dai CEAG

Cass. Sez. III sent. 33292 del 13 settembre 2005 (ud. 28 aprile 2005)
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Pescara
Urbanistica – Procedura di sanatoria ex articolo 36 T.U. edilizia

La durata della sospensione del procedimento a seguito di presentazione di istanza di sanatoria è temporalmente limitata alla decisione degli organi comunali sulla domanda, manifestata anche attraverso il silenzio-rifiuto. Spetta al giudice penale la verifica della sussistenza dei presupposti per la sospensione. La mancata sospensione non comporta nullità non essendovi un’espressa previsione normativa e non determinandosi lesione dei diritti della difesa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 28/04/2005
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 878
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 44621/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PESCARA Severina, n. a Roma il 19.12.1965;
avverso la sentenza 8.4.2003 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni, perché estinte per prescrizione. Irrevocabilità della sentenza stessa in quanto al delitto. Udito il difensore, avv. SIRGIOVANNI Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.4.2003 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 26.3.2002 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di Pescara Severina in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, senza la prescritta concessione edilizia, un manufatto in blocchetti di tufo e cemento armato, delle dimensioni di mt. 10,40 x 5,40 - acc. in Roma, via Prenestina Polense, fino al 17.1.2000);
- agli artt. 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971;
- all'art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei sigilli apposti al manufatto abusivo) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata per il delitto, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa, concedendo i doppi benefici di legge ed ordinando la demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Pescara, la quale ha eccepito: - violazione di legge per la mancata sospensione del procedimento penale, ex art. 22 della legge n. 47/1985, in attesa della definizione dell'istanza di concessione in sanatoria avanzata ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. L'art. 45, 1^ comma, del TU n. 380/2001 (allo stesso modo dell'art. 22 della legge n. 47/1985) dispone che - qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 dello stesso T.U. (già art. 13 della legge n. 47/1985) - "l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria". La norma ricollega, dunque, la durata della sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi di sanatoria", limitandola temporalmente alla decisione degli organi comunali sulla relativa domanda, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto prevista dal 4^ comma dell'art. 36 (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^; 8.4.2004, n. 16706, Brilla; 7.3.2003, n. 10640, Petrillo; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia. A tale interpretazione ha aderito anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 370/1988 e con l'ordinanza n. 247/2000). L'emissione del provvedimento sospensivo, inoltre, resta pur sempre condizionata al previo accertamento del giudice penale in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il conseguimento della sanatoria (vedi Cass., Sez. 3^, 7.3.1997, n. 2256, Tesseri ed altro).
Deve ricordarsi, al riguardo, che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 45, 1^ comma, del T.U. n. 380/2001, il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U., non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva.
Nel caso in esame non risulta rilasciata concessione in sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del T.U. n. 380/2001; la relativa richiesta risulta presentata nell'anno 2002 e, ai sensi del 3^ comma della norma medesima, non essendo intervenuta pronuncia entro i 60 giorni successivi alla presentazione, la richiesta medesima deve intendersi "rifiutata". L'Amministrazione comunale non ha certamente perduto il potere di provvedere in merito all'istanza, poiché questo può essere legittimamente esercitato anche una volta formatosi il silenzio- rifiuto, ma allo stato non si ravvisa la causa estintiva del reato prevista dall'art. 45 del T.U. n. 380/2001 ne' sussiste attualmente (come non sussisteva al momento della celebrazione del giudizio di appello) alcun motivo di sospensione del procedimento. 2. I reati contravvenzionali, accertati fino al 17.1.2000, non sono prescritti.
Il termine massimo prescrizionale (di anni quattro e mesi sei, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen.) coinciderebbe con il 17 7.2004.
Trattandosi, però, di opere abusive suscettibili di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge n. 326/2003, occorre computare altresì (vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra) la sospensione di cui all'art. 44 della legge n. 47/1985 (per la durata complessiva di mesi 10, giorni 28; dal 2.10.2003 al 31.7.2004 e dall'11.11.2004 al 10.12.2004), che si verifica automaticamente per il solo fatto dell'esistenza di un processo edilizio che concerna attività edificatoria condonabile compiuta entro il 31 marzo 2003 ed ha la funzione di consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio;
Nella fattispecie concreta, inoltre, il processo è rimasto effettivamente sospeso dal 3.12.2003 all'udienza odierna. 3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione;
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2005