Quando il Giudice amministrativo frena la speculazione immobiliare (nota a T.A.R. Sardegna, Sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427).
di Stefano DELIPERI
Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427, ha accolto il ricorso di Italia Nostra avverso una nutrita serie di atti amministrativi posti a base del progetto turistico-edilizio della S.I.T.A.S. s.r.l. a Malfatano e Tuerredda, sulla costa di Teulada (CA).
Il Giudice amministrativo sardo ha così fermato, almeno fino all’esito del prevedibile giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, un intervento edilizio di ingenti dimensioni (140.000 metri cubi di volumetrie complessive) lungo uno dei litorali più interessanti e integri del Mediterraneo.
Fondamentale un aspetto – che ha consentito il non accoglimento delle relative eccezioni di inammissibilità prospettate dalla Soc. S.I.T.A.S., dal Comune di Teulada e dalla Regione autonoma della Sardegna – legato all’acquisizione degli atti da parte della ricorrente nel 2011, anche a notevole distanza temporale dall’emanazione degli stessi, e che è stato considerato dal Giudice amministrativo come elemento fondante la “non tardività” del ricorso. Aspetto purtroppo non utilizzabile da parte di altri Soggetti ecologisti (Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico) impegnati da lustri nel contrastare l’intervento edilizio e a suo tempo (2002) non ricorrenti per ragioni meramente economiche quanto rilevanti.
E la conoscenza e la pubblicizzazione degli atti (illegittimi) è stata utilizzata paradossalmente in sede di giudizio dalla resistente Soc. S.I.T.A.S. per affermare la conoscibilità dei medesimi.
Proprio lo “spezzettamento” artificioso dell’unico progetto turistico-edilizio in vari sub-comparti al fine di evitare un unico procedimento di “verifica preventiva” e di successiva valutazione di impatto ambientale è il motivo fondamentale di censura fatto proprio dal T.A.R.
Così in proposito il Giudice amministrativo sardo: “appare evidente che, a prescindere dalla sua formale scomposizione in sub comparti, l’intervento proposto fosse sostanzialmente unitario, in quanto:
- i vari sub comparti fanno capo alla stessa lottizzante, si riferiscono a parti di territorio fra loro (almeno in parte) finitime e sono interessati da interventi edilizi anche funzionalmente connessi, trattandosi di fabbricati in parte destinati ad uso alberghiero o residenziale, serviti da opere di urbanizzazione concepite in modo unitario in relazione all’intero corpo di interventi edilizi; ciò vale senz’altro per i sub comparti E1/e, E/1f ed E1/g (oggetto della censura e degli atti ora in esame: vedi infra), come dimostra lo stesso tenore delle memorie del Comune di Teulada – ove pure si cerca (con affermazioni, peraltro, basate sulla terminologia utilizzata in sede di pianificazione comunale e senza alcun riferimento ad elementi sostanziali) di porre in dubbio l’unicità dell’intervento – laddove la difesa del Comune afferma (cfr. la memoria difensiva del Comune in data 25 maggio 2011, pag. 6) che quei sub comparti (unitamente al sub comparto E1/d) tutti “afferiscono all’area geografica di Capo Malfatano”.
- il complessivo andamento della procedura amministrativa, nel corso della quale sono state approvate molteplici varianti e spostamenti di volumetria da un sub comparto ad un altro (cfr. parte in narrativa), conferma la natura unitaria che la stessa Amministrazione ha riconosciuto (in relazione a profili diversi da quello ambientale) all’intero intervento; in questo senso depongono – oltre all’originaria delibera regionale di approvazione di un unico Studio di compatibilità ambientale per tutto il territorio interessato – la deliberazione del Consiglio comunale n. 37/2008, ove il Comune osservava che la stessa SITAS “con la nota n. 3625/2008, rappresenta l’unicità del progetto nel suo complesso, esteso a tutti i sub comparti C, D, E, F, G, H ed I”, nonché il tenore delle autorizzazioni paesaggistiche n. 15/2008 e n. 13/2009, nelle cui motivazioni risultano evidenziati (espressamente ed in più punti) oggettivi elementi di unitarietà, sia con riferimento alle opere di urbanizzazione (cfr. ad es., pag. 2, capoverso 5, dell’autorizzazione n. 15/2008), sia in relazione ai previsti fabbricati ad uso residenziale o alberghiero, tanto che il Comune ha più volte valutato la compatibilità paesaggistica dei proposti “spostamenti di volumetria” da un sub comparto ad un altro.
