 Cass. Sez. III n. 11878 del 26 marzo 2010 (Cc 25 feb. 2010)
Cass. Sez. III n. 11878 del 26 marzo 2010 (Cc 25 feb. 2010)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Lancellotti ed altri
Urbanistica. Sgombero di immobile sequestrato e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
L’esecuzione del provvedimento di sgombero di immobile sottoposto a sequestro per lottizzazione abusiva disposto dal PM non incide in modo inammissibile su valori, quali la tutela dell’infanzia, il diritto all’istruzione ed all’unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo poiché tali diritti trovano un limite, come espressamente previsto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nelle previsioni normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla repressione dei reali.
 UDIENZA del 25.02.2010
SENTENZA N. 334
REG. GENERALE N. 10090/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli  Ill.mi  Signori:
 Dott. Ernesto Lupo                      Presidente
Agostino Cordova                Consigliere 
 Alfredo Maria Lombardi                "
 Luigi Marini                                 "
Giulio Sarno "
 ha pronunciato la seguente:
 SENTENZA
 Sul ricorso proposto dall'Avv. Amedeo Valanzuolo, difensore di fiducia  di  Lancellotti Elvira, n. a Napoli il xx.xx.xxxx, Carrella Giovanna, n. a  Napoli il  xx.xx.xxxx, e Simeoli Vincenzo, n. a Napoli il xx.xx.xxxx, avverso  l'ordinanza  in data 22.12.2008 del G.I.P. dei Tribunale di Napoli, con la quale è  stato  respinto l'incidente di esecuzione proposto dai predetti ricorrenti  avverso  l'ordine di sgombero di un immobile emesso dal P.M..
 - Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
 - Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
 - Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale,  Dott.  Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha  rigettato  l'incidente di esecuzione proposto da Lancellotti Elvira, Carrella  Giovanna, e  Simeoli Vincenzo, avverso l'ordine, emesso dal P.M., di sgombero di un  immobile  oggetto di sequestro preventivo.
 Nell'ordinanza si osserva che il provvedimento di sequestro ha ad  oggetto sia i  terreni che gli immobili ivi esistenti, essendo finalizzato alla  confisca  obbligatoria in relazione al reato di lottizzazione abusiva; che  l'ordine di  sgombero emesso dal P.M. attiene alle modalità di esecuzione del  provvedimento  demandata a detto organo ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p..
 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli istanti, che  la  denuncia per violazione di legge con due motivi di gravame.
 Con il primo mezzo di annullamento si denuncia l'esercizio da parte del  giudice  di una potestà riservata ad altri organi.
 Si deduce, in sintesi, che il sequestro preventivo delle aree lottizzate  non si  estende agli immobili che insistono sulle medesime e, pertanto,  l'esecuzione  disposta dal P.M. non poteva inerire a beni non inclusi nel  provvedimento  cautelare; che inoltre il giudice dell'esecuzione non poteva estendere  il  sequestro ad immobili non inclusi nel provvedimento, avendo in tal modo  esercitato il proprio potere ultra petitum, in quanto lo sgombero   costituisce una mera modalità esecutiva del sequestro.
 Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza assoluta di  motivazione  e violazione degli art 7 ed 8 della Convenzione Europea dei diritti  dell'uomo.
 Si deduce che l'immobile di cui si tratta aveva già formato oggetto di  dissequestro ed erano in corso le procedure amministrative volte alla  regolarizzazione dell'abuso edilizio per il quale era stato  originariamente  sequestrato; che a seguito del dissequestro detto immobile è abitato da  circa  tre anni da Carrella Giovanna, figlia di Lancellotti Elvira, con il  proprio  nucleo familiare; che l'esecuzione dello sgombero viene ad incidere in  modo  inammissibile su valori, quali la tutela dell'infanzia, il diritto  all'istruzione ed all'unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione  che  dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
 Con memoria depositata il 18.11.2009 i ricorrenti hanno replicato alle  deduzioni  del F.G. con le quali si formulavano rilievi in ordine all'ammissibilità  del  ricorso.
 Il ricorso non è fondato.
 Preliminarmente la Corte osserva che il ricorso non è stato proposto  avverso il  provvedimento di sgombero emesso dal P.M., che, in quanto atto  esecutivo, di  natura non giurisdizionale, non è ricorribile per cassazione, bensì  avverso il  provvedimento del G.I.P., quale giudice dell'esecuzione della misura  cautelare,  ed è, pertanto, impugnabile ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p..
 Il ricorso è, però, infondato.
 Al giudice dell'esecuzione è attribuita dall'art. 665 c.p.p. la  competenza ad  interpretare il titolo esecutivo ed a renderne espliciti il contenuto ed  i  limiti, ricavando dallo stesso tutti gli elementi necessari ai fini  esecutivi,  nonché a risolvere ogni questione che insorga in ordine alla sua  esecuzione.  (cfr. sez. I, 199000367, Scaglione, RV 183652; sez. III, 199701377, P.G.  in  proc. Piletti, RV 208210; sez. III, 199901140, P.M: in proc. Mundo, RV  213752).
 Orbene, l'interpretazione del provvedimento di sequestro preventivo,  disposto in  relazione ad un reato di lottizzazione abusiva, nel senso che il  sequestro delle  aree debba intendersi riferito sia ai terreni che ai fabbricati che su  esso  insistono e che, peraltro, costituiscono oggetto materiale della  commissione del  reato, si palesa non solo logica, ma altresì coerente con i principi di  diritto  che regolano la proprietà immobiliare.
Non è, pertanto, ravvisabile nella pronuncia il vizio di ultrapetizione denunciato, avendo l'ordinanza natura meramente interpretativa del titolo esecutivo.
 E' altresì infondato il secondo mezzo di annullamento.
 I diritti invocati dai ricorrenti trovano un limite, come espressamente  previsto  dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nelle  previsioni  normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla  repressione dei reati.
 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al  pagamento  delle spese processuali.
 P.Q.M.
 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle  spese  processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dei 25.2.2010.
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  26 MAR. 2010
 
                    




