Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2102, del 16 aprile 2013
Urbanistica.Illegittimità d.i.a. su immobile abusivo

Non possono essere destinatari dei provvedimenti di assenso al regime della d.i.a. manufatti abusivi che non siano stati sanati o condonati, in quanto gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo oppure ristrutturazione, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera cui ineriscono strutturalmente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02102/2013REG.PROV.COLL.

N. 01856/2002 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2002, proposto da: 
Giovanni Vannucci e successivamente Gino Vannucci, Luigi Vannucci, Ugo Vannucci, Michele Vannucci e Paolo Vannucci,nella qualità di eredi di Giovanni Vannucci, rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Paoletti e Michele F. Popper, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3;

contro

Comune di Pietrasanta, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Orzalesi e Luisa Gracili, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. III n. 2724/2000, resa tra le parti, concernente demolizione di manufatto abusivo e ripristino stato dei luoghi.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Paoletti e Mario Sanino su delega dell'avv. Luisa Gracili;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Nel 1983 Giovanni Vannucci aveva realizzato in un’area di proprietà ubicata nel Comune di Pietrasanta, località Marina (in zona sottoposta a vincolo paesaggisitico), un piccolo manufatto di cui aveva poi chiesto il condono edilizio ai sensi della L. 23 dicembre 1994 n. 724.

Con ordinanza n. 54 in data 21 maggio 1997 la concessione gli era stata negata dal Comune, unitamente all’ingiunzione di demolizione, con il rilievo che la costruzione, dalle mappe aereofotogrammetriche del 1986, non risultava esistente alla data del 1 ottobre 1983, e che era stata sostituita da altra costruzione di diversa tipologia e materiale.

L’interessato proponeva allora ricorso al TAR della Toscana il quale, con sentenza n. 2724 del 28 dicembre 2000, lo ha respinto.

Con appello al Consiglio di Stato notificato il 9 febbraio 2002, il Vannucci rappresentava il fatto che successivamente a un rinnovato esame delle foto aeree eseguito con apposito apparecchio stereoscopico aveva dimostrato l’esistenza del manufatto, parte in lamiera e parte in muratura e che lo stesso Ufficio condono comunale aveva esplicitamente riconosciuto l’erroneo accertamento dei fatti. Quanto alla presenza di diverso fabbricato sul luogo, vi è solo da rilevare che struttura e destinazione sono in realtà quelle originarie, mentre il tempo e la vicinanza al mare avevano reso necessaria la sostituzione di alcune parti metalliche della struttura con elementi murari: si trattava perciò di intervento successivo alla domanda di condono, del tutto conforme alle vigenti norme di piano ed eventualmente sanabile ex art. 13 L. 47/85.

L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il Comune di Pietrasanta si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

Nelle more del procedimento, si sono costituiti in giudizio Gino Vannucci, Luigi Vannucci, Ugo Vannucci, Michele Vannucci e Paolo Vannucci,nella qualità di eredi di Giovanni Vannucci, proseguendo la causa.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto dell’appello è la sentenza con cui il TAR della Toscana ha respinto il ricorso di Giovanni Vannucci avverso il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia e contestuale demolizione relativamente ad un manufatto sito in Marina di Pietrasanta, originariamente costruito in lamiera ed in parte in muratura ad uso abitativo asseritamente realizzato nel 1983 e successivamente demolito e ricostruito con altri materiali.

La sentenza ha respinto entrambi gli autonomi motivi posti a sostegno del ricorso di primo grado.

Assume l’appellante (pagine 3 – 7 dell’atto di gravame), che successivamente all’impugnato diniego il Comune aveva riconosciuto che nelle proprie risultanze aereofotogrammetriche, l’immobile doveva ritenersi già esistente nel 1985, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto, e il successivo intervento altro non poteva essere che una manutenzione straordinaria concernente sostituzione di parti in lamiera con elementi murari del tutto conforme alle norme di piano, vista anche la conservazione del precedente ingombro.

Nell’esame delle censure si può prescindere dalla sussistenza di un vincolo paesistico nell’area interessata, poiché il vincolo non è stato richiamato dal provvedimento impugnato e l’appello appare in ogni caso infondato.

In primo luogo si deve rilevare che la domanda di condono edilizio è stata presentata il 22 marzo 1986 ai sensi della L. 47/1985, per la quale presupposto basilare per la sanatoria degli abusi edilizi era la loro commissione anteriormente all’1.10.1983; ora, il riscontro dell’esistenza del manufatto nel corso del 1985 non può quindi essere sufficiente per l’ammissione alla sanatoria, né tale insufficienza di prova può essere integrata dalla ricevuta di acquisto dell’aprile 1983 vantata dal Vannucci e concernente l’acquisto di un box presso ditta specializzata, poiché non sono state dimostrate le dimensioni del box realizzato, né ancora, soprattutto, la data della sua posa in opera.

In secondo luogo è da mettere in evidenza che la superficie dell’originario manufatto abusivo era, secondo la domanda di condono, di complessivi mq. 23,80, mentre quella in oggi misurata in contraddittorio tra le parti consta di mq. 28,73 – m. 6,05 x m. 4,75 – mentre l’interessato non contesta il provvedimento, laddove questo afferma la sopravvenuta inesistenza del manufatto abusivo con altro di diverse dimensioni e tipologia di materiali, quindi la presenza di un altro e indifferente abuso.

In terzo luogo, anche conseguentemente a quanto appena riportato, sono destituite di fondamento le tesi concernenti la conformità del preteso intervento di manutenzione straordinaria/ricostruzione del manufatto, secondo l’interessato sanabile ai sensi dell’art. 13 L. 47/1985.

Giurisprudenza uniforme rammenta come non possano essere destinatari dei provvedimenti di assenso al regime della d.i.a. manufatti abusivi che non siano stati sanati o condonati, in quanto gli interventi ulteriori - sia pure riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo oppure ristrutturazione – “ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera cui ineriscono strutturalmente” (Cass. pen., III, 24 ottobre 2008 n. 45070; id., 19 aprile 2006 n. 21490).

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre a c.p.a. ed i.v.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)