti istruttori necessari, sono state valutate anche le osservazioni della proponente che, tuttavia, non sono state ritenute idonee a superare le criticità emerse.

Quanto poi al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, preme rilevare, in primo luogo, che la valutazione negativa per l’aspetto di competenza espressa dall’Amministrazione statale si è aggiunta a quelli di tutte le altre Amministrazioni interessate, fatta eccezione per quella parzialmente favorevole manifestata dal Comune di Barberino del Mugello.

Ne segue che, ai fini di cui trattasi, non v’è, a ben vedere, neppure un interesse della ricorrente ad avanzare la censura che, diversamente, si tradurrebbe in un rilievo meramente formalistico al quale non potrebbe accedere alcuna illegittimità del provvedimento finale.

6. In ogni caso, va evidenziato che l’art. 146, co. 8 e 9, del Codice dei beni culturali dispone che “Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. …

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto…”.

Una piana lettura della norma conduce a ritenere che non è essenziale che la Soprintendenza partecipi alla conferenza di servizi, purché faccia pervenire a questa il proprio parere scritto. Ciò che, in effetti, è avvenuto.

7. Lamenta poi la ricorrente, con il secondo motivo, l’omessa puntuale indicazione, nella comunicazione inviata exart. 10 bis l. n. 241/1990, dei motivi ostativi alla valutazione positiva del progetto presentato con ciò ledendo le garanzie partecipative del procedimento.

L’affermazione è priva di pregio.

In realtà la comunicazione inviata dall’Amministrazione alla proponente recava, attraverso il richiamo e l’allegazione del verbale della conferenza di servizi del 21 ottobre 2010, l’indicazione per relationem delle ragioni che si opponevano all’approvazione del progetto e, fronte di questi, la società è stata posta in grado di fornire gli opportuni apporti collaborativi. Successivamente, le osservazioni di parte sono state trasmesse alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA che hanno confermato i precedenti pareri negativi evidenziando i profili non risolti del progetto

Né può sotto tale profilo può attribuirsi rilievo alla tesi secondo cui la conferenza di servizi non avrebbe assunto una posizione favorevole in ordine alla proposta avanzata dalla ricorrente di una ridotta configurazione progettuale dell'installazione, costituita solo da 5 dei 16 aereogeneratori del progetto in esame. Ciò in quanto, da un lato, tale riduzione del progetto, come risulta dagli atti della conferenza, è stata solo ipotizzata dalla proponente senza essere “stata tradotta, neppure nella successiva fase di presentazione delle osservazioni ex art. 10 bis, in un'apposita e specifica proposta progettuale corredata da un corrispondente studio sugli impatti relativi al limitato numero di aereogeneratori”; dall'altro, considerata la natura unitaria del progetto, la mera riduzione numerica delle pale eoliche considerate non si prestava, secondo ragionevole avviso espresso dalla conferenza di servizi “ad una valutazione autonoma e puntuale di tutti possibili impatti determinati dalla realizzazione ed esercizio del limitato numero di aereogeneratori".

8. Il terzo motivo si incentra sull'asserita violazione dell'ordinanza n. 248/2010 di questa Sezione che avrebbe riconosciuto l'incompletezza dell'istruttoria riferita ai generatori nn. 12, 13, 14, 15 e 16.

L'assunto è infondato.

Nella motivazione della citata ordinanza, infatti, l'apprezzamento del collegio è limitato alla "mancata convocazione della conferenza di servizi, anche in ragione della circostanza che il comune di Barberino del Mugello aveva espresso nella nota n. 20652 del 29.10.2009 parere contrario all'intervento con l'eccezione della sola zona interessata dai generatori nn. 12, 13, 14, 15 e 16. i quali invece sono stati pure essi comprese nella valutazione negativa espressa dall'amministrazione regionale”.

