Consiglio di Stato Sez. III n. 2428 del 23 marzo 2026
Urbanistica. Inoppugnabilità del diniego di sanatoria e repressione degli abusi edilizi

Il diniego di sanatoria edilizia non impugnato nei termini acquista carattere di definitività, precludendo la possibilità di rimetterne in discussione i presupposti — quali l’insanabilità o l’incompatibilità paesaggistica — in sede di successiva impugnazione degli ordini di demolizione. La presentazione di una nuova istanza di sanatoria sostanzialmente identica a quella già respinta non genera un nuovo obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione né riapre i termini di impugnazione, configurandosi il successivo diniego come atto meramente confermativo. L’attività di repressione degli abusi edilizi costituisce un atto vincolato che non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, il quale è considerato in re ipsa nel ripristino della legalità, specialmente in presenza di stringenti vincoli paesaggistici

Pubblicato il 23/03/2026

N. 02428/2026REG.PROV.COLL.

N. 08920/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8920 del 2023, proposto da
Laura Biggi, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, n. 31/4

contro

Comune di Portovenere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Ente Parco Naturale Regionale di Porto Venere, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 777/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Portovenere;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 la Cons. Gudrun Agostini e udito l’avvocato Granara per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in appello si chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 777/2023 che ha dichiarato in parte irricevibili, in parte inammissibili e per il resto infondati i quattro ricorsi originariamente proposti dall’odierna ricorrente ai fini dell’annullamento dei seguenti atti emessi dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Portovenere, ossia:

(i) dell'ordinanza n. 2415/2012 di ingiunzione alla demolizione di opere edilizie abusive di sistemazione esterna;

(ii) dell'ordinanza n. 2416/2012 di ingiunzione alla demolizione di opere edilizie abusive mediante rimessa in pristino di un fabbricato destinato a deposito attrezzi;

(iii) del provvedimento di diniego n. 2519/2013 (della nuova istanza) di sanatoria del 17 novembre 2012 recante ordine/diffida di ottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 2415/2012 e n. 2416/2012;

(iv) dell’ordinanza n. 2607/2014 ad oggetto “diffida a voler ottemperare l’ordinanza di demolizione n. 2519 in data 19 luglio 2013”.

2. Per quanto di rilievo, in punto di fatto, le circostanze possono essere come segue sintetizzate.

La ricorrente è proprietaria del fabbricato ad uso deposito attrezzi e del terreno, siti in Località Sant’Antonio nel Comune di Portovenere e distinti al locale N.C.E.U., Foglio 9, mappale 812, e N.C.T. Foglio 9, mappale 811. Nel 2009 ha conseguito il permesso n. 49/2009 per la demo-ricostruzione del fabbricato ad uso deposito attrezzi e il permesso n. 10/2009 per la realizzazione di una scala di accesso pedonale al medesimo fabbricato, con le relative autorizzazioni paesaggistiche ex art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004. Nel complesso, riferisce l’appellante, si trattava di interventi di impatto modesto, poiché il fabbricato da demolire avrebbe dovuto essere sostituito con uno più piccolo di sagoma regolare e la scala esterna, per la caratteristica di essere seminterrata, doveva integrarsi con l’ambiente circostante senza alterare l’aspetto morfologico della zona.

