Cass. Sez. III n. 17825 del 11 maggio 2012 (Ud. 7 feb. 2012)
Pres. Squassoni Est. Amoroso Ric. Bellussi
Urbanistica. Limitazione della sanatoria ai soli reati urbanistici

Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria. Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica, o  in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25.2.2011 il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.I. e P.A. imputati: al capo a) del reato p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) per avere, in (OMISSIS), in concorso fra loro, eseguito in assenza o comunque in totale difformità del permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ex art. 142, lett. g), i seguenti interventi edilizi presso la località (OMISSIS) (NCU fg. 34, partt. 132, 128, 131, 134, 99): ampliamento di una pista sterrata esistente di circa metri due, con realizzazione di scarpate e riporti fino a metri quattro di altezza; esecuzione di un disboscamento per una superficie totale di circa mq 2200; al capo b) del reato p. e p. dall'art. 110 c.p., D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 in rel. L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c) per avere, in (OMISSIS), in concorso fra loro, eseguito, in assenza della prescritta autorizzazione della Autorità preposta alla tutela del vincolo, le opere di cui al capo a) della imputazione in zona paesaggisticamente vincolata; al capo c) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 734 c.p. per avere, in (OMISSIS), in concorso fra loro, distrutto od alterato le bellezze naturali di luoghi soggetti alla speciale protezione della Autorità con le opere di cui al capo precedente.

In particolare il tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto essere i reati ascritti a ciascuno di loro estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria.

2. Avverso questo pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deduce il Procuratore Generale ricorrente che il rilascio della concessione in sanatoria, ora permesso di costruire in sanatoria, estingue unicamente i reati previsti dalle norme urbanistiche, ma non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge e, in ogni caso, a tutela di altri interessi, come nel caso concreto, di beni paesaggistici.

In particolare - osserva il procuratore generale ricorrente - l'accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze naturali, che costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie criminosa prevista dall'art. 734 c.p., continua ad essere demandato, anche successivamente alle modifiche al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 apportate dalla L. n. 308 del 2004, al giudice penale, indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità paesaggistica da parte della autorità amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo all'elemento psicologico o alla gravità del reato.

2. Il ricorso è fondato.

Questa corte (Cass., Sez. 3, 3 luglio 2007 - 10 ottobre 2007, n. 37318) ha già affermato - e qui ribadisce - che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (v. anche Corte Cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327).

In precedenza Cass., sez. 3, 13 aprile 2005 - 20 maggio 2005, n. 19256, ha parimenti ritenuto che il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie (L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22), determina (art. 22, comma 3) l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva che la causa estintiva non è applicabile a altri reati che hanno una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'arti sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale (conf. Cass., sez. 3, 6 febbraio 2002 - 12 marzo 2002, n. 10172).

Va quindi ribadito che il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, come espressamente previsto al citato art. 22, comma 3, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.).

Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento limitatamente ai reati sub b) e sub c) con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub b) e sub c) con rinvio al tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012