Nuova pagina 2

Sez. 3, Sentenzan. 33259 del 03/08/2004 (Cc. 11/06/2004 n.00792 ) Rv. 229009
Presidente: Savignano G. Estensore: Zumbo A. Imputato: Pietrosanto. P.M. Passacantando G. (Diff.)
(Rigetta, Trib. Latina, 5 marzo 2004).
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Pendenza della procedura di condono edilizio - Sequestro preventivo del manufatto - Possibilità - Fondamento.
CON MOTIVAZIONE

Nuova pagina 1

Massima (Fonte CED Cassazioone)
La sospensione del procedimento penale a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio, regolato dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, non determina la impossibilità per il giudice di disporre la misura cautelare del sequestro preventivo, atteso che può permanere la necessità di impedire la prosecuzione del comportamento illecito in relazione ad una fattispecie della quale va altresì ancora verificata la esistenza dei requisiti che producono l'estinzione del reato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 11/06/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 792
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 13793/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PIETROSANTO Anna Eugenia, n. Fondi 25.7.1957;
2) TORROMACCO Lidia, n. S. Cipriano di Aversa 10.4.1963;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZUMBO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 5 marzo 2004, il Tribunale di Latina rigettava la richiesta di riesame proposta da Pietrosanto Anna Eugenia e Torromacco Lidia avverso il decreto di sequestro preventivo di un immobile disposto dal G.I.P. di Latina in data 21 gennaio 2004. Le imputate proponevano ricorso per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità rilevando: 1) che si era proceduto ad un nuovo sequestro preventivo in mancanza di un decreto di riapertura delle indagini e senza motivare sul punto; 2) che mancavano le esigenze cautelari in quanto il manufatto era completamente ultimato;
3) che per le opere in questione era stata proposta istanza di condono edilizio.
Sub 1.
"In caso di già disposta archiviazione, la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, prevista dall'art. 414 C.P.P., può essere esclusa soltanto quando si sia in presenza di un fatto da qualificare quale oggettivamente diverso rispetto a quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, e non, quindi, quando vi sia solo una nuova notizia di reato riguardante il medesimo fatto".
Nel caso in esame, non era necessario il decreto del giudice in quanto trattasi della realizzazione di due appartamenti di 65 mq. ciascuno che costituiscono un fatto nuovo e diverso rispetto a quello per cui era stato emesso decreto di archiviazione e non la rivalutazione di elementi già presenti negli atti archiviati. Sub 2.
Con recentissima decisione in data 29 gennaio 2003, le Sezioni Unite hanno sentenziato che "il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata)".
"In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività".
E sul punto si è congruamente motivato con riferimento "all'impegno del territorio senza il necessario prescritto intervento dell'ente territoriale... le conseguenze che il legislatore ha voluto neutralizzare con il provvedimento cautelare, non sono identificabili con l'evento in senso giuridico, sicché possono essere aggravate o potratte anche dopo la commissione di reato, poiché protrae ed aggrava tali condizioni la lesione dell'equilibrio urbanistico e del territorio che è il valore essenziale al quale è finalizzato il controllo pubblico".
Sub 3.
La sospensione del procedimento a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47 non comporta la carenza di potere del giudice nel conservare o disporre misure cautelari urgenti, quali il sequestro preventivo, sia perché la sospensione non è automatica e generalizzata, ma è pur sempre sottoposta al vaglio del giudice nei suoi presupposti (legittimazione, entità dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia, soprattutto, perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze. L'esplicita previsione dell'art. 44, secondo comma, legge n. 47 del 1985 sulla non operatività della sospensione per "i procedimenti cautelari dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa" non comporta automatica esclusione per i procedimenti cautelari dinanzi ai giudici ordinari, ma una indiretta conferma, in quanto risponde ad un principio elementare di logica giuridica che il giudice non sia privato del potere di urgenza per le vicende che attengano al "merito" della controversia" (Cass., sez. 3^, 7 aprile 1995, n. 661). "La disciplina del cosiddetto condono edilizio non incide immediatamente ne' ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato ne' per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, e ciò sia perché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti perché possa operare la causa estintiva (legittimazione, entità dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia soprattutto perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze (dal momento che il portare avanti la costruzione è certamente un'attività in astratto illecita, pur se sanabile) e sia infine perché per il verificarsi dell'estinzione del reato è necessaria la sua formale dichiarazione" (Cass., sez. 3^, 6 febbraio 1996, Fusco). P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in solido, delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2004