Sotto il profilo urbanistico l’intervento ricade: (i) in zona “PA.4 – Versante S. Maria” del PUC di Portovenere, il quale all’art. 6 delle n.d.A. prevede che sono da mantenere, in quanto elementi tipici e di valore ambientale e testimoniale, i muri di sostegno e di recinzione in pietra esistente, nonché altri elementi quali pilastri isolati, maestà, ecc., non sono consentiti movimenti in terra se non finalizzati al mantenimento dell’assetto terrazzato ed all’esecuzione di manufatti autorizzati e che i muri di sostegno in pietra esistenti devono essere mantenuti e conservati nei loro caratteri, non è consentita la sostituzione con altri in c.a. o simili, gli eventuali interventi dovranno ripristinare le condizioni originarie; (ii) in ambito “IS.3 – MA: insediamento sparso di versante – regime normativo di Mantenimento” del PTCP ligure, caratterizzato dal fatto di aver “raggiunto un livello di completezza e di equilibrio tra assetto arboreo e insediamenti non suscettibile di modificazioni sensibili. L’obiettivo della disciplina è quello di conservare inalterata, nella maggiore misura possibile, la situazione attuale…”; (iii) in zona soggetta a “vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004”, poiché ricade in area di notevole interesse pubblico in forza del D.M. 3 agosto 1959; (iv) in zona soggetta a “vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923”, (v) in zona ricompresa “nell’area SIC – Sito di interesse comunitario Porto Venere – RioMaggiore – San Benedetto”, dove sono presenti specie ed habitat prioritari.

Nell’ambito del sopralluogo eseguito in data 9 febbraio 2011 agenti della Polizia Municipale accertavano la presenza di diversi interventi eseguiti in difformità dai suddetti titoli abilitativi, tra cui:

a) muro contro terra della scala di accesso rialzato rispetto alla quota autorizzata;

b) soletta in calcestruzzo che raccorda la parte di scala autorizzata ad una nuova rampa in cemento armato che corre lungo il confine di proprietà a sud;

c) nella parte posteriore, dietro l’intercapedine autorizzata, è stato realizzato un muro in cemento armato, con sviluppo lineare di mt. 14.60 e altezza di cm 210; l’intercapedine è stata coperta da putrelle in ferro ad una quota di cm 220 ed è stata divisa in due parti, con un muro alto a tutta altezza; nel terreno si trova la predisposizione per uno scarico di acque reflue non prevista nel progetto;

d) sul prospetto sud è stata posizionata la finestra a sinistra della porta;

e) copertura ha spessore maggiore e copre l’intercapedine;

f) davanti al fabbricato è stata realizzata una soletta in cemento armato avente profondità di circa 300 cm e larghezza pari al fabbricato;

g) due muri in cemento armato, ognuno di ca. 12 mt. ed alto ca cm 150;

h) a sud è stato realizzato un muro in cemento armato con altezza variabile.

Nel complesso risultavano demoliti tutti i muretti storici a secco preesistenti, eseguiti ingenti movimentazioni di terreno, estirpati i preesistenti tratti di macchia mediterranea protetti dal SIC (un tanto è evincibile dai documenti del Comune in primo grado nn. 5 a 8 bis).

Di seguito il Comune con provvedimento n. 2277/2011 ordinava ex art. 40 della L.R. 16/2008 la sospensione dei lavori e contestualmente comunicava l'avvio del procedimento sanzionatorio.

Nel mese di aprile 2011 la ricorrente presentava ai sensi dell’art. 49 L.R. 16/2008 istanza di sanatoria e di completamento per le opere in oggetto e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004; nella relazione tecnica allegata al progetto le difformità venivano descritte come assolutamente necessarie, motivate da esigenze di contenimento del versante e impedimento di smottamenti nel terreno e da altri motivi di natura tecnica; quanto alle opere esterne veniva inoltre precisato che “i preesistenti muri a secco non presentavano una consistenza e statica tali da poter supportare gli smottamenti e cedimenti del terreno”, essendosi peraltro verificati crolli in più punti, “rendendo indispensabili la loro demolizione completa e il contestuale urgente realizzo degli attuali muri in c.a. Si ritiene opportuno segnalare inoltre che i nuovi muri in c.a. sono stati realizzati nelle prossimità (ove possibile) di quelli a secco preesistenti; quindi non si è stravolto minimamente l’andamento del versante e gli stessi si ricollegano a quelli ancora in essere (muri a secco in posizione adiacente), in forma armoniosa”.

Con nota del 12 settembre 2011, il Comune, in conformità ai pareri negativi della Commissione Locale per il Paesaggio (verbale n. 177) e dell’Ente Parco Naturale di Portovenere (nota 15 novembre 2011) comunicava ai sensi dell'art. 10bis L. 241/1990 i motivi ostativi all'accoglimento della sanatoria.

