Cass. Sez. III n. 18921 del 26 maggio 2026 (CC 29 gen 2026)
Pres. Gentili Rel. Zunica Ric. De Gregorio
Urbanistica. Errore percettivo nel ricorso straordinario e principio di proporzionalità della confisca
L'errore di fatto revocatorio ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata,. In tema di lottizzazione abusiva, non è ravvisabile tale errore qualora la confisca sia stata confermata sulla base dell'accertata inerzia dei soggetti interessati nell'esecuzione di un programma di demolizioni parziali, finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi in ottica di proporzionalità,. La mancata stipula formale di un "accordo sostitutivo" (ex art. 11 legge n. 241/1990) non assume rilievo decisivo se la necessità del programma di demolizioni emergeva già da precedenti atti dirigenziali e la ratio decidendi si fonda sulla condotta omissiva dei ricorrenti, che non hanno fornito prova di soluzioni alternative meno invasive della misura ablatoria.
RITENUTO IN FATTO
Giuseppe De Gregorio e Natale De Gregorio, tramite il loro comune difensore di fiducia e procuratore speciale, hanno proposto ricorso straordinario rispetto alla sentenza n. 11601 del 10 dicembre 2024, depositata il 24 marzo 2025, con cui la Quarta Sezione penale di questa Corte aveva rigettato i ricorsi per cassazione proposti nel loro interesse avverso la pronuncia della Corte di appello di Napoli del 30 maggio 2024; giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Terza Sezione penale con la sentenza n. 33093 del 10 marzo 2022, la Corte territoriale aveva confermato la statuizione della confisca urbanistica disposta in sede di merito nell’ambito del procedimento penale a carico degli imputati avente ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva, dichiarato estinto per prescrizione e contestato in ordine all’edificazione realizzata sine titulo nell’area della penisola sorrentina dove insiste il complesso turistico “Marecoccola”.,,
Con l’unico motivo di doglianza, la difesa deduce l’errore percettivo della decisione di legittimità, nella parte in cui ha ritenuto che la Corte di appello abbia valutato l’accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 che vincolava i coniugi De Gregorio a procedere alla demolizione entro un determinato periodo temporale, rilevandosi al riguardo che tale atto non è stato mai stipulato tra i ricorrenti e il Comune di Sorrento, per cui non esiste nel fascicolo processuale, il che spiega il motivo per cui l’accordo de quo non era stato allegato al ricorso. Il rilievo del difetto di autosufficienza dell’impugnazione non poteva ritenersi quindi pertinente, a ciò aggiungendosi che il motivo di ricorso censurava il travisamento di un atto diverso, ovvero della determina comunale del 14 novembre 2018 (che era stata allegata al ricorso), con cui il dirigente dr. Antonino Giammarino, recependo la proposta dell’ufficio antiabusivismo, impegnava il Comune di Sorrento alla futura sottoscrizione dell’accordo sostitutivo poi non più stipulato e dunque non esistente nella realtà fenomenica: si sarebbe pertanto in presenza di un errore percettivo decisivo, perché incidente sulla valutazione della buona fede dei ricorrenti, i quali, ben prima di formalizzare l’accordo con il Comune di Sorrento, avevano provveduto spontaneamente a iniziare le opere di demolizione.,,
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
In via preliminare, si impone una breve sintesi dei fatti di causa sottesi alla sentenza n. 11601/2025 della Quarta Sezione penale di questa Corte. Dunque, con la decisione resa il 30 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli, nel confermare la statuizione della confisca urbanistica già disposta in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, in relazione al reato di lottizzazione abusiva (nelle more dichiarato prescritto), ha ritenuto rispettato il principio di proporzionalità della misura ablatoria, in tal senso colmando la relativa lacuna argomentativa che era stata censurata dalla sentenza n. 33093/2022 resa il 1° marzo 2022 da questa Sezione della Corte di cassazione (sentenza questa con la quale è stata invece ribadita la configurabilità del reato di lottizzazione). I giudici del rinvio, in particolare, hanno evidenziato che, pur dovendosi considerare la confisca l’extrema ratio, prospettabile solo in mancanza di rimedi meno invasivi e parimenti in grado di tutelare l’interesse pubblico al ripristino della legalità, tuttavia nel caso di specie l’alternativa meno impattante della demolizione parziale delle opere a cura e spese degli imputati non era praticabile, in quanto non era stata eseguita per una condotta inottemperante degli stessi interessati: questi ultimi, infatti, pur essendosi inizialmente attivati allo scopo di procedere a demolizioni parziali in grado di assicurare la remissione in pristino dello stato dei luoghi, tuttavia