Cass. Sez. III n. 41884 del 10 novembre 2008 (Cc 9 ott. 2008)
Pres. Lupo Est. Gentile Ric. Civita
Urbanistica. Ordine di sospensione lavori.

In tema di reati edilizi, l\'illiceità della condotta consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l\'ordinanza comunale di sospensione non viene meno per il fatto che non siano adottati, nei termini, i conseguenti provvedimenti repressivi di legge.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 998
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 18436/2008
ha pronunciato la seguente: 24359/2008

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Civita Franco, nato il 15/07/1931;
Avverso Ordinanza Tribunale di Salerno, emessa il 12/12/07;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. D\'Ambrosio Vito che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Palombi Elio, difensore di fiducia del ricorrente Civita Franco.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza depositata il 12/12/07 - provvedendo sull\'appello proposto avverso l\'ordinanza del Gip sede in data 08/10/07, con la quale veniva rigettata la richiesta di dissequestro del cantiere edile ubicato nell\'area sita in località Piscina del Comune di Bellizzi, già sottoposto a sequestro preventivo con provvedimento del Gup in data 28/04/07 - respingeva il gravame.
L\'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
1. che nella fattispecie era venuto meno il fumus commissi delicti, relativo all\'ipotizzato reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (capo i) della rubrica).
Tale contravvenzione costituiva l\'unica imputazione (a fronte dei molteplici capi contestati) ritenuta valida nella fattispecie de qua e posta a fondamento del sequestro preventivo disposto con provvedimento del Gip in data 28/04/07 (il tutto come affermato dal Tribunale del Riesame di Salerno con ordinanza del 14/05/07). Invero, sia l\'originaria ordinanza di sospensione dei lavori emessa, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 27, il 16/03/07, sia quella successiva disposta in data 04/05/07, avevano perso di efficacia, essendo decorso inutilmente il prescritto termine di gg. 45, senza che fossero emersi i provvedimenti repressivi definitivi;
2. che, comunque, era venuta meno l\'attualità del periculum in mora, poiché, con la cessazione dell\'efficacia delle citate ordinanze di sospensione dei lavori, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 27, ultimo comma, , gli stessi lavori edili potevano proseguire legittimamente. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, nell\'udienza camerale del 09/10/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione al presente procedimento di quello recante il n 24359/08, avente per oggetto l\'impugnazione della medesima ordinanza de qua.
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. In data 15/03/07 il Gup del Tribunale di Salerno convalidava il sequestro preventivo di urgenza disposto dal locale PM con provvedimento del 10/03/07 e contestuale autonomo decreto di sequestro preventivo; il tutto in riferimento al cantiere edile realizzato nell\'area sita in località Piscina del Comune di Bellizzi, individuata come in atti ed in relazione ai reati di cui agli artt. 323, 479 e 734 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).
Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 02/04/07, accoglieva il riesame presentato dall\'interessato, Civita Franco, annullando il predetto decreto di sequestro preventivo. In data 28/04/07, il Gip emetteva nuovo decreto di sequestro preventivo in relazione a tre nuovi capi di imputazione attinente ai reati di cui all\'art. 479 c.p.; D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), art. 734 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).
Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 14/05/07, da un lato accoglieva parzialmente l\'istanza di riesame in relazione ai reati di cui all\'art. 479 c.p., art. 734 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), con conseguente annullamento del citato decreto di sequestro preventivo quanto alle predette contestazioni; dall\'altro confermava il provvedimento limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), u.p., (capo i) della rubrica), commesso in Bellizzi il 23/04/07. Al Civita, mediante le predette imputazioni sub i); veniva contestato di aver proseguito i lavori di realizzazione dell\'impianto di recupero di rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione, nonostante che in data 20/03/07 gli fosse stato notificata l\'ordinanza di sospensione ad horas dei lavori medesimi.
Il Gup in sede, con ordinanza dell\'08/10/07, rigettava la richiesta di revoca del sequestro disposto con provvedimento del 28/04/07. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 12/12/07, rigettava l\'appello, ex art. 322 bis c.p.p., avanzato da Civita Franco, che proponeva l\'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che le censure dedotte nel ricorso vanno accolte limitatamente alla permanenza attuale del periculum in mora. Per quanto attiene al fumus commissi delicti di cui all\'ipotizzato reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b), si rileva che lo stesso sussisteva all\'epoca del sequestro de quo.
Invero - allo stato degli atti - è stato accertato che il Civita, nonostante gli fosse stata notificata l\'ordinanza comunale di sospensione dei lavori edili (emessa il 16/03/07 D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 27, comma 3), aveva proseguito i lavori, concretizzando così la fattispecie criminosa ascrittagli al capo i). Detta fattispecie - consumata per intero nei suoi elementi costitutivi all\'epoca del sequestro preventivo disposto il 28/04/07 - non era di certo venuta meno per il fatto che non erano stati emessi i provvedimenti repressivi definitivi nel prescritto termine di gg. 45 (previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, comma 3) ne\' dopo l\'emissione dell\'originaria ordinanza di sospensione del 16/03/07, nè dopo la successiva ordinanza di sospensione dei lavori emessa il 04/05/07.
L\'emissione dei provvedimenti definitivi regressiva costituisce evento successivo ed esterno alla condotta criminosa prevista e punita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), u.p., che si realizza per intero per il solo fatto di proseguire i lavori edili nonostante l\'ordinanza comunale di sospensione degli stessi. Tanto ritenuto sulla sussistenza e permanenza del fumus commissi delicti, va subito affermato che è fondata, invece, la censura attinente alla sussistenza attuale del periculum in mora. TI Tribunale ha individuato l\'attualità delle esigenze cautelari nella necessità tuttora sussistente di evitare che fossero eseguiti e proseguiti i lavori edili sospesi in assenza della preventiva autorizzazione paesistica-ambientale, poiché gli stessi (lavori) ricadevano nell\'ambito della fascia di pertinenza del Torrente Vellemonio, sottoposto a tutela D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 142, comma 1, lett. c).
Trattasi di motivazione errata in diritto, perché pertinenti a fattispecie criminosa D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 diversa da quella contestata al citato capo 1 e posta a fondamento del sequestro preventivo disposto il 28/04/07.
L\'ordinanza impugnata, pertanto, in riferimento al punto de quo presenta vizi della motivazione - costituente errores in procedendo, ex art. 606 c.p.p., lett. c) - così radicali da rendere l\'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, si da rendere non comprensibile l\'iter logico seguito dal giudice (vedi sul punto Cass. Sez. Unite Sent. n. 25932 del 26/06/08, rv 239692).
Va annullata, pertanto, l\'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 12/12/07, con rinvio a detto ufficio per un nuovo esame. P.Q.M.
La Corte, riunisce al presente ricorso, il ricorso n. 24359/08. Annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2008