Con provvedimento, notificato il 24 novembre 2011, l’Amministrazione comunale non condividendo le osservazioni presentate, respingeva definitivamente le istanze di sanatoria.

Il diniego di sanatoria non veniva impugnato in sede giurisdizionale.

In data 7 febbraio 2012, la ricorrente depositava una S.C.I.A., in cui dichiarava di voler procedere alla rimessa in pristino di alcune opere relative al fabbricato in conformità allo stato autorizzato con il P.d.C. n. 49/09 ma non delle opere esterne di contenimento, come sopra elencate. Nello specifico dalla relazione tecnica si dava atto che “le opere da realizzarsi nel fabbricato in oggetto consistono nella demolizione della soletta in putrelle e tavelloni posta nel retro del fabbricato, con la contestuale demolizione della tramezzatura sottostante la stessa, riempimento dell’intercapedine esterna con materiale di risulta e posa in opera di muri al fine di rendere chiusa la suddetta intercapedine. Chiusura dell’intercapedine interna al locale deposito, spostamento della tramezzatura del locale w.c., realizzazione della pavimentazione interna portandola alla quota a pavimento finito e installazione degli infissi”.

Con ordinanza n. 2416 del 15 giugno 2012, il Comune di Portovenere, facendo richiamo al pregresso accertamento e al diniego di sanatoria del 24 novembre 2011 ordinava la demolizione di tutte le opere esterne abusivamente realizzate di cui alla lett. a), b), f) e g) del verbale e con ordinanza n. 2415 del 15 giugno 2012 intimava la rimessa in pristino dello stato del fabbricato adibito a deposito attrezzi secondo quanto previsto nella S.C.I.A. del 7.2.2012.

Entrambe le ordinanze di demolizione venivano impugnate con i ricorsi RG 749/12 e RG 750/12.

In data 17 novembre 2012 la ricorrente presentava al Comune di Portovenere una nuova domanda di sanatoria – identica a quella già definitivamente respinta – in cui prevedeva il mantenimento delle opere esterne e dell’intercapedine e la copertura in c.a., motivate con richiamo all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4660/2012 al preteso fine di evitare smottamenti di terreno.

Di seguito, in data 28 dicembre 2012, il Comune comunicava nuovamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza facendo richiamo al pregresso diniego e ordinava l’ottemperanza alle due ordinanze di demolizione già emesse.

Il secondo diniego di sanatoria veniva impugnato con ricorso RG 1035/2013.

Nella pendenza dei giudizi, il Comune adottava infine il provvedimento n. 2607/2014 con il quale intimava nuovamente l'esecuzione delle pregresse ordinanze di demolizione.

3. Ritenendo le ordinanze e il diniego di sanatoria del 2013 illegittimi la proprietaria, odierna appellante, proponeva quattro autonomi ricorsi al T.A.R. per la Liguria, il quale con la qui impugnata sentenza, previa riunione dei ricorsi, li dichiarava in parte irricevibili per tardività, in parte inammissibili e per il resto infondati.

4. Nel ricorso in appello ora in esame sono stati formulati i seguenti motivi di gravame:

- riguardo al ricorso R.G. 749/2012 (ordinanza n. 2415/12 - sistemazioni esterne):

I. “Erronea individuazione dell’irricevibilità per tardività del ricorso”;

II. “Omessa individuazione della sussistenza dei vizi di cui ai motivi di ricorso”;

- riguardo al ricorso R.G. 750/2012 (ordinanza n. 2416/12 - deposito attrezzi):

I. “Erronea pronuncia di inammissibilità del ricorso”;

II. Riproposizione ex art. 101 c.p.a. dei tre motivi originari, tutti rubricati: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. e degli artt. 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione alla violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 21-bis, 25 e 43 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i.”;

- riguardo al ricorso R.G. 1035/2013 (diniego di sanatoria n. 2519/2013):

