Consiglio di Stato Sez. VI n. 5307 del 10 settembre 2018
Urbanistica.Permesso di costruire e impugnazione da parte del vicino per violazione delle distanze legali
La controversia, derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino che lamenti la violazione delle distanze legali, costituisce una disputa non già tra privati, ma tra privato e p.a., nella quale la posizione del primo – in correlazione all’atto autoritativo abilitativo lesivo - si atteggia a interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo.In conformità alla natura e alla modalità d’esecuzione delle opere, in materia occorre tenere separato il regime d’impugnazione del titolo edilizio “ordinario” da quello applicabile al titolo edilizio “in sanatoria”. Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori, cioè dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito; nel secondo caso, il termine decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria
Pubblicato il 10/09/2018
N. 05307/2018REG.PROV.COLL.
N. 09320/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9320 del 2017, proposto dalla signora Cristina Amitrano, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Persico, Ferdinando Pinto e Giulio Renditiso, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre, n.3;
contro
Il signor Stefano Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Acampora ed Antonio Sasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Canonaco in Roma, via Tarvisio;
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Il Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. VII, n. 4690/2017, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso di primo grado;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor Stefano Massa e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti l’avvocato Giulio Renditisa, l’avvocato Antonio Palma in delega verbale dell’avvocato Antonio Sasso, e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 4690/2017, d’accoglimento del ricorso proposto dal sig. Stefano Massa, proprietario di un immobile ubicato nel Comune di Massa Lubrense alla Via Baccoli n. 27, avverso le concessioni in sanatoria e le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in favore della sig.ra Cristina Ametrano, proprietaria dell’immobile confinante, oggetto degli interventi edilizi abusivi.
2. In particolare, il ricorrente in primo grado ha impugnato i seguenti titoli edilizi rilasciati dal Comune di Massa Lubrense alla sig.ra Amitrano: la concessione edilizia in sanatoria n. 07/c dell’11 febbraio 2016; la concessione edilizia in sanatoria n. 6; l’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 68 del 17 luglio 1998, oltre le autorizzazioni paesaggistiche n. 144/2015 e 143/2015 e le note prot. 16225 e prot. 16222 del 18 settembre 2012 della Soprintendenza per i beni culturali.
3. Dopo aver respinto le eccezioni d’inammissibilità, per le quali vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché il difetto di legittimazione attiva al ricorso e l’irricevibilità del gravame per tardività, il TAR, assorbendo le altre censure, ha accolto il ricorso sul rilievo che l’edificio, oggetto degli interventi abusivi, non rispetta la distanza dal nucleo originario del fabbricato del ricorrente, prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
4. Appella la sig.ra Cristina Ametrano. Resiste, riproponendo i motivi d’impugnazione assorbiti dal TAR, il sig. Stefano Massa. Si è costituito in giudizio il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. Alla pubblica udienza del 19 luglio 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo d’appello, si deduce l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del TAR.
L’appellante deduce che nella specie si verserebbe in ipotesi di una mera controversia fra proprietari confinanti, avente a oggetto la violazione degli obblighi civilistici in tema di distanze e di costruzioni in aderenza.
7. Il motivo è infondato.
7.1 Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, per il quale la controversia, derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino che lamenti la violazione delle distanze legali, costituisce una disputa non già tra privati, ma tra privato e p.a., nella quale la posizione del primo – in correlazione all’atto autoritativo abilitativo lesivo - si atteggia a interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. un., 10 giugno 2004, nr. 11023; Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2009, nr. 4300; Id., sez. V, 28 giugno 2004, nr. 4759; Id., sez. V, 13 gennaio 2004, nr. 46).
8. Ad analoga conclusione deve giungersi sul secondo motivo d’appello, che ripropone l’eccezione d’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva al ricorso del ricorrente di primo grado, parte appellata.
8.1 In materia edilizia, la vicinitas, ossia l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall'intervento edilizio, è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1448).
8.2 Nel caso di specie la documentazione cartografica, fotografica e progettuale – in particolare la relazione tecnica del geom. Pappalardo – versata in atti attesta la vicinanza e l'identità del contesto territoriale ed urbanistico fra l’immobile del sig. Massa e quello oggetto delle opere contestate.
9. Con il terzo motivo d’appello, si deduce l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il TAR nel respingere l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado.
Limitatamente all’impugnazione dell’autorizzazione in sanatoria n. 68 del 17 luglio 1998 ed agli annessi pareri favorevoli della Soprintendenza, l’appellante ribadisce la tardività dell’impugnazione.
10. Il motivo è infondato.
10.1 In caso d'impugnazione del titolo edilizio in sanatoria, il termine decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria.
10.2 In conformità alla natura e alla modalità d’esecuzione delle opere, in materia occorre tenere separato il regime d’impugnazione del titolo edilizio “ordinario” da quello applicabile al titolo edilizio “in sanatoria”.
Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori, cioè dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito (cfr. fra le tante, Cons. St., Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15; Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705);
nel secondo caso, il termine decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6674);
10.3 Pertanto, in continuità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, il termine d'impugnazione di un titolo in sanatoria decorre dal momento in cui si conosca la circostanza del rilascio del medesimo atto per una determinata opera già esistente; la cui conoscenza deve essere dimostrata in giudizio al fine di far valere la tardività dell'impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8147; sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1699).
10.4 Nel caso di specie, la parte appellante non ha fornito specifici elementi da cui si possa desumere la piena conoscenza in una data rispetto alla quale il ricorso originario risulterebbe tardivo (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2003, n. 7258).
Viceversa, risulta che l’originario ricorrente si è attivato nei termini richiesti dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Cons. di Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 322), impugnando l’autorizzazione entro il termine di 60 giorni decorrente dall’ostensione degli atti (avvenuta in data 18 marzo 2016), in risposta all’istanza d’accesso formulata al Comune.
11. Con il quarto motivo d’appello, si deduce l’errata o falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 in ragione della tipologia delle opere realizzate, consistenti in sporti accessori, muri e balconi.
12. Il motivo d’appello è infondato.
12.1 Il fabbricato della sig.ra Amitrano è stato oggetto nel corso degli anni degli ampliamenti abusivi di cui alle istanze di sanatoria (domanda di sanatoria prot. n. 13175/1987 e prot. n. 4679/1995 nonché la pratica edilizia in sanatoria n. 10833/1998).
L'Amministrazione ha rilasciato in data 11 febbraio 2016 alla sig.ra Amitrano Cristina due distinte concessioni in sanatoria, una ai sensi della legge n. 47/85 e l'altra ai sensi della legge n. 724/94, relative agli ampliamenti ed alle modifiche apportati all'immobile di Via Baccoli 25.
L’immobile era già stato oggetto d’autorizzazione in sanatoria n. 68 del 17 giugno 1998, concernente “la sanatoria e il completamento delle opere relative al fabbricato”.
Le opere realizzate e condonate con le concessioni n. 6/c e 7/c consistono in ampliamenti della sagoma dell’edificio (chiusura di una scala, trasformazione di una tettoia aperta), che hanno alterato le preesistenti distanze dal confine e dal fabbricato del ricorrente.
Dalla relazione del verificatore, redatta a seguito del sopralluogo disposto dal TAR e sulla base della documentazione di causa, emerge l’ampliamento del nucleo originario dell’immobile dell’appellante, in estensione fino al muro di confine con la proprietà Massa, fino ad annullare la distanza dell’edificio dal predetto confine;
La relazione del verificatore e la perizia di parte dell’appellato- sostanzialmente corrispondente alle conclusioni dal verificatore – comprovano che l’edificio della sig.ra Amitrano, dopo l’esecuzione dalle opere oggetto dei provvedimenti di condono, non rispetta la distanza di 10 metri dal nucleo originario del fabbricato dell’appellato.
12.2 Alla stregua della consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2017, n. 4337; id., 23 giugno 2017, n. 3093; id., 8 maggio 2017, n. 2086; id., 3 agosto 2016, n. 3510; id., 29 febbraio 2016, n. 856; Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2016, n. 23136), va ribadito che:
a) il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765", all’art. 9, recante "limiti di distanza tra i fabbricati", prevede, tra l'altro, che le distanze minime tra i fabbricati: "nelle altre zone, con riferimento a "nuovi edifici"... "in tutti i casi . . . di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti";
b) le distanze sancite dall'art. 9 cit. sono tendenzialmente inderogabili, venendo in rilievo una norma imperativa avente il fine specifico di garantire l'interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell'edilizia ed alla protezione della salute dei cittadini (prevenendo la formazione di intercapedini malsane);
c) le distanze previste dall'art. 9 cit. sono dunque coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile;
d) coerentemente, la disciplina imperativa sancita dall’art. 9 cit., predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.
12.3 Nello specifico, costituisce orientamento consolidato, qui condiviso, che nella verifica dell’osservanza delle distanze ai sensi dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, vadano considerati i balconi, nonché tutte le sporgenze destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono (cfr., Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1272; Id, sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5108).
12.4 Pertanto, la disciplina imperativa sancita dall’art. 9 cit. è applicabile anche nel caso in esame, laddove una sola delle due pareti frontistanti sia finestrata e l’altra consista nella scalettatura per una parte della facciata posta a distanza inferiore di 10 metri.
12.5 Né la distanza è derogabile, come invece ha dedotto l’appellante, nel caso in cui – con riferimento all’altra facciata fronteggiante – la sopraelevazione si trovi ad un diversa altezza rispetto all’altra costruzione (cfr., Cons. St., sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4374).
13. Conclusivamente l’appello deve essere respinto, con la conseguente declaratoria d’assorbimento dei motivi di ricorso proposti in prime cure e riproposti in appello dalla parte appellata sig. Massa.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con la precisazione che vengono compensate nei confronti del Ministero.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 9320 del 2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la sig.ra Cristina Ametrano alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del sig. Stefano Massa, che si liquidano in complessive 5000,00 (cinquemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Ministero dei beni e delle attività culturali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo Luigi Maruotti