non hanno dato concreta attuazione ai loro propositi, in particolare non dando seguito all’accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 con il Comune di Sorrento. In virtù di tale accordo, siglato nel 2018, era stato individuato un dettagliato programma di demolizioni di quattro fabbricati, della piscina, dei parcheggi e del sentiero, essendosi prevista una decadenza di sei mesi dal giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo: orbene, dopo la demolizione del primo manufatto, non risultava che si fosse proceduto alle ulteriori demolizioni previste, per cui è stata ritenuta integrata dai giudici di appello non solo la perdita di efficacia dell’accordo per decadenza, ma anche la condotta imprudente delle parti interessate ostativa al perseguimento di soluzioni alternative alla confisca dell’intera area interessata dalla lottizzazione, per cui tale misura ablatoria è stata ritenuta proporzionata.,,,,
1.1. Ciò posto, la Quarta Sezione penale ha ritenuto legittima l’impostazione della Corte territoriale, evidenziando (a pagina 8 della sentenza n. 11601/2025) che la parte ricorrente, nel lamentare il travisamento della determina dirigenziale del 14 novembre 2018, si era sottratta a uno degli oneri sottesi alla dimostrazione del vizio di travisamento della prova, non avendo prodotto, anche in violazione del necessario canone dell’autosufficienza, il testo dell’accordo sostitutivo, al fine di consentire alla Corte di ricostruire l’effettiva scansione temporale degli obblighi dallo stesso discendenti e la conseguente sussistenza di un errore interpretativo cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell’interpretazione del suo contenuto.,
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi è spazio per l’accoglimento dei ricorsi straordinari, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29240 del 25/06/2018, Rv. 273193 e Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145), secondo cui l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Alla stregua di tale principio, deve osservarsi che nel caso di specie non appare ravvisabile alcun errore percettivo rilevante in questa sede, posto che la decisione impugnata si è limitata a recepire una valutazione di fatto già legittimamente compiuta dalla Corte territoriale circa la mancata esecuzione da parte dei ricorrenti delle demolizioni parziali, unica alternativa esperibile, nell’ottica del principio di proporzionalità, per scongiurare la confisca urbanistica (dovendosi ribadire che il giudizio sulla configurabilità della lottizzazione abusiva si era già cristallizzato). Ora, la circostanza che non si sia pervenuti alla stipula dell’accordo sostitutivo tra le parti e il Comune di Sorrento non è di per sé dirimente, atteso che nella determina del 14 novembre 2018 a firma del dr. Antonino Giammarino, dirigente del Comune di Sorrento, era chiaramente specificato, dopo un ampio excursus dell’iter amministrativo della vicenda, che la definizione della complessa pratica riguardante gli abusi edilizi che hanno interessato l’area in esame era subordinata all’esecuzione di un dettagliato programma di demolizioni/remissioni in pristino. Dunque, tanto nel giudizio di rinvio, quanto nel successivo giudizio di legittimità (oltre che in questa sede), i ricorrenti, invece di limitarsi a rimarcare il dato della mancata stipula dell’accordo sostitutivo evocato nella determina dirigenziale, avrebbero dovuto illustrare specificamente le ragioni per le quali non è stata data completa attuazione al dettagliato programma di demolizioni/remissioni in pristino elaborato dal Comune, programma la cui concreta realizzazione evidentemente presupponeva l’iniziativa dei privati interessati a evitare la confisca, soprattutto nell’ottica dei concomitanti procedimenti giudiziari tendenti ad accertare l’eventuale condotta imprudente dei ricorrenti ai fini della verifica del rispetto del principio di proporzionalità della confisca. Deve dunque escludersi che la Quarta Sezione sia incorsa in un errore percettivo, in quanto la ratio decidendi sostanziale della decisione di cui si discute, al di là del rilievo formale della mancata allegazione dell’accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 (passaggio solo intermedio della procedura), è stata fondata legittimamente sulla condivisione del percorso argomentativo della pronuncia della Corte di appello che a sua volta, in maniera pertinente, aveva stigmatizzato, nel perimetro delle valutazioni ad essa demandate, la colpevole inerzia dei De Gregorio nell’esecuzione del programma di demolizioni definito dal Comune, tema questo che non ha trovato adeguata smentita da parte dei ricorrenti in sede sia di merito che di legittimità.,,,,,,
In conclusione, stante l’infondatezza della doglianza proposta, gli odierni ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29.01.2026