I. “Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso”;

II. Riproposizione ex art. 101 c.p.a. dei sei motivi di primo grado, tutti rubricati:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. e degli artt. 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione alla violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 21-bis, 25 e 43 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i.”;

- riguardo al ricorso R.G. n. 921/2014 (terza ordinanza cumulativa n. 2607/2014):

I. “Erronea declaratoria di inammissibilità”;

II. Riproposizione degli otto motivi originari, come segue:

- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 L. 7 agosto 1990, n. 241”;

- da 2. a 6, tutti rubricati: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. e degli artt. 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione alla violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 21-bis, 25 e 43 della L.R. 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i.”;

- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. e degli artt. 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione alla violazione e mancata applicazione degli artt. 6, 7, 21-bis, 25 e 43 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. e dell'art. 21 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12. Violazione e mancata applicazione degli artt. 34 e 37 del D.P.R. 6 giugno 48 2001, n. 380)”;

- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 49 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. e degli artt. 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 21-bis, 25 e 43 della L.R. Liguria 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i. in relazione alla violazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.

6. Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Portovenere, in data 12 dicembre 2023, chiedendo il rigetto dell’appello riproponendo in esame le eccezioni di inammissibilità dei singoli ricorsi formulati in primo grado e i singoli motivi addotti a difesa della legittimità degli atti.

7. Nei termini entrambe le parti hanno depositato memorie e replica ex art. 73. c.p.a. e all’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Fatte queste premesse in fatto si può passare allo scrutinio delle prime due doglianze riguardanti il ricorso R.G. 749/2012 relativo all’ordinanza di demolizione n. 2415/2012 avente ad oggetto le opere di sistemazione esterne realizzate in difformità dal P.d.C. n. 10/2009 e in parte dal P.d.C. n. 49/2009.

A tale riguardo l’appellante deduce l’erroneità della declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto in data 14 agosto 2012 avverso il diniego di sanatoria notificato in data 29 novembre 2011.

La parte evidenzia che il (primo) diniego di sanatoria non è stato impugnato in via autonoma ma soltanto quale atto presupposto della S.C.I.A. presentata al Comune il 7 febbraio 2012 che ha condotto all’avvio di un nuovo e autonomo procedimento amministrativo, poi sfociato nell’ordinanza di demolizione n. 2415 del 14 giugno 2012 a cui si riferiscono i motivi del primo ricorso originario dichiarati tardivi. In subordine la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione sui vizi dedotti in prime cure.

1.2. I motivi, con la precisazione che segue, sono entrambi infondati.

Come ha correttamente osservato la difesa del Comune di Portovenere nella sua eccezione riproposta in appello, il ricorso in questione, se non lo si vuole considerare irricevibile, è comunque inammissibile per il fatto che con esso sono stati sollevati motivi che non era più possibile proporre (precisamente i motivi I, II e IV, finalizzati a sostenere la necessità, la sanabilità e la compatibilità urbanistica e paesaggistica delle opere di sistemazione esterna), laddove, invece, l’insanabilità e l’incompatibilità degli abusi, per grave contrasto con il regime urbanistico e gli stringenti vincoli paesaggistici gravanti sul versante, è già stata motivatamente esclusa con il (primo) diniego di sanatoria notificato il 29 novembre 2011, avente ad oggetto le medesime opere, divenuto definitivo e inoppugnabile.

Rileva pertanto il Collegio che il ricorso originario per la suddetta ragione è da ritenersi parzialmente inammissibile, ma tale circostanza non è idonea ad incidere sulla correttezza della decisione in rito assunta, non potendosi comunque pervenire a un esito favorevole alla parte appellante.

2. Un tanto esonera questo giudice dal dare risposta puntuale alle singole doglianze riproposte dalla parte appellante ex art. 101 c.p.a. che a giudizio di questo Collegio sono complessivamente infondate, per il fatto che le opere abusive “di sistemazione esterna” devono essere considerate nel loro insieme e rappresentano, a tutta evidenza, difformità sostanziali dall’originario permesso di costruire che aveva autorizzato la ricostruzione di un deposito agricolo che per la sua funzione non richiede sistemazioni esterne così impattanti, come un edificio con funzione abitativa o ricettiva.