Il disposto dell'ordinanza appare, per contro, esattamente ottemperato dall'amministrazione, sia perché il procedimento è stato correttamente riavviato con la convocazione di una conferenza di servizi esterna, sia perché nella valutazione della conferenza di servizi, come si è illustrato con riferimento alla seconda censura, tale ipotesi è stata adeguatamente valutata, negandone la fattibilità per le ragioni sopra esposte.

9. Con il quarto motivo ricorrente assume violati gli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990 e dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 e reputa che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

In primo luogo perché la Soprintendenza avrebbe mutato il proprio avviso, espresso in senso favorevole nel corso della prima istruttoria; in secondo luogo perché il parere della Soprintendenza ricalcherebbe quanto dedotto dal Comune per gli aspetti paesaggistici anche con riferimento alle prescrizioni del Piano strutturale vigente nel Comune di Barberino del Mugello. Inoltre la tesi dell’incompatibilità paesaggistica dell'impianto sarebbe viziata per illogicità in quanto, attraverso interventi di rimboschimento compensativi, potrebbe essere assicurata un'adeguata tutela del bosco e della sua integrità, tenuto conto anche dell'esiguità dell'area occupata dall'impianto rispetto alla superficie forestale considerata.

10. La tesi non è condivisibile.

Quanto alla contraddittorietà tra il parere favorevole espresso inizialmente dalla Soprintendenza rispetto allo studio di impatto ambientale presentato dalla ricorrente è quello negativo manifestato sulla documentazione integrativa, non pare che tale vizio sia riscontrabile atteso che l'organo statale ha potuto esprimere compiutamente il proprio parere proprio alla luce delle successive integrazioni depositate dall'interessata e tenuto conto delle valutazioni espresse dalle altre amministrazioni interessate.

In ordine gli altri aspetti contestati, va in primo luogo rammentato che in materia l'amministrazione esprime un apprezzamento discrezionale che non è sindacabile nel giudizio di legittimità se non per la sua illogicità o per il travisamento dei fatti che, tuttavia, nella fattispecie non appaiono sussistere.

Infatti, nel corso del procedimento e sulla base della stessa documentazione depositata dalla ricorrente, è emerso in ordine al monitoraggio degli effetti dell'impianto sull'avifauna che il sito "è caratterizzato la presenza di un popolamento di rapaci diurni nidificanti abbastanza diversificato, cui si aggiungono individui di aquila reale, falco pellegrino e biancone" e che il sito "sembra rivestire una certa importanza, in particolare nel periodo autunnale, come area di caccia per l'aquila reale".

Inoltre l'area interessata si inserisce in un contesto più ampio di assoluto valore naturalistico testimoniato dalla presenza di quattro siti di interesse comunitario (SIC) istituiti soprattutto per la conservazione di importanti popolazioni di specie di uccelli legati ad ambienti aperti soprattutto di media ed alta montagna oggi minacciate dalla scomparsa dell'habitat.

Lo stesso studio di impatto ambientale presentato dalla ricorrente non può non ammettere che la realizzazione delle pale eoliche determinerebbe "una frequenza non indifferente di abbattimento di specie rare e assai protette, tra le quali spicca l’aquila" con la conseguenza che, come si esprime in proposito il verbale della conferenza di servizi, "attesa la limitata consistenza di tale popolazione nell'Appennino settentrionale è probabile che anche una limitata mortalità aggiuntiva sia in grado di causare significativi problemi di conservazione, e che non sono prevedibili al riguardo misure di mitigazione efficaci".

Appare evidente dunque, che le problematiche affrontate dalla conferenza di servizi conducono conclusioni che non appaiono superabili.

D'altro canto, anche dal mero profilo paesaggistico, l'istruttoria condotta affronta compiutamente le problematiche connesse evidenziando che il vincolo paesaggistico apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento.

11. Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- dichiara improcedibile il ricorso n. 402/2010;

- respinge il ricorso n. 1713/2011.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000, oltre IVA e CPA. da ripartirsi in parti uguali nei confronti delle resistenti amministrazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)