Urbanistica. Titolo abilitativo
Suis oggetti legittimati all'impugnazione in ipotesi di diniego di titolo edilizio
Ric. n.3460/94 Sent. n. 3552/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
Marco Morgantini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3460/94, proposto da Loredana Zovi, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Bucci, con elezione di domicilio presso lo stesso, in Dolo, v.Cairoli, 129;
CONTRO
il Comune di Lusiana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Garziera e Giovanni Falcomer, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Venezia, Dorsoduro, 3520;
PER
l’annullamento del diniego di concessione edilizia.
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria , con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 10 luglio 2008 - relatore il consigliere Riccardo Savoia – i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento 9.6.94 di diniego della domanda di concessione edilizia per la costruzione di una strada di accesso a fabbricato di sua proprietà , che intendeva ristrutturare per adibirlo ad abitazione.
Premesso che già erano state respinte domande analoghe ma relative a diverso tracciato, deduceva l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione, essendo lo stesso fondato sull’eccessiva pendenza e impatto ambientale. L’amministrazione costituitasi in giudizio ha eccepita l’inesistenza della copia notificata del ricorso, l’irricevibilità per acquiescenza e l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, concludendo comunque per la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Come esattamente osserva la difesa dell’amministrazione, il tracciato previsto avrebbe attraversato fondi di proprietà di terzi, estranei al procedimento amministrativo, precisandosi che sarebbe stata perfezionata con atto pubblico la costituzione perpetua di servitù di passaggio incondizionato.
Ora, la mancata produzione di detto atto, ovvero di un atto dal quale risulti il consenso degli stessi proprietari, impone alla ricorrente la notifica del ricorso a tali soggetti, posto che diversamente gli stessi in caso di accoglimento si troverebbero esposti a una sentenza che ritiene legittima la realizzazione di una strada che attraversi i fondi di proprietà.
Dunque tali soggetti vanno qualificati come cointeressati, in caso di stipulazione di atti di consenso, ma come controinteressati in caso di mancanza di siffatta tipologia di atto, come nella specie, con obbligo di notifica del ricorso, la cui carenza comporta l’inammissibilità del gravame.
Conseguentemente il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 10 luglio 2008.
Il Presidente L’estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
Marco Morgantini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3460/94, proposto da Loredana Zovi, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Bucci, con elezione di domicilio presso lo stesso, in Dolo, v.Cairoli, 129;
CONTRO
il Comune di Lusiana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Garziera e Giovanni Falcomer, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Venezia, Dorsoduro, 3520;
PER
l’annullamento del diniego di concessione edilizia.
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria , con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 10 luglio 2008 - relatore il consigliere Riccardo Savoia – i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento 9.6.94 di diniego della domanda di concessione edilizia per la costruzione di una strada di accesso a fabbricato di sua proprietà , che intendeva ristrutturare per adibirlo ad abitazione.
Premesso che già erano state respinte domande analoghe ma relative a diverso tracciato, deduceva l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione, essendo lo stesso fondato sull’eccessiva pendenza e impatto ambientale. L’amministrazione costituitasi in giudizio ha eccepita l’inesistenza della copia notificata del ricorso, l’irricevibilità per acquiescenza e l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, concludendo comunque per la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Come esattamente osserva la difesa dell’amministrazione, il tracciato previsto avrebbe attraversato fondi di proprietà di terzi, estranei al procedimento amministrativo, precisandosi che sarebbe stata perfezionata con atto pubblico la costituzione perpetua di servitù di passaggio incondizionato.
Ora, la mancata produzione di detto atto, ovvero di un atto dal quale risulti il consenso degli stessi proprietari, impone alla ricorrente la notifica del ricorso a tali soggetti, posto che diversamente gli stessi in caso di accoglimento si troverebbero esposti a una sentenza che ritiene legittima la realizzazione di una strada che attraversi i fondi di proprietà.
Dunque tali soggetti vanno qualificati come cointeressati, in caso di stipulazione di atti di consenso, ma come controinteressati in caso di mancanza di siffatta tipologia di atto, come nella specie, con obbligo di notifica del ricorso, la cui carenza comporta l’inammissibilità del gravame.
Conseguentemente il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 10 luglio 2008.
Il Presidente L’estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione