Cass. Sez.
III sent. 33292 del 13 settembre 2005 (ud. 28 aprile 2005)
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Pescara
Urbanistica – Procedura di sanatoria ex articolo 36 T.U. edilizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 28/04/2005
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 878
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 44621/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PESCARA Severina, n. a Roma il 19.12.1965;
avverso la sentenza 8.4.2003 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo
Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio che ha
concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente
alle contravvenzioni, perché estinte per prescrizione.
Irrevocabilità
della sentenza stessa in quanto al delitto. Udito il difensore, avv.
SIRGIOVANNI Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.4.2003
la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 26.3.2002 del
Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato
la
responsabilità penale di Pescara Severina in ordine ai reati
di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, senza
la prescritta concessione edilizia, un manufatto in blocchetti di tufo
e cemento armato, delle dimensioni di mt. 10,40 x 5,40 - acc. in Roma,
via Prenestina Polense, fino al 17.1.2000);
- agli artt. 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971;
- all'art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei sigilli apposti al
manufatto abusivo) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche
prevalenti sull'aggravante contestata per il delitto, unificati i reati
nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva
condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa,
concedendo i doppi benefici di legge ed ordinando la demolizione delle
opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la
Pescara, la quale ha eccepito: - violazione di legge per la mancata
sospensione del procedimento penale, ex art. 22 della legge n. 47/1985,
in attesa della definizione dell'istanza di concessione in sanatoria
avanzata ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. L'art.
45, 1^
comma, del TU n. 380/2001 (allo stesso modo dell'art. 22 della legge n.
47/1985) dispone che - qualora venga richiesto l'accertamento di
conformità ai sensi dell'art. 36 dello stesso T.U.
(già art. 13 della
legge n. 47/1985) - "l'azione penale relativa alle violazioni edilizie
rimane sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti
amministrativi di sanatoria". La norma ricollega, dunque, la durata
della sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi
di sanatoria", limitandola temporalmente alla decisione degli organi
comunali sulla relativa domanda, manifestata anche nella forma del
silenzio-rifiuto prevista dal 4^ comma dell'art. 36 (vedi, tra le
decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^; 8.4.2004, n. 16706,
Brilla;
7.3.2003, n. 10640, Petrillo; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia. A tale
interpretazione ha aderito anche la Corte Costituzionale con la
sentenza n. 370/1988 e con l'ordinanza n. 247/2000). L'emissione del
provvedimento sospensivo, inoltre, resta pur sempre condizionata al
previo accertamento del giudice penale in ordine alla effettiva
sussistenza dei presupposti necessari per il conseguimento della
sanatoria (vedi Cass., Sez. 3^, 7.3.1997, n. 2256, Tesseri ed altro).
Deve ricordarsi, al riguardo, che - secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte Suprema - nell'ipotesi in cui il giudice di merito non
abbia sospeso, ex art. 45, 1^ comma, del T.U. n. 380/2001, il
procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U.,
non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione
normativa in
tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa
dell'imputato, poiché questi può far valere nei
successivi gradi di
giudizio l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva.
Nel
caso in esame non risulta rilasciata concessione in sanatoria a seguito
dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del
T.U. n.
380/2001; la relativa richiesta risulta presentata nell'anno 2002 e, ai
sensi del 3^ comma della norma medesima, non essendo intervenuta
pronuncia entro i 60 giorni successivi alla presentazione, la richiesta
medesima deve intendersi "rifiutata". L'Amministrazione comunale non ha
certamente perduto il potere di provvedere in merito all'istanza,
poiché questo può essere legittimamente
esercitato anche una volta
formatosi il silenzio- rifiuto, ma allo stato non si ravvisa la causa
estintiva del reato prevista dall'art. 45 del T.U. n. 380/2001 ne'
sussiste attualmente (come non sussisteva al momento della celebrazione
del giudizio di appello) alcun motivo di sospensione del procedimento.
2. I reati contravvenzionali, accertati fino al 17.1.2000, non sono
prescritti.
Il termine massimo prescrizionale (di anni quattro e
mesi sei, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen.) coinciderebbe
con il 17 7.2004.
Trattandosi, però, di opere abusive suscettibili
di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269,
convertito nella legge n. 326/2003, occorre computare
altresì (vedi
Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra) la sospensione di
cui all'art. 44 della legge n. 47/1985 (per la durata complessiva di
mesi 10, giorni 28; dal 2.10.2003 al 31.7.2004 e dall'11.11.2004 al
10.12.2004), che si verifica automaticamente per il solo fatto
dell'esistenza di un processo edilizio che concerna attività
edificatoria condonabile compiuta entro il 31 marzo 2003 ed ha la
funzione di consentire agli interessati di presentare la domanda di
condono edilizio;
Nella fattispecie concreta, inoltre, il processo
è rimasto effettivamente sospeso dal 3.12.2003 all'udienza
odierna. 3.
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere
delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione;
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2005