Nella specie, non si tratta di semplici varianti in corso d’opera in quanto hanno comportato l’eliminazione di tutti i muri antichi e la sostituzione degli stessi con enormi muri in cemento armato, estremamente impattanti.

Il pericolo di cedimento potrebbe anzi essere aggravato proprio dalle enormi movimentazioni di terra che risultano vietate dalle stringenti norme di tutela che impongono la preservazione dei vecchi muri storici in pietra e vietano opere in cemento armato, trattandosi di un versante molto vulnerabile.

Pertanto, a nulla rileva il fatto che mediante la S.C.I.A. si mirava al rivestimento di quel cemento armato (vietato in zona) con pietra locale a giunto largo di colore grigio e che l’appellante asserisce essere mera opera di manutenzione straordinaria, posto che tale tipo di intervento non determina la remissione in pristino dello stato anteriore ma comporta – come osservato dall’amministrazione - un ulteriore ampliamento dell’opera, seppure finalizzato a renderla visivamente più integrata nel contesto.

L’Ente Parco nel suo parere aveva imposto “di ripristinare quanto più possibile le condizioni di semi naturalità presenti prima dell’intervento” e non di ulteriormente aggravare con la copertura dei muri in cemento armato.

3. Tornando nuovamente ai motivi riproposti in esame, invero, soltanto il III e V motivo originario riguardano l’ordinanza di demolizione.

Questi motivi sono stati correttamente giudicati infondati dal Tar.

Infatti, con il terzo motivo si lamentava l’omessa considerazione del pregiudizio che la demolizione avrebbe arrecato alla parte legittimamente realizzata e con il quinto motivo la ricorrente aveva dedotto la mancata motivazione dell’interesse pubblico.

Condividendo sul punto quanto osservato dal T.A.R. Liguria, si aggiunga che la siffatta valutazione presuppone sempre una circostanziata istanza di parte basata su una rigorosa prova tecnica non spettando l’accertamento di tale circostanza de plano in sede di emissione dell’ordine di demolizione.

A ciò si aggiunga ulteriormente che il lamentato pregiudizio per la stabilità dell’area potrebbe essere principalmente causato proprio dalle ingenti movimentazioni di terra (non consentite nella zona), pertanto la necessità del consolidamento della zona non può fondare il diritto al mantenimento delle opere in questione.

All’uopo si richiama quanto già affermato dalla Sezione VI nella pregressa ordinanza cautelare n. 4660/2012 che ha dato atto che mancano i presupposti cautelari avverso l’ordine di demolizione delle opere di sistemazione esterna “dovendo escludersi la permanenza di opere, già oggetto di diniego di sanatoria non impugnato, anche in considerazione dei vincoli gravanti sull’area” facendo salva soltanto “l’adozione delle cautele necessarie per evitare smottamenti del terreno”.

Quanto all’interesse pubblico, lo stesso in caso di ordine di demolizione non richiede apposita motivazione ma è sempre ritenuto in re ipsa. Sul punto si aderisce alla costante giurisprudenza che ha affermato che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, tanto più quando venga in rilievo un’area soggetta a vincolo paesaggistico come quella in questione, sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico al ripristino e della sua prevalenza sull’interesse privato né può parlarsi di tutela dell’affidamento dato che non è meritevole un affidamento che si basi su un’attività illecita (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2816, Con. Stato, n. 189 del 2022 e n. 6498 del 2020).

Pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l’abuso, accertato dagli organi ispettivi, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (cfr., Cons. di Stato n. 6490/2021, n. 4389/2019, n. 2681/2017).

2. La terza censura è rivolta contro il pronunciamento di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso R.G. 750/2012 proposto avverso l’ordinanza di remissione in pristino n. 2416/2012 che ha ad oggetto le opere relative al fabbricato secondo il progetto di cui alla S.C.I.A. del 2012.

