Beni Ambientali.Diniego titolo abilitativo edilizio
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE PRIMA
Reg. Dec. 217/07
2057/89 Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2057 del 1989 proposto da proposto da Ranco s.r.l., in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’ Avvoca-to Ercole Romano, con domicilio eletto in
Milano, via Cornaggia 10 presso lo studio dell’Avv. Romano
contro
Comune di Ranco in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto in
Milano via Hoepli 3
Regione Lombardia, in persona del Presidente, rappresentato e difeso
dagli Avvocato Piera Pujatti , con domicilio eletto in Milano, via
Filzi 22
E nei confronti di
Associazione Italia Nostra
Associazione Amici della Terra, Comitato Amici di Ranco, Cricolo Angela
Associazione Legambiente, rappresentati e difesi
dall’Avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto in Milano
via Hoepli 3 interventori ad opponendum
per l’ottemperanza
alla sentenza n° 385 del 17-5-1985 del Tar Lombardia;
con la quale erano state annullate il diniego di concessione edilizia
alla Ranco s.r.l. e la delibera della Giunta Regionale n° 5970
del 1990;
visto il ricorso;
visto l’atto di costituzione delle amministrazioni resistenti;
visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla camera di consiglio del 7 giugno 2006 il relatore
referenda-rio Cecilia Altavista;
Uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale in
atti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Nel 1975 la società Ranco s.r.l. richiedeva il rilascio di
concessione edilizia per la realizzazione di un complesso immobiliare
nel territorio del Comune di Ranco. Il Comune, anche a seguito del
mutamento dello strumento urbanistico, respingeva tale domanda. Avverso
tale provvedimento e avverso la delibera regionale di approvazione del
piano regolatore sono stati proposti dalla Ranco s.r.l. i ricorsi
n° 932 del 1980 e 270 del 1981, definiti con la sentenza
n° 385 del 1985, di accoglimento dei due ricorsi, sentenza
successivamente confermata in appello. In tale sentenza veniva
affermato che in maniera illegittima il Comune aveva proceduto ad una
modifica dello strumento urbanistico in presenza di un piano di
lottizzazione.
Successivamente veniva proposto il presente ricorso n° 2057 del
1989 per l’ esecuzione del giudicato. In tale sede
è stato nominato un Commissario ad acta per la redazione di
un nuovo strumento urbani-stico. Peraltro il Commissario trasmetteva
gli atti alla Regione per l’approvazione. Con delibera della
giunta regionale n° 39033 del 16-7-1993 veniva respinta la
proposta di varante pervenuta dal Commissario ad acta.
Avverso tale delibera è stato proposto il ricorso n°
1333 del 1994. Ta-le ricorso veniva respinto con la sentenza di questo
Tribunale n° 1146 del 1995, annullata in sede di appello dal
Consiglio di Stato ( sentenza n° 2592 del 2000), che affermava
la illegittimità della delibera regionale in quanto il
Commissario ad acta avrebbe dovuto procedere anche alla fase di
competenza regionale .
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per revocazione il Comune di
Ranco, dichiarato inammissibile con sentenza n° 5589 del 2000;
avverso la quale è stato altresì proposto ricorso
per Cassazione dichirato inammissibile con sentenza n° 5730 del
2002.
A seguito di tali sentenze la società Ranco inviava
ulteriori diffide al Comune e alla Regione per l’esecuzione
del giudicato.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione
all’udienza del 7-6-2006.
DIRITTO
A seguito delle pronunce del Consiglio di Stato e
della Cassazione che si sono succedute, si deve provvedere
all’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n°
385 del 1985.
Tale sentenza ha affermato la illegittimità del diniego
delle concessio-ni edilizie e della variante allo strumento urbanistico
in presenza di un piano di lottizzazione.
Ne derivava l’obbligo per le Amministrazioni comunali e
regionali, entrambe gravate dall’obbligo di esecuzione del
giudicato, come af-fermato da questo Tribunale nel corso di tale
giudizio di ottemperanza, di procedere ad una nuova variante che
tenesse conto del piano di lottizzazione e al riesame della domanda di
concessione edilizia in base a quanto fissato dalla sentenza n°
385 e dalle successive pronunce adottate nel corso del giudizio di
ottemperanza; in particolare, dalla sentenza del Consiglio di Stato
n° 2592 del 2000 che ha affermato che il Commissario dovesse
procedere alla conclusione del procedimento di variante e al rilascio,
se conformi a tale varante, delle concessioni edilizie.