In tale contesto l’assenza di una valutazione complessiva ai fini della (sola) V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell’intero intervento sull’ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi “di minor impatto”, senza esclusione della cd. “opzione zero”. ”
Lo “spezzettamento” dell’unico progetto turistico-edilizio si sostanzia, secondo il Giudice amministrativo sardo, in un “grave travisamento dei fatti” a cui si aggiungono “carenze istruttorie e motivazionali”, che probabilmente avrebbero meritato ben più incisiva attenzione da parte delle amministrazioni pubbliche a cui sono state sottoposte dalle numerose istanze ecologiste nel corso del tempo.
Si è trattato di un’attività amministrativa in palese violazione della normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (direttive n. 85/337/CEE, n. 97/11/CE, oggi razionalizzate e codificate nella recentissima direttiva n. 2011/92/CE), nonché della giurisprudenza europea e nazionale costante (vds. es. Corte Giust. U.E., sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte Giust. U.E., sez. II, 28 febbraio 2008, causa 2/07; Corte Giust. U. E., 16 settembre 1999, causa 435/97; Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412; T.A.R. Lazio, LT, 16 dicembre 2002, n. 1456).
Dichiarati inammissibili o respinti nel merito gli altri motivi di ricorso, sono state quindi accolte le censure relative ai sub-comparti E1/e, E1/f, E1/g (Tuerredda)
Queste le conclusioni del T.A.R. Sardegna:
“a) Deve ritenersi inammissibile l’impugnazione dei seguenti atti:
- deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 40/40 del 12 ottobre 2000;
- provvedimento regionale n. 1754 dell’1 marzo 2001;
- art. 15, comma 3, delle N.T.A. al P.P.R.;
- deliberazione del Consiglio comunale di Teulada n. 11/13 del 23 marzo 2010;
- tutti gli atti impugnati (o parti di essi) che riguardano sub comparti diversi da E1/e, E1/f ed E1/g;
- tutti gli atti (indicati genericamente dalla ricorrente) relativi alle procedure di affidamento a terzi delle opere di urbanizzazione;
b) Deve essere nel merito respinta la domanda di annullamento dei seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio comunale di Teulada n. 11 del 21 marzo 2001;
- convenzione di lottizzazione stipulata il 27 febbraio 2002;
- convenzione di proroga del maggio 2007;
c) Il ricorso va, invece, accolto, con la conseguente pronuncia di annullamento, in relazione ai seguenti atti (per alcuni nella sola parte in cui si riferiscono ai sub comparti E1/e, E1/f ed E1/g,):
- determinazioni del S.I.V.E.A. regionale n. 2205 e n. 2218 del 2002;
- autorizzazione paesaggistica comunale n. 15 del 20 ottobre 2008;
- autorizzazione paesaggistica comunale n. 13 del 31 dicembre 2009;
- deliberazione del Consiglio comunale di Teulada n. 37/08 del 3 ottobre 2008;
- deliberazione del Consiglio comunale di Teulada n. 13/10 dell’1 aprile 2010”.
A quei comparti è necessario aggiungere anche il sub-comparto E1/h, Capo Spartivento-Cala Antoni Areddu, dove l’inedificabilità è stata sancita dal diniego del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in tema di vincolo idrogeologico(regio decreto n. 3267/1923 e s.m.i.).
In buona sostanza, allo stato attuale delle cose, il progetto speculativo S.I.T.A.S. è stato fermato. E’, tuttavia, presumibile il ricorso in appello al Consiglio di Stato.
Dott. Stefano Deliperi