DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2004, n.133
Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.
Gazzetta Ufficiale N. 122 del 26 Maggio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio
2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1978, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 21 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1999;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n.
317;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di
diossina e di furani nonche' alla determinazione dei livelli di PCB
diossina-simili nei mangimi sono prelevati secondo i metodi descritti
nell'allegato I.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»
L'art. 1 e l'allegato B, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
- La direttiva 2002/70/CE e' pubblicata in GUCE L n.
209 del 6 agosto 2002.
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina
della preparazione e del commercio dei mangimi».
- Il decreto ministeriale del 20 aprile 1978,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno
1978, reca: «Modalita' di prelevamento dei campioni per il
controllo ufficiale degli alimenti per gli animali».
- Il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998,
n. 241, reca: «Regolamento recante norme di attuazione
delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto del Ministro della sanita' in data
21 maggio 1999, reca: «Attuazione delle direttive 97/8/CE e
98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai
prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali».
Art. 2.
1. La preparazione dei campioni ed i metodi d'analisi per il
controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonche' la
determinazione dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi sono
conformi ai criteri descritti nell'allegato II.
Art. 3.
1. I laboratori che effettuano il controllo ufficiale dei livelli
di diossine e dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi devono
essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999 da un
organismo riconosciuto in conformita' alla Guida ISO 58, che
certifichi l'applicazione della garanzia della qualita' dei metodi di
analisi applicati.
Art. 4.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le norme del presente decreto legislativo,
afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2002/70/CE, si applicano
fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Loggia, Ministro degli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e'
riportato nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 2002/70/CE vedi note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre
2002, n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante
norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202). L'art. 2,
comma 3, cosi' recita:
«3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 1)
omissis
Allegato II
(previsto dall'art. 2, comma 1)
omissis