Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5019, del 15 ottobre 2013
Urbanistica.Decadenza permesso di costruire rilasciato per realizzazione impianto di telecomunicazione e radiotelevisione

Tenuto conto della natura dei lavori consistenti nella realizzazione di una base di cemento, atta a sostenere un palo di sostegno con diametro di base di un metro e di altezza pari a circa mt. 25, anche la sola realizzazione della piattaforma di cemento e della base metallica del palo vale a rappresentare segno univoco di un serio inizio dei lavori. L’intervenuto inizio dei lavori vale anche ad impedire la decadenza del relativo permesso per effetto della entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05019/2013REG.PROV.COLL.

N. 00308/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2013, proposto da: 
RADIO PUNTO NUOVO s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardo Cataldo ed Emilio Paolo Sandulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via della Frezza, 59,

contro

COMUNE di AVELLA,
in persona del Sindaco p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Palma e Carmine Corrado ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO - SEZIONE II n. 01900/2012, resa tra le parti, concernente decadenza permesso di costruire rilasciato per realizzazione impianto di telecomunicazione e radiotelevisione

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Vista la memoria da quest’ultimo prodotta a sostegno delle sue difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla camera di consiglio del 25 luglio 2013, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa camera di consiglio, l’avv. Emilio Paolo Sandulli per l’appellante e l’avv. Luigi Magno, in sostituzione degli avv.ti Carmine Corrado e Giorgio Palma, per l’appellato;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in merito alla possibilità di decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata;



Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

- che il provvedimento oggetto del giudizio ( di decadenza del permesso di costruire n. 247 del 14 febbraio 2011 per mancato inizio dei lavori entro l’anno ) non risulta adottato, come già dedotto con il ricorso di primo grado, all’ésito di puntuali accertamenti, che devono risultare da appositi verbali o rapporti, in merito alla situazione concreta dei luoghi in epoca successiva alla comunicazione di inizio dei lavori;

- che non può assumere valore di prova legale o di prova valida a favore del Comune circa l’effettuazione di siffatti accertamenti (valore che, nella misura in cui è stato riconosciuto dal Giudice di primo grado, ben può essere censurato in sede di appello) la dichiarazione del Sindaco, successiva alla instaurazione del giudizio, circa sopralluoghi a suo tempo da lui asseritamente eseguiti del tutto al di fuori della sua sfera di attività e di competenze, rientrando siffatti accertamenti nella fase istruttoria dei provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia e urbanistica, attribuiti pacificamente alla sfera di competenza del dirigente.;

- che nemmeno può assumere rilievo nel presente giudizio il verbale di sopralluogo effettuato in pendenza dell’atto di appello, posteriore di ben 14 mesi alla data di adozione del citato provvedimento, le cui risultanze (“non hanno avuto inizio i lavori attinenti la costruzione della postazione”) valgono semmai, al di là della loro evidente genericità e della effettiva idoneità delle stesse modalità di effettuazione del sopralluogo ( “percorsi i confini del fondo in oggetto” ), a certificare la situazione attuale e non quella sussistente alla predetta data di adozione, che ben potrebbe esser stata nel frattempo modificata, anche in esecuzione della diffida recata dal provvedimento medesimo;

- che, tenuto conto della natura dei lavori in questione (realizzazione di una base di cemento atta a sostenere un palo di sostegno con diametro di base di un metro e di altezza pari a circa mt. 25), anche la sola realizzazione della piattaforma di cemento e della base metallica del palo ( come risultante dalla documentazione fotografica depositata dall’appellante ) vale a rappresentare segno univoco di un serio inizio dei lavori;

- che l’intervenuto inizio dei lavori vale anche ad impedire la decadenza del relativo permesso per effetto della entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche;

- che, in conclusione, l’appello risulta fondato e che le spese del doppio grado di giudizio possono, come di regola, seguire la soccombenza;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato Comune alla rifusione delle spese del doppio grado, nella misura di Euro 3.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 25 luglio 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)