SEZ. 3 SENT. 37493 DEL 02/10/2003 (CC.10/06/2003) RV. 226316
PRES. Toriello F REL. Onorato P COD.PAR.368
IMP. P.M. in proc. Soluri e altri PM. (Conf.) Passacantando G
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Piani urbanistici - Momento di rilevanza ai fini penali - Individuazione - Periodo di salvaguardia - Adozione del piano - Sufficienza.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380 ART. 44
In materia urbanistica, a seguito della adozione dei piani urbanistici,
ovvero dal momento in cui l'organo amministrativo competente delibera formalmente il piano e lo pubblicizza, onde consentire la presentazione delle
osservazione da parte dei soggetti interessati, entrano in vigore le misure di salvaguardia, con lo scopo di impedire che antecedentemente alla
approvazione del piano vengano eseguiti interventi che compromettano gli assetti
territoriali previsti dal piano stesso, cosi' che integrano la violazione dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora art. 44 del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) gli interventi posti in essere dopo la adozione ed
antecedentemente alla approvazione del piano ed eseguiti in contrasto con le misure di salvaguardia
Fonte CED Cassazione