SEZ. 3 SENT. 25738 DEL 13/06/2003 (CC.09/04/2003) RV. 225472
PRES. Savignano G REL. Squassoni C COD.PAR.368
IMP. Lattari PM. (Conf.) Di Zenzo C
538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Poteri regolamentari della regio ne - Mutamento di destinazione d'uso - All'interno degli stessi
rag gruppamenti - Concessione edilizia - Necessita' - Esclusione.
L. DEL 23/12/1996 NUM. 662 ART. 2 COMMA 60 *COST.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380
In materia edilizia, compete alle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, modificativo dell'art. 25 della
legge 28 febbraio 1985 n. 47, stabilire quali mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, connessi o meno a trasformazioni fisiche,
siano escluse dal regime concessorio (ora permesso di costruire) e subordinate a semplice autorizzazione, purche' le previsioni regionali tengano
conto delle disposizioni di principio poste dallo Stato. (In applicazione di
tale principio risulta legittima la sottoposizione alla denuncia di inizio
attivita', prevista dalla legge Regione Calabria n. 19 del 2002, dei mutamenti di destinazione d'uso che intervengono all'interno degli stessi rag-
gruppamenti).
Fonte CED Cassazione