Tribunale Novara sent. 656 dell'8 maggio 2013
Est.Filice
Urbanistica. Posizionamento telo ombreggiante

La sentenza affronta il tema della rilevanza penale degli interventi edilizi “minimi” (con nota dell'Avv. Alessandro Brustia)

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Nota a sentenza Tribunale Novara 8.5.13

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Novara, pur prendendo le mosse da un caso pratico di non particolare momento, affronta compiutamente il tema della rilevanza penale degli interventi edilizi “minimi” che spesso ricorre nella prassi forense.

Il caso.

La Polizia Municipale di un paese del novarese inviava alla locale Procura della Repubblica una comunicazione di notizia di reato per avere accertato che la signora E., evidentemente a scopo di tutela della propria privacy, aveva apposto sulla cancellata della propria villetta un esteso telo ombreggiante di colore verde scuro. La Procura della Repubblica, ritenendo nella fattispecie la sussistenza dell’ipotesi di reato di cui all’art. 44 lettera A T.U. Edilizia, aveva esercitato l’azione penale chiedendo e ottenendo l’emissione di un decreto penale di condanna. Avverso tale decreto l’imputata proponeva tempestiva opposizione e si giungeva quindi al vaglio dibattimentale. Nel corso dell’istruttoria la difesa si avvaleva anche di consulenze per dimostrare che l’intervento effettuato non avesse rilevanza penale ma, in estrema sintesi, fosse catalogabile nella c.d. edilizia libera.

La sentenza.

La sentenza del Tribunale di Novara compie inizialmente un breve excursus sulle diverse tipologie di intervento edilizio delineate dall’art. 3 del Testo Unico Edilizia a cui, come noto, fanno da contraltare diversi schemi autorizzativi da parte della P.A. graduati in relazione al “grado di importanza e invasività” dell’intervento stesso.

Prendendo le mosse da tali considerazioni il Tribunale di Novara ricorda che la rilevanza penale dell’intervento edilizio presuppone comunque un’attività edificatoria “minima” che rientri nell’alveo delle tre fattispecie delineate dall’art. 44 del Testo Unico (parziale difformità dagli strumenti urbanistici o dal permesso di costruire – lett. a -, assenza o totale difformità da quanto assentito con il permesso stesso – lett. b, o, lottizzazione – lett. c), dovendosi per converso ritenere del tutto irrilevanti sotto il profilo penale gli interventi riconducibili all’art. 6 (per i quali non necessità alcun titolo abilitativo) o all’art. 22 del Testo Unico (interventi realizzabili previa SCIA), salva, per questi ultimi, la sanzionabilità sotto il profilo amministrativo ex art. 37.

Facendo una lineare applicazione di tali principi il Tribunale di Novara ritiene che, nel caso di specie, l’apposizione di un tendaggio non rientri nel catalogo degli interventi edilizi di cui all’art. 3 Testo Unico e che, ad ogni buon conto, anche una sua eventuale sussumibilità nel concetto di “recinzione” (atteso che il telo oscurante era fissato su una cancellata) non potrebbe comunque eliderne il carattere di “precarietà” e “temporaneità”, tale da escludere – come “per tutte le apposizioni di tessuti e oggetti di arredamento, interni ed esterni, al più riconducibili alla categoria di cui all’art. 6 co. 2 T.U. Edilizia” – ogni rilevanza penale.

La sentenza in commento, assolvendo l’imputata perché il fatto non sussiste, si pone nel solco di una giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza penale di opere o manufatti di cui sia accertata la precarietà, “da ricollegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione” al cessare della necessità e, comunque, entro un termine di 90 giorni (da ultimo Cass. Sez. III n. 10235 del 24.1.2013 in www.lexambiente.it e Cass. Sez. III n. 34763 del 21.6.2011) .

A nostro sommesso avviso quella proposta dalla sentenza in commento è una decisione ampiamente condivisibile. Infatti da una parte si tratta di un’interpretazione strettamente conforme, sotto il profilo sostanziale, alla ratio sottesa all’attuale disciplina dei titoli abilitativi ai fini di edificazione, volta a escludere la necessità di autorizzazione amministrativa (e tantomeno la rilevanza penale) in relazione a interventi che non comportino alcun potenziale impatto sull’assetto territoriale; dall’altra sembra far omaggio al principio di necessaria offensività che dovrebbe portare a negare dignità penale a condotte e azioni alle quali non si ricollega, di fatto, alcun danno o effettivo pericolo all’integrità di beni giuridici.

Alessandro Brustia

(avvocato in Novara)