Il conferimento dei rifiuti prodotti da attività edilizie presso i centri comunali di raccolta. Le novità introdotte dal recente Decreto – cd. “Economia circolare” – n. 116/2020
di Gaetano ALBORINO
1. Riferimenti normativi
Il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, recante l’attuazione della Direttiva UE 2018/851 cd. “Economia circolare”, vigente dallo scorso 26 settembre, ha radicalmente modificato la disciplina dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico dell’Ambiente), ed in particolare, per quanto qui rileva, quella riguardante la classificazione dei rifiuti.
L’articolo 184, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, nella nuova formulazione, stabilisce che sono rifiuti urbani quelli di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D. Lgs. n. 152/2006.
Il richiamato articolo 183, comma 1, lettera b-ter – disposizione di nuovo conio nel T.U. dell’Ambiente, entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 116/2020, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla nuova definizione di rifiuto urbano, unitamente agli allegati L-quater e L-quinquies - elenca i rifiuti urbani:
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i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
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i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
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i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
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i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
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i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
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i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
L’art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, anch’esso novellato, elenca i rifiuti speciali:
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i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
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i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 -bis;
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i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
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i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
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i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
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i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
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i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
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i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter;
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i veicoli fuori uso.
2. La classificazione dei rifiuti prodotti dalla attività di costruzione e demolizione
L’art. 183, comma 1, lett. b-quater del D. Lgs. n. 152/2006 definisce i rifiuti da costruzione e demolizione: “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione”.
I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, per espressa previsione dell’art. 184, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 152/20006, sono classificati come rifiuti speciali.
Sono, inoltre, rifiuti non pericolosi, salvo che contengano - ipotesi tutt’altro che rara - elementi come ad esempio amianto. In tal caso, dovranno classificarsi come rifiuti speciali pericolosi, contrassegnati con il codice C.E.R. 17 06 05*.
E sono espressamente esclusi dal novero dei rifiuti urbani - unitamente ai rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ai fanghi di depurazione e ai veicoli fuori uso - dall’articolo 183, comma 1, lett. b-sexies del D. Lgs. n. 152/2006, anch’esso introdotto nel T.U. dell’Ambiente dal D. Lgs. n. 116/2020, al pari del sopra citato art. 183, comma1, lett. b- quater.
Si tenga ulteriormente conto che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto due, del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nemmeno possono ritenersi simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L- quater alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 - nel quale, appunto, non sono ricompresi - prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, sempre alla Parte Quarta, del citato decreto.
3. Tipologie di rifiuti edili conferibili ai centri comunali ed intercomunali di raccolta
I centri di raccolta comunali ed intercomunali – come disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 – sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamenti per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani conferiti, in maniera differenziata, rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro d specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
L’allegato I punto 4 del sopra citato D.M., tra le tipologie di rifiuti elencate, conferibili ai centri di raccolta, ricomprende:
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miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 01 07);
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rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 09 04).
Se ed in quanto i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizioni sono espressamente esclusi dal campo dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b- sexies , possono gli stessi essere conferiti ai centri comunali ed intercomunali di raccolta?
4. La nota della Regione Veneto prot. n. 1168 del 10/12/2020. Raccolta di rifiuti inerti prodotti da utenze domestiche. Modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020
Anche se le tipologie di attività ricomprese al citato “punto b-sexies”, sono escluse a priori dalla definizione di rifiuto urbano, « appare chiaro che le disposizioni conseguenti, tra cui il controverso punto b-sexies dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, si riferiscano ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, e quindi ad attività d’impresa » .
A conferma di tanto - è ribadito nella nota della Regione Veneto prot. n. 1168 del 10/12/2020 - la direttiva UE 2018/851, al punto 11 delle premesse, precisa che sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te, effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE, nella versione in vigore il 4 luglio 2018.
Con il chiaro obiettivo di distinguere l’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti urbani, legata al produttore del rifiuto (attività economica o privato cittadino), dalla corretta attribuzione del codice EER, necessaria per un più efficace avvio ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.
Si ritiene che negli indirizzi comunitari si prenda atto del fatto che possono essere prodotti nel nucleo familiare, a seguito di piccole manutenzioni domestiche cd. fai da te, rifiuti che per caratteristiche intrinseche, sono riconducibili alla categoria dei rifiuti da costruzione e demolizione di cui al capitolo 17 dell’elenco europeo, distinguendosi tuttavia dai rifiuti da caratteristiche analoghe, prodotti però da attività d’impresa, che sono esclusi dalla nozione di rifiuto urbano.
