TAR Puglia (LE) n. 2886 del 18 dicembre 2010
Sviluppo sostenibile. Impianti da fonte rinnovabile

Sulla natura dell’obbligo a provvedere dell’amministrazione in materia di procedure autorizzative per la realizzazione di impianti da fonte  rinnovabile, ex art. 12 del D. Lgs n.387/03. La decisione, emessa a seguito del ricorso proposto da una società che ha impugnato il silenzio inadempimento sulla domanda di autorizzazione unica  presentata da alcuni anni alla Regione per la realizzazione un impianto eolico multi mega, condanna l’ente regionale a provvedere. I giudici amministrativi hanno chiarito che il procedimento unico avviato per ottenere il rilascio dell’autorizzazione debba essere concluso in 180 giorni secondo lo schema procedimentale della conferenza dei servizi, di cui all’art. 14 ter della L. n.241/90. Gli apporti consultivi ed istruttori di altre amministrazioni interessate che confluiscono nella procedura unica non possono sospendere sine die il rilascio del provvedimento finale.

N. 02886/2010 REG.SEN.

N. 01522/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2010, proposto da:
Eolica Erchie Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto, 117;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Lucrezia Gaetano, Maria Liberti, con domicilio eletto presso Maria Liberti in Lecce, viale A.Moro 1,c/o Uff Cont Reg Pug;

per l'accertamento

della illegittimità sel silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata da Eolica Erchie srl, già Enertec srl, in data 11 dicembre 2007, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per l'ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 32 Mw sito nel Comune di Erchie e denominato "ERCHIE 3", per la declaratoria dell'obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell'istanza presentata in data 11 dicembre 2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Vergine per la società ricorrente e l’Avv. Colelli in sostituzione di Gaetano e Liberti per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

In data 11 dicembre 2007, la Enertec s.r.l. (cui successivamente succedeva nel rapporto in questione la Eolica Erchie s.r.l., a seguito di una scissione societaria) presentava all’Amministrazione Regionale istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l’esercizio in Comune di Erchie, contrada “Mantugne” di un Parco Eolico denominato “Erchie 3”, per una potenza pari a 32 Mw; la domanda era corredata dalla documentazione prevista dalla delib. G.R. 23 gennaio 2007 n. 365 e dall’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 12 aprile 2001 n. 11 (già presentata in data 4 giugno 2007).

Con nota 11 gennaio 2008 prot. n. 307, il Servizio Ecologia della Regione Puglia rilevava lo smarrimento della documentazione allegata alla richiesta di screening ed invitava la società ricorrente ad un nuovo deposito della documentazione; di conseguenza, in data 10 marzo 2010, la ricorrente depositava nuovamente la documentazione già allegata alla richiesta di esclusione da V.I.A. già depositata in data 4 giugno 2007.

Anche dopo il nuovo deposito della documentazione, la Regione Puglia rimaneva assolutamente inerte e non concludeva il procedimento nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; la società ricorrente presentava pertanto il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza e la declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell’istanza presentata in data 11 dicembre 2007.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Nella fattispecie, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine all’obbligo dell’Amministrazione Regionale di concludere il procedimento instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2007 con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.

Del resto, nella fattispecie, è ormai decorso il termine di 180 giorni per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e l’Amministrazione non ha nemmeno convocato la conferenza di servizi nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza previsto dal terzo comma del cit. art. 12 del d.lgs. 387 del 2003.

Sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che la realizzazione dell’opera sia soggetta a V.I.A.; nella fattispecie, è, infatti, ormai decorsa anche la sospensione per un massimo di 90 giorni prevista dall’art. 14-ter, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’ipotesi di interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale.

La ricorrente ha poi soddisfatto, già in data 10 marzo 2010, la richiesta di nuovo deposito della documentazione relativa alla procedura di screening smarrita dall’Amministrazione regionale e, quindi, non sussiste più alcun ostacolo alla definizione del procedimento.

Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento, deve quindi trovare accoglimento la pretesa della società ricorrente ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2007 e relativa alla realizzazione di un parco eolico in Comune di Erchie, contrada Mantugne, per una potenza pari a 32 Mw.

Del resto, l’obbligo di provvedere non è certo stato soddisfatto dall’intervento della nota 9 settembre 2010 prot. n. 5102 del Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia; a prescindere da ogni considerazione in ordine al carattere non satisfattivo della nota in questione (che costituisce un mero apporto consultivo e non definisce certo il procedimento ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, instaurato dalla ricorrente) ed al superamento della prescirizione relativa alla delocalizzazione della cabina di trasmissione ad opera del successivo parere 3 dicembre 2010 prot. n. 8182, deve, infatti, rilevarsi come la nota in questione riguardi un procedimento diverso (e precisamente, quello relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di potenza pari a 34 Mw nelle contrade “Mantugne, Cirirella, Tre Torri, Donne Masi”, di cui all’istanza presentata in data 29 novembre 2006) da quello che oggi ci occupa (relativo all’impianto denominato “Erchie 3”, localizzato in contrada “Mantugne”, di potenza pari a 32 Mw e con istanza presentata in data 11 dicembre 2007).

Deve quindi essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2007, entro il termine indicato in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2007 e relativa alla realizzazione in Comune di Erchie, contrada “Mantugne” di un Parco Eolico denominato “Erchie 3”, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Primo Referendario





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2010