Cass. Sez. III n. 24429 del 17 giugno 2011 (CC 25 mag.2011)
Pre.Petti Est.Lombardi Ric. Amato
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e sequestro preventivo
Il sequestro preventivo disposto per il reato di lottizzazione abusiva, ove limitato alle aree su cui insistano i manufatti abusivi, non è estensibile ad aree diverse né ad opere diverse non rilevando il fatto che sia confiscabile l'intera area interessata dalla lottizzazione abusiva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1048
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 50392/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amato Michele, n. a Molfetta il 22.1.1965, nella qualità di legale rappresentante della società GRAMCO S.r.l., avverso l'ordinanza in data 11.11.2010 del Tribunale di Bari, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area e delle opere abusive su di essa realizzate emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 16.9.2010.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, Avv. VISTA Ferdinando, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza H Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 16.9.2010 di un'area e dei manufatti su di essa realizzati, interessante l'intera maglia D1.l che ingloba il piano di lottizzazione in contrada "Zurlo De Venuto" in agro di Giovinazzo, area destinata ad attività secondarie relative ad artigianato di servizio, ove erano state realizzate opere ed unità abitative in violazione del vigente regime pianificatorio.
L'ordinanza ha riportato i capi di imputazione riguardanti numerosi soggetti, indagati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e c) per avere posto in essere una lottizzazione abusiva di natura sostanziale, realizzata, in sintesi, attraverso una serie di violazioni di carattere generale degli strumenti urbanistici vigenti ed una serie di violazioni relative ai singoli lotti, che avevano comportato il superamento del limite stabilito dallo strumento urbanistico nel rapporto tra uso artigianale ed uso abitativo dei singoli immobili, nonché per avere realizzato manufatti in violazione della pianificazione vigente ed in totale difformità del titolo.
L'ordinanza ha riportato, poi, l'esposizione fattuale contenuta nel provvedimento del G.I.P. e, per l'effetto, analiticamente le risultanze e conclusioni della perizia espletata in sede di incidente probatorio, afferenti a profili di illegittimità del piano di lottizzazione, che riguardavano la distanza delle costruzioni dalla linea ferroviaria, il mancato coinvolgimento nella lottizzazione delle Ferrovie dello Stato, violazioni di legge in relazione alla percentuale destinata ad uso abitativo e alla riserva di spazi a parcheggi. Ulteriori profili di illegittimità erano stati inoltre rilevati con riferimento alla successiva variante del piano di lottizzazione approvato dal consiglio comunale di Giovinazzo per il mutamento di destinazione d'uso degli immobili da artigianale a residenziale, evidenziata da una serie di rilievi tecnici afferenti alle costruzioni.
L'ordinanza ha respinto l'eccezione di intervenuta perenzione del provvedimento di sequestro, per non essere stata emessa l'ordinanza del tribunale del riesame entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, nonché le deduzioni difensive con le quali il ricorrente aveva sostenuto la propria estraneità alle indagini in corso, anche in quanto terzo acquirente degli immobili, e fatto rilevare che questi ultimi non risultavano neppure aver formato oggetto di indagine. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Amato Michele, nella qualità di legale rappresentante della GRAMCO S.r.l., che la denuncia per difetto assoluto di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente censura in primo luogo l'omessa pronuncia dell'ordinanza impugnata in ordine alla eccezione di perenzione dell'efficacia del sequestro, per non aver provveduto il tribunale del riesame entro il termine stabilito dal combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. Nel prosieguo si reiterano le deduzioni con le quali si era sostenuta la inesistenza del titolo custodiate reale nei confronti della GRAMCO S.r.l.. Si osserva che detta società è proprietaria dei lotti A/3 e A/15, che non vengono menzionati nell'ordinanza quale oggetto di indagine, così come non risulta indagato l'Architetto Amato. Si osserva inoltre che i lotti sottoposti alla misura cautelare sono stati ultimati in ogni loro parte comprese le rifiniture.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva che il Tribunale ha esaminato l'eccezione di perdita di efficacia del sequestro, ai sensi dell'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 10, e l'ha respinta con motivazione giuridicamente corretta, osservando che il termine di dieci giorni, entro il quale deve intervenire la pronuncia da parte del giudice del riesame, decorre dalla data in cui pervengono al tribunale gli atti chiesti al G.I.P.; che nel caso in esame tali atti sono pervenuti definitivamente il 4.11.2010 con la conseguente tempestività del provvedimento emesso. Dal verbale di udienza in data 4.11.2010 emerge, infatti, che la stessa difesa del ricorrente ha dato atto che solo in detta data, con il deposito della relazione del ct. del P.M., poteva definirsi completa la trasmissione degli atti al tribunale del riesame. Pertanto, da tale data è decorso il termine per provvedere, con la conseguente tempestività dell'ordinanza emessa il successivo 11 novembre.
Il motivo di gravame in ordine all'effettivo sequestro dei lotti citati in ricorso appare, invece, fondato.
L'ordinanza impugnata ha affermato sul punto che il decreto di sequestro emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari ha riguardato l'intera maglia D1.1 inglobante il piano di lottizzazione in contrada "Zurlo-De Venuto" in agro di Giovinazzo (parte iniziale dell'ordinanza e punto 2.2.).
Orbene, tale affermazione contrasta con il dispositivo del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., avendo ad oggetto tale dispositivo il sequestro "delle aree in cui sono state realizzate le opere descritte nei capi di imputazione e delle opere stesse".
Il provvedimento di sequestro, alla luce di quanto concretamente in esso disposto, non appare estensibile ad aree diverse da quelle sulle quali sono state realizzate le opere indicate nei capi di imputazione o ad opere diverse, a nulla rilevando per quanto riguarda la misura cautelare effettivamente disposta, la suscettibilità di confisca dell'intera area interessata dalla lottizzazione abusiva (sez. 3^, 22.3.2005 n. 17424, Agenzia Demanio in proc. Matarrese ed altro, RV 231515), così come affermato nel provvedimento impugnato. L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi che precedono.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011