E’ evidente che tali adempimenti di esecuzione del giudicato
debbano essere compiuti alla luce delle disciplina urbanistica vigente
alla data di notifica della sentenza favorevole avvenuta il 7 marzo
1988.
Il principio di effettività e pienezza della tutela
giurisdizionale impone, infatti, che la situazione di fatto e di
diritto risultante dalla sentenza passata in giudicato debba
considerarsi insensibile agli eventi, an-che di natura normativa,
sopravvenuti;ne deriva che l'annullamento in sede giurisdizionale del
diniego di concessione edilizia comporti l'obbligo per il Comune di
riesaminare l'originaria domanda applicando la disciplina urbanistica
vigente al momento in cui la sentenza sia stata notificata o comunicata
in via amministrativa:
In proposito, è costantemente affermato il principio per cui
l'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione
edilizia comporta l'obbligo per il Comune di riesaminare l'originaria
domanda applicando la disciplina urbanistica vigente al momento in cui
la sentenza è stata notificata o comunicata in via
amministrativa, con la conse-guenza che se, da un lato, occorre tenere
conto dell'eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di
giudizio, dall'altro, sono inopponibili all'interessato le variazioni
dello strumento urbanistico sopravvenute alla notificazione o alla
comunicazione in via amministrativa della sentenza di annullamento
(cfr. in argomento, ex multis: Ad. Plenaria Cons. Stato 8 gennaio 1986
n. 1; Cons. Stato, V, 22 feb-braio 2002 n. 1079; T.A.R. Campania
Napoli, sez. II, 17 maggio 2004 n. 8803)
Peraltro nel caso di specie, il Commissario nella redazione della
variante aveva peraltro tenuto conto dei criteri di
compatibilità con la tutela paesistica, e tali criteri erano
stati ritenuti validi dalla sentenza del Consiglio di Stato n°
2592 del 2000, che ha affermato che il Commis-sario debba concludere il
procedimento di variante e rilasciare ove conformi le richieste
concessioni edilizie pur tenendo presente i contenuto prescrittivi
della tutela paesistica, anche se la Regione non aveva ancora attuato
tale tutela con il piano previsto dalla legge .
Poiché peraltro nel frattempo è intervenuta
l’approvazione del piano paesistico regionale, con delibera
n° VII/ 197 del 6 marzo 2001, il Commissario dovrà
valutare la possibilità di esecuzione alla luce del piano
paesistico.
Un giudicato che riconosca in capo ad un soggetto lo "jus aedificandi"
in relazione a sole norme urbanistico - edilizie, non è
opponibile nei confronti di una normativa sopravvenuta di carattere
paesistico - ambientale, preclusiva dell'edificazione.
Lo "ius aedificandi" non è un diritto soggettivo assoluto,
ma una facoltà soggetta a conformazione da parte di
normative preposte alla tu-tela di molteplici interessi generali, non
solo di carattere urbanistico-edilizio; con la conseguenza che tale
ius, se anche riconosciuto, in virtù di giudicato , a fronte
della normativa urbanistico-edilizia, non è nè
sussistente nè esercitabile, se non riconosciuto anche dalle
altre normative (a tutela del paesaggio e dell'ambiente, a tutela della
salute) che devono essere rispettate per l'attività di
edilizia privata. E con l'ulteriore conseguenza che a fronte di
giudicati che riconoscano lo "ius aedificandi" in relazione alle norme
urbanistico-edilizie, sono rilevanti, e preclusive della edificazione,
le sopravvenute normative di carattere paesistico-ambientale (Consiglio
Stato , sez. VI, 03 dicembre 2004 , n. 7843)
Deve pertanto provvedersi alla nomina di nuovo Commissario che
dovrà procedere, in base a quanto già elaborato
dal precedente Commissario alla conclusione delle procedure di
approvazione e adozione della variante al Piano regolatore di Ranco
rispetto alla zona oggetto del piano di lottizzazione con la
società Ranco, tenuto conto del piano paesistico
sopravvenuto, individuato nel direttore dell’ Ufficio
provinciale del territorio di Varese o in un funzionario da lui
delegato, che proceda a tali incombenti entro il termine di centoventi
giorni.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. I, nomina
per l’esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n°
385 un direttore dell’Ufficio provinciale del territorio di
Varese o un funzionario da lui delegato; assegna al Commissario il
termine di cento venti giorni dalla comunicazione della presente
sentenza.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 7 giugno
e del 5 luglio 2006, con l'intervento dei Magistrati:
Piermaria Piacentini - Presidente
Elena Quadri Primo Referendario
Cecilia Altavista - Referendario Est.
IL PRESIDENTE