Cass. Sez. III n. 11878 del 26 marzo 2010 (Cc 25 feb. 2010)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Lancellotti ed altri
Urbanistica. Sgombero di immobile sequestrato e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

L’esecuzione del provvedimento di sgombero di immobile sottoposto a sequestro per lottizzazione abusiva disposto dal PM non incide in modo inammissibile su valori, quali la tutela dell’infanzia, il diritto all’istruzione ed all’unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo poiché tali diritti trovano un limite, come espressamente previsto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nelle previsioni normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla repressione dei reali.

 


UDIENZA del 25.02.2010

SENTENZA N. 334

REG. GENERALE N. 10090/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori:


Dott. Ernesto Lupo                     Presidente

Agostino Cordova               Consigliere
Alfredo Maria Lombardi               "
Luigi Marini                                "

Giulio Sarno                               "


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sul ricorso proposto dall'Avv. Amedeo Valanzuolo, difensore di fiducia di Lancellotti Elvira, n. a Napoli il xx.xx.xxxx, Carrella Giovanna, n. a Napoli il xx.xx.xxxx, e Simeoli Vincenzo, n. a Napoli il xx.xx.xxxx, avverso l'ordinanza in data 22.12.2008 del G.I.P. dei Tribunale di Napoli, con la quale è stato respinto l'incidente di esecuzione proposto dai predetti ricorrenti avverso l'ordine di sgombero di un immobile emesso dal P.M..


- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;


CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO


Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Lancellotti Elvira, Carrella Giovanna, e Simeoli Vincenzo, avverso l'ordine, emesso dal P.M., di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo.


Nell'ordinanza si osserva che il provvedimento di sequestro ha ad oggetto sia i terreni che gli immobili ivi esistenti, essendo finalizzato alla confisca obbligatoria in relazione al reato di lottizzazione abusiva; che l'ordine di sgombero emesso dal P.M. attiene alle modalità di esecuzione del provvedimento demandata a detto organo ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p..


Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli istanti, che la denuncia per violazione di legge con due motivi di gravame.


Con il primo mezzo di annullamento si denuncia l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad altri organi.


Si deduce, in sintesi, che il sequestro preventivo delle aree lottizzate non si estende agli immobili che insistono sulle medesime e, pertanto, l'esecuzione disposta dal P.M. non poteva inerire a beni non inclusi nel provvedimento cautelare; che inoltre il giudice dell'esecuzione non poteva estendere il sequestro ad immobili non inclusi nel provvedimento, avendo in tal modo esercitato il proprio potere ultra petitum, in quanto lo sgombero costituisce una mera modalità esecutiva del sequestro.


Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza assoluta di motivazione e violazione degli art 7 ed 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.


Si deduce che l'immobile di cui si tratta aveva già formato oggetto di dissequestro ed erano in corso le procedure amministrative volte alla regolarizzazione dell'abuso edilizio per il quale era stato originariamente sequestrato; che a seguito del dissequestro detto immobile è abitato da circa tre anni da Carrella Giovanna, figlia di Lancellotti Elvira, con il proprio nucleo familiare; che l'esecuzione dello sgombero viene ad incidere in modo inammissibile su valori, quali la tutela dell'infanzia, il diritto all'istruzione ed all'unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.


Con memoria depositata il 18.11.2009 i ricorrenti hanno replicato alle deduzioni del F.G. con le quali si formulavano rilievi in ordine all'ammissibilità del ricorso.


Il ricorso non è fondato.


Preliminarmente la Corte osserva che il ricorso non è stato proposto avverso il provvedimento di sgombero emesso dal P.M., che, in quanto atto esecutivo, di natura non giurisdizionale, non è ricorribile per cassazione, bensì avverso il provvedimento del G.I.P., quale giudice dell'esecuzione della misura cautelare, ed è, pertanto, impugnabile ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p..


Il ricorso è, però, infondato.


Al giudice dell'esecuzione è attribuita dall'art. 665 c.p.p. la competenza ad interpretare il titolo esecutivo ed a renderne espliciti il contenuto ed i limiti, ricavando dallo stesso tutti gli elementi necessari ai fini esecutivi, nonché a risolvere ogni questione che insorga in ordine alla sua esecuzione. (cfr. sez. I, 199000367, Scaglione, RV 183652; sez. III, 199701377, P.G. in proc. Piletti, RV 208210; sez. III, 199901140, P.M: in proc. Mundo, RV 213752).
Orbene, l'interpretazione del provvedimento di sequestro preventivo, disposto in relazione ad un reato di lottizzazione abusiva, nel senso che il sequestro delle aree debba intendersi riferito sia ai terreni che ai fabbricati che su esso insistono e che, peraltro, costituiscono oggetto materiale della commissione del reato, si palesa non solo logica, ma altresì coerente con i principi di diritto che regolano la proprietà immobiliare.

Non è, pertanto, ravvisabile nella pronuncia il vizio di ultrapetizione denunciato, avendo l'ordinanza natura meramente interpretativa del titolo esecutivo.


E' altresì infondato il secondo mezzo di annullamento.


I diritti invocati dai ricorrenti trovano un limite, come espressamente previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nelle previsioni normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla repressione dei reati.


Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dei 25.2.2010.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  26 MAR. 2010