Appare distinta, infatti, nella norma europea e nazionale, la definizione di rifiuto urbano e speciale rispetto al codice attribuito al rifiuto stesso ai sensi della Decisione della Commissione 2014/955/UE, per il corretto avvio a recupero o smaltimento.
Se è pur vero che l’elenco europeo dei rifiuti fornisce i capitolo secondo l’attività economica “di provenienza”, occorre rilevare, tuttavia, che la procedura di attribuzione del codice EER da parte di un produttore – amministrazione comunale, attività economica o stabilimento industriale – prevede l’esame di tutti i capitoli dell’elenco, andando ad individuare i codici a sei cifre più appropriati ai propri rifiuti, anche in capitoli diversi rispetto a quello riferito alla propria attività produttiva.
Si ritiene, pertanto, sempre nell’orientamento espresso dalla Regione Veneto, che i codici più appropriati per individuare i rifiuti inerti prodotti dal privato cittadino (utenza domestica), nell’ambito di piccoli lavori di manutenzione della propria abitazione, siano identificati da EER 17 01 07 e 17 09 04.
A riprova di ciò, si noti che il D.M. 8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, tra le tipologie previste per la raccolta di rifiuti urbani presso detti centri, annoverano i citati codici EER, appartenenti al capitolo 17, con la precisazione “solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione” .
Si aggiunga, infine, che il D. Lgs. n. 116/2020, all’art. 5, interviene anche sulla disciplina dei centri di raccolta, integrando il decreto ministeriale con ulteriori tre tipologie di rifiuti urbani (EER 20 01 99, EER 20 03 03, EER 20 03 01), senza però abrogare i sopra citati rifiuti inerti, prodotti da utenze domestiche.
5. La nota del M.A.T.T. prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021. Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche
Nella nota ministeriale in esame è preliminarmente precisato quanto segue: « per quanto concerne la definizione riportata all’articolo 183 comma 1, lettera b-sexies) “I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;” si specifica, che tali rifiuti si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa » .
La nota ministeriale richiama nelle premesse la Direttiva UE 2018/851, al punto 11 delle premesse, per cui: « Sebbene la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla Decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018 ».
In tal modo, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell’apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare.
Anche nell’interpretazione fornita dal Ministero, in linea con quella con quella già fornita dalla Regione Veneto, i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
6. Conclusioni
Riassumendo quanto evidenziato nelle circolari, sia quella della Regione Veneto, sia quella soprattutto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare: risulta necessario distinguere tra rifiuti speciali prodotti da attività d’impresa edile, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), e rifiuti inerti prodotti da piccole manutenzioni domestiche, tenendo, quindi, presente che solo questi ultimi rifiuti, generati in ambito domestico, direttamente dal conduttore o proprietario dell’abitazione, possono essere conferiti ad un centro comunale ed intercomunale di raccolta.
Può, dunque, agevolmente concludersi che la novella legislativa introdotta dal Decreto cd. “Economia circolare” – n. 116/2020, non abbia apportato alcun mutamento alla disciplina, come già delineata dal D.M. 8 aprile 2008, concernente il conferimento dei rifiuti prodotti da attività edilizie presso i centri comunali di raccolta.
E, pertanto, potranno continuare a conferirsi ai suddetti centri (solo) le seguenti tipologie di rifiuti edili, ricomprese nell’allegato I punto 4 del sopra citato D.M.:
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miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 01 07);
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rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 09 04).
In ragione di quanto esposto, non appare giustificata la sia pur paventata interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti “inerti” domestici, dovuta – come testualmente si legge nella sopra citata nota della Regione Veneto – « ad una frettolosa e superficiale lettura delle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 » .
Anzi, è opportuno evidenziare che allo scopo di prevenire abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti sul territorio di detti rifiuti, si conferma quale prerogativa essenziale per l’erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, la garanzia al cittadino del ritiro di tali rifiuti presso i centri di raccolta, ovvero con un servizio a domicilio.
Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione, nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), per i quali è fatto divieto di conferimento ad un centro comunale di raccolta.