Cass. Sez. III n. 47374 del 15 dicembre 2022 (CC 14 lug 2022)
Pres. Aceto Est. Reynaud Ric. Maglione
Urbanistica.Sequestro preventivo di opere costruite abusivamente
Nel caso di sequestro preventivo di opere costruite abusivamente la cui edificazione sia ultimata, l'obbligo di motivazione deve riguardare le conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio, ciò che può assumere carattere pregiudizievole anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 febbraio 2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo in relazione a dodici manufatti (undici unità abitative ed una unità adibita ad ufficio) realizzate in zona agricola da Alfonso Maglione, in assenza di permesso di costruire.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, deducendo, con il primo motivo, violazione della legge processuale e in particolare degli artt. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 104 e 113 disp. att. cod. proc. pen., per nullità ab origine del decreto di sequestro preventivo effettuato in via di urgenza da agenti di polizia giudiziaria piuttosto che, come invece prescritto, da un ufficiale di p.g.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza del periculum in mora, poiché l’aumento del carico urbanistico conseguente all’avvenuta costruzione dei manufatti abusivi, ritenuto sussistente dal Tribunale, sarebbe invece totalmente assente in quanto la particella su cui è stato realizzato l’abuso edilizio – non contestato sul piano oggettivo – pur qualificata come area agricola, sarebbe in realtà ubicata in un contesto altamente urbanizzato e munito di tutti i servizi. I manufatti - ultimati, occupati e di modeste dimensioni – risultano peraltro idonei ad ospitare un numero esiguo di persone.
4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata assunzione della prova circa l’effettiva sussistenza dell’aumento di carico urbanistico.
5. Il ricorso va dichiarato inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
5.1. In particolare, il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
Il pubblico ministero non ha proposto appello avverso il provvedimento di mancata convalida del sequestro preventivo operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, ma soltanto in relazione al rigetto della richiesta di adozione di decreto di sequestro preventivo, sicché sulla prima questione – alla quale si riferisce il motivo qui in esame – l’ordinanza impugnata non si è pronunciata, mentre il sequestro in via d’urgenza è stato definitivamente non convalidato. La questione posta, dunque, non rileva in questa sede, essendo principio consolidato che, pur in difetto dei presupposti per la convalida del sequestro preventivo emesso in via di urgenza, sia ben possibile per il giudice adottare su richiesta il decreto di sequestro (cfr. Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi e aa., Rv. 243249). La dedotta nullità del provvedimento d’urgenza, pertanto, non si riverbera sulla successiva adozione della misura cautelare reale.
5.2. Il secondo e il terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente poiché obiettivamente connessi – sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza e perché proposti per ragioni non consentite.
Non v’è dubbio che il periculum in mora richiesto per l’adozione del sequestro preventivo impeditivo debba presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, come questa Corte ha da tempo avuto modo di precisare con orientamento sempre ribadito (Sez. U., n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, Adelio, Rv. 200114; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778). Pertanto, spetta al giudice del merito cautelare compiere, con adeguata motivazione, un’attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale.
Nel caso di sequestro preventivo di opere costruite abusivamente la cui edificazione sia ultimata, l'obbligo di motivazione deve riguardare le conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812), ciò che può assumere carattere pregiudizievole anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Buono e a., Rv. 265195).
Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che i dodici manufatti abusivi, adibiti tutti a uso abitativo o di ufficio e con una consistenza complessiva di circa 600 mq., determinavano un notevole incremento di presenza umana con conseguente necessità di infrastrutture ed opere collettive di cui la zona agricola in questione è priva, donde la necessità d’impedirne l’utilizzo. L’unica contestazione mossa dal ricorrente, avendo riguardo a tale accertamento di fatto – non condiviso e ritenuto non provato – non può essere proposta in questa sede di legittimità e la conclusione argomentata nell’ordinanza impugnata appare, peraltro, di per sé non certo illogica tenendo conto della (non contestata) qualificazione meramente agricola della zona. In ogni caso, com’è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito – a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). E’ ben vero che la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), ma nella specie nessuna di tali ipotesi sussiste, né stata specificamente argomentata in ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2022.