A riguardo la parte deduce che l’interesse sarebbe dato dal fatto che con il provvedimento gravato l’Amministrazione ha preteso, in assenza assoluta di potere, di limitare la portata della S.C.I.A. circoscrivendo le opere realizzabili sul fabbricato e predicando l’abusività delle sistemazioni esterne. Rappresenta che la S.C.I.A. si sarebbe perfezionata il per decorso dei termini e per questo non avrebbe potuto essere emesso un provvedimento che ne circoscrive l’operatività. Ritiene inoltre erroneo il richiamo nel provvedimento in questione all’originario diniego di sanatoria atteso che non vi sarebbe coincidenza tra detto provvedimento e la S.C.I.A. del 2012.

Nel merito la parte ripropone in esame i tre motivi originari con cui aveva censurato l’illegittimità dell’ordinanza in quanto inutiliter data per la parte relativa al fabbricato essendo la rimessa in pristino prevista nella S.C.I.A. che costituisce il titolo per l’avvio dei lavori.

Invece per le sistemazioni esterne, che sono escluse dalla S.C.I.A., afferma che non poteva essere negato l’assenso per il fatto che si tratta di interventi indispensabili alla stabilità strutturale del fabbricato ad uso deposito e della scala di accesso, perché assolvono esigenze di contenimento del versante e costituiscono mero completamento ed imprescindibile sostegno delle opere già realizzate.

2.1. Anche il presente motivo di appello è infondato.

Va preliminarmente dato atto che con l'ordinanza n. 2416/2012 è stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie abusive relative al solo fabbricato, mediante la rimessa in pristino in conformità al progetto autorizzato con permesso di costruire n. 49/2009 (in particolare, mediante la riduzione dello spessore della copertura e l’eliminazione della scossalina in rame posta ai lati della stessa – come previsti anche nella S.C.I.A.), nonché il pregresso diniego di sanatoria n. 12211/2011.

Correttamente pertanto il Giudice di primo grado ha giudicato inammissibile il ricorso per carenza di interesse posto che l’ordinanza si limita a ingiungere la remissione in pristino del fabbricato in conformità al progetto della S.C.I.A. dal ricorrente stesso presentato.

Sempre sotto il profilo della carenza di interesse, il ricorso è inammissibile anche laddove censura l’ingiunzione in relazione alle opere esterne, per il fatto che tali opere non risultano contemplate nell’ordinanza oggetto del giudizio R.G. 250/2021, bensì nell’ordinanza n. 2415, emessa in pari data, impugnata con il ricorso RG n. 749/2012.

Conseguentemente sono inammissibili tutti i motivi riproposti ex art. 101 c.p.a. in quanto riguardano le opere esterne e mirano a contestare nuovamente le ragioni del diniego della sanatoria del 2011 ormai vincolanti tra le parti in considerazione del fatto che le opere previste nella S.C.I.A. sono le stesse di quelle ritenute incompatibili con il regime urbanistico di zona.

Questa circostanza, seppure contestata dall’appellante, emerge chiaramente dai documenti dimessi dalle parti nel procedimento di primo grado.

3. Con il quarto mezzo viene gravata la decisione di inammissibilità del ricorso R.G. 1035/2013 avverso il provvedimento di diniego di sanatoria del 2013, fondato sul consolidamento del diniego del 2011 e la conseguente omessa pronuncia sui sei motivi originari riproposti ex art. 101 c.p.a..

A tale riguardo l’appellante sostiene che le plurime rideterminazioni specificamente nelle premesse in fatto e la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione comunale avrebbero privato di qualsivoglia portata il precedente diniego di sanatoria del 24 novembre 2011, anche, perché detto diniego avrebbe avuto ad oggetto opere diverse rispetto a quelle previste nell’istanza di sanatoria in data 17 novembre 2012, prot. n. 11300.

