Cass. Sez. III n. 33536 del 1 settembre 2009 (Cc. 10 giu. 2009)
Pres. De Maio Est. Sensini Ric. Tarallo
Urbanistica. Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, perché un intervento possa essere configurato quale restauro o risanamento conservativo, è necessario che non venga mutata la qualificazione tipologica del manufatto preesistente ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l’immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell’organismo edilizio. L’attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell’edificio, sia all’esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino della individualità originaria dell’immobile.
Pres. De Maio Est. Sensini Ric. Tarallo
Urbanistica. Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, perché un intervento possa essere configurato quale restauro o risanamento conservativo, è necessario che non venga mutata la qualificazione tipologica del manufatto preesistente ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l’immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell’organismo edilizio. L’attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell’edificio, sia all’esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino della individualità originaria dell’immobile.