Progetto di regolamento della Commissione su REACH per quanto riguarda l\'allegato XVII

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all\'allegato XVII
Progetto di regolamento della Commissione su REACH per quanto riguarda l\'allegato XVII
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all\'allegato XVII


Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un\'Agenzia europea per le sostanze chimiche , in particolare l\'articolo 131,
– vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un\'esposizione all\'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell\'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) ,
– vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ,
– visto il progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l\'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all\'allegato XVII (il "progetto di regolamento della Commissione"),
– visto il parere del comitato di cui all\'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
– visto l\'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l\'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,
– visto l\'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il regolamento (CE) n. 1907/2006 abroga e sostituisce la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, a decorrere dal 1° giugno 2009,
B. considerando che l\'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dall\'allegato al progetto di regolamento della Commissione, dovrebbe sostituire l\'allegato I della direttiva 76/769/CEE che stabilisce restrizioni riguardo a talune sostanze e preparati pericolosi,
C. considerando che l\'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce che sostanze, preparati o articoli non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di eventuali restrizioni di cui all\'allegato XVII,
D. considerando che il punto 2.6 dell\'allegato al progetto di regolamento della Commissione mira ad estendere l\'attuale divieto concernente l\'immissione sul mercato e l\'utilizzo di fibre d\'amianto e di prodotti contenenti tali fibre alla fabbricazione di queste ultime e di articoli che le contengono,
E. considerando che il punto 2, voce n. 6 dell\'allegato al progetto di regolamento della Commissione mantiene le deroghe al divieto concernente le fibre d\'amianto, vale a dire:
– per gli articoli contenenti fibre d\'amianto già installati o immessi in servizio prima del 1° gennaio 2005, in base a condizioni specifiche che garantiscono un elevato livello di protezione della salute umana; e
– per diaframmi contenenti crisolito installati presso impianti di elettrolisi esistenti,
F. considerando che non è consentito immettere sul mercato comunitario altro amianto, ad eccezione dei diaframmi per elettrolisi, che esistono specifiche disposizioni comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un\'esposizione all\'amianto durante il lavoro e la rimozione dell\'amianto stesso e che purtroppo non esistono disposizioni comunitarie concernenti la decontaminazione degli articoli contenenti amianto, per cui tale materia è lasciata alla competenza degli Stati membri,
G. considerando che l\'amianto continua a causare un considerevole numero di malattie legate all\'esposizione a fibre di amianto,
H. considerando che la direttiva 96/59/CE impone agli Stati membri obblighi in materia di decontaminazione o smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e/o di smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa, e che la Comunità dovrebbe adottare misure simili riguardo alle fibre di amianto,
I. considerando che la legislazione comunitaria disciplina sei minerali di amianto (crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite e crisotilo), ma non ancora minerali asbestiformi come la richterite e la winchite, benché queste possano essere considerate non meno dannose della tremolite, dell\'amosite o della crocidolite e possano essere utilizzate anch\'esse in materiali isolanti,
J. considerando che, a seguito della ricezione delle relazioni degli Stati membri che fanno ricorso alla deroga concernente i diaframmi, la Commissione riesamina tale deroga e chiede all\'Agenzia di predisporre un fascicolo ai sensi dell\'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di vietare l\'immissione sul mercato e l\'utilizzo di diaframmi contenenti crisolito,
K. considerando che, secondo alcuni operatori del settore, è opportuno porre fine ora a tale deroga, in quanto già esistono tecnologie sostitutive (membrane non contenenti amianto), utilizzate dalla maggior parte dei produttori europei di sostanze chimiche,
L. considerando che il modo più efficace per tutelare la salute umana consisterebbe in effetti nel vietare l\'utilizzo di fibre di amianto crisotilo e di prodotti che le contengono, senza prevedere alcuna deroga,
M. considerando che, per la maggior parte delle restanti forme di utilizzo dell\'amianto crisotilo, sono ora disponibili sostituti o alternative non classificati come cancerogeni e considerati meno pericolosi,
N. considerando che, nel riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo svolto conformemente alla direttiva 76/769/CEE , sono stati valutati e considerati sia l\'impatto economico sia quello sulla salute nell\'approccio differenziato adottato dalla Commissione, nel progetto di regolamento della Commissione sostenuto dalla maggior parte degli Stati membri,
1. sulla scorta
– dell\'approccio adottato dal progetto di regolamento della Commissione in vista della graduale eliminazione delle fibre di amianto nel medio termine,
– del riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo svolto conformemente alla direttiva 1999/77/CE della Commissione e
– della dichiarazione resa dalla Commissione in occasione dell\'adozione del progetto di regolamento della Commissione in seno al comitato di cui all\'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 il 20 febbraio 2008,
non si oppone all\'adozione del progetto di regolamento della Commissione ;
2. prende atto del riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo e sottolinea che gli impianti ad alta tensione possono funzionare senza problemi con materiali sostitutivi e che alcuni di tali impianti nell\'Unione europea sono stati convertiti;
3. evidenzia che attualmente quattro Stati membri utilizzano ancora diaframmi contenenti amianto crisotilo in impianti a bassa tensione per i quali non sono disponibili materiali sostitutivi, nonostante le aziende interessate abbiano realizzato un importante programma di ricerca al riguardo;
4. sottolinea che, in base al riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo, il rischio di esposizione per i lavoratori esiste soltanto laddove è necessaria la sostituzione dei diaframmi (la cui durata di vita massima è di dieci anni), in quanto le cellule di elettrolisi contenenti il gas cloro sono sigillate ermeticamente durante il funzionamento e, secondo quanto riferito dal settore, i limiti previsti per l\'esposizione dei lavoratori al crisotilo sono pienamente rispettati;
5. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire la rigorosa applicazione della direttiva 83/477/CEE;
6. deplora il fatto che finora non sia stato possibile stilare un elenco europeo degli articoli per cui è prevista una deroga al divieto conformemente al punto 2, voce n. 6 dell\'allegato al progetto di regolamento della Commissione che modifica l\'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
7. invita la Commissione a stilare immediatamente tale elenco, previa comunicazione delle pertinenti misure nazionali, e comunque al più tardi entro il 1° gennaio 2012;
8. invita la Commissione a elaborare, entro la fine del 2009, una proposta legislativa sul controllo dello smaltimento delle fibre di amianto e sulla decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi contenenti fibre di amianto in vista della loro eliminazione completa;
9. sollecita inoltre la Commissione a mettere a punto una strategia tesa a vietare tutti i tipi di amianto e le forme di utilizzo delle fibre di amianto entro il 2015, compresi adeguati requisiti in materia di esportazione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti e del principio di prossimità sancito dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, dal momento che l\'amianto continua a causare un considerevole numero di malattie legate all\'esposizione a fibre di amianto;
10. invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sull\'applicazione del progetto di regolamento della Commissione;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.