3.1. Anche il presente motivo è infondato. La ricorrente sostiene del tutto genericamente che le opere oggetto dell’istanza di sanatoria del 2011 e del 2012 sarebbero state diverse e che tutte le istanze dalla medesima inoltrate avrebbero pertanto comportato l’avvio di autonomi procedimenti, senza tuttavia fornire la prova di quanto affermato.

Dalla documentazione in atti si invece evince chiaramente che le opere abusive di cui la ricorrente ha più volte richiesto la sanatoria e l’accertamento di conformità sono sempre le stesse e riguardano sia parti strutturali del fabbricato che gran parte delle sistemazioni esterne (che in base al progetto autorizzato nel 2009 doveva essere una scala parzialmente interrata rimanendo fermo il versante preesistente).

Si ritiene pertanto corretto il pronunciamento con cui il Tar ha considerato inammissibile il ricorso R.G. 1035/2013 per essere diventato incontestabile l’abuso - già considerato insanabile nel primo diniego - rispetto al quale il successivo diniego si configura come atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile. Conseguentemente è corretto l’omesso esame dei motivi proposti in primo grado che non possono ottenere considerazione neppure in questa sede in considerazione della preclusione derivante dalla pronuncia di mero rito.

4. Infine, con l’ultimo motivo di appello viene censurata la pronuncia di inammissibilità del ricorso R.G. 921/2014 fondata sulle stesse ragioni e l’omessa pronuncia sugli otto motivi originari che risultano riproposti ex art. 101 c.p.a..

Ritiene l’appellante che anche in questo caso non si sarebbe in presenza di un atto meramente confermativo e perciò la pronuncia sarebbe errata. Evidenzia come era suo onere tempestivamente impugnare anche questo successivo atto di intimazione per evitare l’improcedibilità del ricorso precedente. Considera i precedenti citati in sentenza tutti inconferenti visto che l’amministrazione ha sollecitato l’adempimento a provvedimenti sub iudice.

4.1. Correttamente anche il ricorso RG n. 921/2014, proposto avverso il provvedimento con cui si è intimata l’ottemperanza ai pregressi ordini di demolizione è stato dichiarato inammissibile in ragione della incontestabilità sostanziale dell’abuso e della insanabilità definitivamente accertata in sede amministrativa che rendeva priva di interesse l’impugnativa della mera diffida che è stata legittimamente emanata in considerazione del fatto che le varie istanze cautelari sono state motivatamente respinte o rinunciate di tal che l’efficacia degli atti e provvedimenti presupposti era piena e incondizionata.

Si cita, sul punto, il già richiamato precedente in termini reso proprio su questa vicenda (sia pure in fase cautelare) sia dal TAR Liguria (ordinanza n. 337/2012), sia da questo Consiglio (ordinanza n. 4660/2012), a proposito dell’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del diniego di sanatoria notificato all’appellante e da questa mai tempestivamente impugnato.

Come consolidata giurisprudenza insegna, infatti, la presentazione di un’istanza di sanatoria sostanzialmente reiterativa di un ordine demolizione già emesso non è idonea ad ingenerare nell’Amministrazione un nuovo obbligo di provvedere; diversamente opinando si riconoscerebbe al soggetto privato un potere di “paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento”, determinando “il rischio di un procedimento ricorsivo senza fine, perché il soggetto sanzionato potrebbe rinnovare (senza limitazioni di alcun genere) la domanda a seguito della riadozione di quel provvedimento. E ciò in contrasto con i principi dell’ordinamento che impongono l’accertamento delle situazioni giuridiche in via definitiva” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/07/2022, n. 6126).

Da ultimo si richiamano i precedenti che hanno sottolineato che “il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria dell’opera abusivamente realizzata decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, atteso che quest’ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto” (così, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6/05/2021, n. 3565, e giurisprudenza ivi citata).

5. Per le ragioni che precedono l’appello deve essere respinto.

6. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante Laura Biggi a rifondere al Comune di Portovenere le spese che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore