Trib. Nola ordinanza 19 ottobre 2006
Urbanistica. Ordine di demolizione e applicazione dell'indulto
Si ringrazia wildlex per il provvedimento
TRIBUNALE DI NOLA
Il Giudice dell'Esecuzione,
riservatosi in camera di consiglio la decisione sull'incidente di
esecuzione in ordine alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei
confronti di N.L.;
letti gli atti del procedimento nr. X/2006 R. ESEC.,
sentito il P.M. e il difensore all'udienza camerale del 16/10/2006,
ritenuta la propria competenza quale giudice dell'Esecuzione,
sciogliendo la riserva
OSSERVA
Con sentenza emessa dal Pretore di Nola sez.di Ottaviano in
data 4/11/1997 e divenuta irrevocabile in data 14/10/1999 N.L. veniva
condannato per le contravvenzioni urbanistiche e per il reato di cui
all'art.349 c.p. Veniva ordinata in sentenza la sanzione amministrativa
della demolizione dell'opera abusiva ex art.7 L.47/85 subordinando il
beneficio concesso della sospensione condizionale della pena alla
eliminazione delle conseguenze del reato mediante demolizione
dell'opera abusiva entro mesi tre dal passaggio in giudicato della
sentenza.
Il Pubblico Ministero richiedeva la revoca del beneficio concesso
all'esito della comunicazione della Polizia Municipale di Terzigno
(nota nr.9/2006 del 11/1/2006) che attestava la mancata demolizione
dell'opera da parte del condannato dopo il passaggio in giudicato della
sentenza;
Rileva il Giudicante che ricorrono i presupposti per la revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la
richiamata sentenza.
Va premesso, invero, che l'ordine di demolizione impartito dal Giudice
penale ex art.7 L.47/85 assolve a funzioni di supplenza in un campo di
tutela del territorio riservato in via esclusiva alla Pubblica
Amministrazione, nelle ipotesi di inerzia di quest'ultima. Ne discende
che detto ordine ben può essere riesaminato anche dopo la
definitività della sentenza ed essere revocato in sede
esecutiva dallo stesso Giudice che lo aveva impartito laddove ne
sussistano i presupposti, ovverossia quando esso appaia incompatibile
con atti e provvedimenti nel frattempo emessi dalla Pubblica
Amministrazione. E ciò proprio in virtù dello
spirito di collaborazione tra Giudice ordinario e Pubblica
Amministrazione nella tutela del territorio cui si ispira l'ordine
impartito dal Giudice penale in via suppletiva (cfr. in tal senso
Cass.sez.pen.III°, 20/2/90 nr.2456; nello stesso senso
Cass.sez.pen.III°, 30/4/92 nr.73; Cass.sez.pen.III°,
3/5/94 nr.712).
Quanto alla possibilità di subordinare il beneficio della
sospensione condizionale della pena all'abbattimento del manufatto
abusivo, è pacifico che La Suprema Corte di
legittimità, dopo un contrasto giurisprudenziale sul punto,
ha ritenuto che al Giudice penale è consentito subordinare
il beneficio concesso alla eliminazione -mediante abbattimento- della
costruzione abusiva ritenuta la conseguenza dannosa del reato e non
l'evento, a tutela dell'interesse compromesso (in tal senso Cass. SS.
UU. sent. nr.10 del 20/11/96).
Ciò premesso, rileva il Giudicante che nel caso di specie,
non risultano adottati provvedimenti da parte della Pubblica
Amministrazione incompatibili con il predetto ordine di demolizione. In
particolare, non è stata documentata la presentazione
dell'istanza di condono edilizio, nè l'istante otteneva il
rilascio espresso della concessione in sanatoria, situazioni che
avrebbero impedito l'operatività delle sanzioni
amministrative come la demolizione del manufatto abusivamente edificato
dal momento che la sanatoria libera l'immobile da ogni vizio
amministrativo e dal rischio di ogni sanzione demolitoria, pecuniaria o
espropriativa.
Nè risultano adottati dalla Pubblica Amministrazione
provvedimenti di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune
con il completamento della procedura prevista dalla Legge 47/85
mediante trascrizione del provvedimento ablativo. Non vi è
stata infine la materiale immissione in possesso nel manufatto da parte
dell'organo pubblico a seguito della deliberazione di acquisizione
patrimoniale, nè è stato adottato un
provvedimento di destinazione dell'immobile ad una pubblica
utilità. In tali casi infatti si verificherebbe
l'impossibilità oggettiva sopravvenuta per il condannato a
procedere all'abbattimento avendo lo stesso perso la
disponibilità giuridica e materiale dell'immobile abusivo
acquisito al patrimonio comunale e non potendo ottemperare di fatto a
tale ordine. In presenza di situazioni oggettivamente impeditive della
possibilità di ottemperare all'ordine di demolizione, deve
ritenersi superata la condizione apposta alla concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena, beneficio che pertanto non
dovrà essere revocato, mentre sussisteranno i requisiti per
revocare l'ordine di demolizione. Viceversa, laddove la Pubblica
Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la
demolizione sia di procedere alla acquisizione dell'immobile abusivo,
l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale deve ritenersi
operativo venendo meno solo in presenza di determinazioni della P.A.
confliggenti con la demolizione (cfr.Cass.pen.sez.I° 2/8/21996
nr.7660; Cass.pen.sez.III° 25/2/2004 nr.8153).
Deve infine rilevarsi che grava sul condannato l'onere di provare
l'esistenza di cause di impossibilità dell'adempimento allo
stesso non imputabili (cfr.Cass.pen.sez.III° 27/7/2004
nr.32706) e che la revoca della sospensione condizionale della pena per
inosservanza degli obblighi imposti a norma dell'art.165 c.p. opera di
diritto salva l'ipotesi della sopravvenuta impossibilità
dell'adempimento sicchè il Giudice non è tenuto a
motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di
cause che lo rendano impossibile (Cass.pen.sez.I° 9/172001
nr.5302).
Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, non
è stata documentata alcuna procedura di condono o il
rilascio della concessione in sanatoria da parte della Pubblica
Amministrazione. Inoltre, non è stata dimostrata l'avvenuta
attivazione dal parte del Comune della procedura di acquisizione al
patrimonio rimanendo la Pubblica Amministrazione inerte in relazione al
predetto immobile. In assenza di ogni supporto probatorio, dal momento
che incombe sull'interessato l'onere di provare
l'impossibilità dell'adempimento dell'ordine di abbattimento
ovvero l'esistenza di condizioni legittimanti la revoca dell'ordine di
demolizione, il Giudice non è tenuto ad attivare i poteri di
assunzione di documenti o informazioni dalle competenti
autorità ovvero di assunzione di prove se non quando si
riveli necessario e fondato un approfondimento istruttorio alla stregua
dell'impulso di parte e della allegazione di prove che suffragano
l'esistenza di condizioni favorevoli all'interessato.
Nel caso di specie, non è stato dedotto alcun elemento di
prova da parte del condannato con la conseguenza che deve escludersi
l'esistenza dei requisiti per revocare l'ordine di demolizione e,
dunque, per salvaguardare l'efficacia del beneficio concesso della
sospensione condizionale della pena.
Alla luce di tali argomenti va pertanto accolta la richiesta del
Pubblico Ministero di revoca del beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso a N.L., non avendo l'imputato
ottemperato all'ordine di demolizione nel termine previsto in sentenza
di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Rileva peraltro il Giudicante che, il Giudice dell'Esecuzione
è competente, tra l'altro, in ordine all'accertamento ed
applicazione delle cause di estinzione del reato dopo la condanna e
della pena giusta il disposto degli artt.672 e 676 c.p.p., ed in tali
casi provvede con la procedura semplificata a norma dell'art. 667 comma
4° c.p.p.
Nel caso di specie, sussistono i requisiti per il riconoscimento
dell'indulto di cui alla Legge 31/07/2006 nr.241 in vigore dal
1/08/2006. Infatti, nel caso di specie, non sussistono cause ostative
alla concessione del beneficio dell'indulto, trattandosi di reato
commesso anteriormente al 2/05/2006 non rientrante tra quelli per i
quali il provvedimento di clemenza ha espressamente escluso
l'applicazione del beneficio e non trovando applicazione le esclusioni
di cui all'art.151 c.p. giusta il disposto della L.241/2006.
Considerato che la causa estintiva della pena (sulla quale prevale, ex
art.183 c.p., la causa estintiva del reato più favorevole)
può trovare applicazione
P.Q.M.
Letti gli artt. 665, 666, 667 comma 4°, 672, 676
c.p.p.
Revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso
con sentenza del Pretore di Nola sez. di Ottaviano in data 4/11/1997 e
divenuta irrevocabile in data 14/10/1999 emessa nei confronti di N.L..
Vista la Legge 241/2006
Dichiara interamente condonata la pena di mesi dieci di reclusione e
Lire 1.000.000 di multa irrogata con la sentenza del 4/11/1997
irrevocabile il 14/10/1999.
Dispone, in caso di espiazione in corso della pena detentiva per tale
reato, l'immediata liberazione del condannato se non detenuto per altro
titolo di reato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Nola, 19/ 10/2006
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo
Urbanistica. Ordine di demolizione e indulto
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