Consiglio di Stato Sez. IV n. 2325 del 18 marzo 2026
Sostanze pericolose.Delocalizzazione di depositi chimici e petrolchimici in ambito portuale

L’adeguamento tecnico-funzionale (ATF) del piano regolatore portuale, quale strumento semplificato previsto dall’art. 5, comma 5, l. n. 84/1994, è legittimamente esperibile solo per modifiche che non alterino in modo sostanziale la struttura del piano in termini di obiettivi e scelte strategiche. Tale natura "non sostanziale" sussiste solo se i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo; pertanto, è precluso il ricorso all’ATF qualora l’intervento (nella specie, delocalizzazione di depositi chimici e petrolchimici) comporti l'insediamento di sostanze pericolose soggette alla normativa "Seveso", determinando un potenziale notevole impatto ambientale che richiede procedure di valutazione ordinarie e più complesse. La verifica dell'aggravamento dei carichi non può essere condotta su un piano astratto, ma deve ancorarsi al progetto concreto che ha originato il procedimento, non potendo l'amministrazione scindere la pianificazione funzionale dall'istanza di rilocalizzazione effettiva.

Pubblicato il 18/03/2026

N. 02325/2026REG.PROV.COLL.

N. 06621/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6621 del 2024, proposto dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la società Silomar S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Mauceri e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;

nei confronti

del Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
del Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Maria Paola Pessagno, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
della Superba S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati, Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Police in Roma, viale Liegi, n. 32;
dell’ENAC - Ente nazionale aviazione civile, della Attilio Carmagnani Ac S.p.a., del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 329 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, che ha accolto in parte il ricorso R.G. n. 95 del 2022, integrato da motivi aggiunti proposti per l’annullamento dei seguenti atti, conosciuti in data imprecisata, concernenti la ricollocazione in ambito portuale di Genova, nell’area di Ponte Somalia, dei depositi di prodotti chimici e petrolchimici di pertinenza delle società Superba S.r.l. e Attilio Carmagnani S.p.a. attualmente situati in località Multedo:

(ricorso principale)

dei seguenti atti del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, di approvazione e aggiornamento del “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova”, nella parte in cui riguardano l’intervento in questione:

a) del decreto 15 gennaio 2019 n. 2;

b) del decreto 28 febbraio 2020 n. 1;

c) del decreto 15 luglio 2021 n. 5;

d) della nota 6 ottobre 2021 prot. n. 1241;

dei seguenti atti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - AdSPMLO:

e) della deliberazione del Comitato di gestione 27 febbraio 2020 prot. n. 6/1/2020;

f) della deliberazione del Comitato di gestione 30 luglio 2021 prot. n. 3/2/2021;

g) dell’ordinanza del Presidente 25 novembre 2021, che ha disposto la pubblicazione dell’istanza della Superba S.r.l.;

h) della deliberazione del Comitato di gestione 30 dicembre 2021 n. 104, avente ad oggetto l’istanza di occupazione presentata dalla Superba S.r.l.;

i) della deliberazione del Comitato di gestione 15 dicembre 2021 prot. n. 89, avente ad oggetto le procedure urbanistiche conseguenti alla richiesta delocalizzazione;

dei seguenti atti del Comune di Genova:

l) della deliberazione 6 ottobre 2020 n. 57 del Consiglio comunale;

m) della determinazione 19 novembre 2021 n. 168;

(motivi aggiunti)

n) dei pareri 10/2022 e 47/2022 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

o) della nota 26 luglio 2022 dell’Ente nazionale aviazione civile - ENAC;

e in ogni caso degli atti presupposti e connessi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Comune di Genova, della Superba S.r.l. e della Silomar S.p.a.;

Visto l’appello incidentale della Superba S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno impugnato la sentenza n. 329 del 2024 del T.a.r. per la Liguria, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla Silomar S.p.a. per l’annullamento della delibera del Comitato di gestione dell’anzidetta Autorità n. 104 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto l’“istanza di occupazione da parte di Superba S.r.l. per il tramite di accordo sostitutivo a sensi dell’art. 18 l. 84/1994”, nonché per l’annullamento della delibera del medesimo Comitato di gestione del 15 dicembre 2021, avente ad oggetto la “ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale e conseguenti procedure urbanistiche”, oltre agli ulteriori provvedimenti meglio indicati in epigrafe. Inoltre, avverso la medesima sentenza ha proposto appello incidentale la Superba S.r.l.

2. In punto di fatto, occorre premettere – in sintesi e per quanto rileva in questa sede – che la società Superba S.r.l., controinteressata appellata e appellante in via incidentale, è titolare a Genova, in via Multedo di Pegli, e quindi all’interno dell’abitato, di un deposito costiero di prodotti chimici liquidi composto da quarantadue serbatoi di varia tipologia e misura, deposito che da lungo tempo è intenzionata a delocalizzare trasferendolo all’interno della zona portuale antistante, vicino alle banchine (la tipologia del deposito, desunta dal sito web della società, è da considerare fatto localmente notorio; sulla volontà di delocalizzazione, non contestata come fatto storico, meglio si dirà nel prosieguo).

Nel presente giudizio, si controverte, dunque, della legittimità degli atti indicati in epigrafe, adottati nel quadro di uno dei numerosi progetti presentati per la sopra richiamata delocalizzazione, per il cui tramite la Superba S.r.l. intenderebbe trasferire i propri depositi in un’area situata presso il Ponte Somalia, ossia una delle banchine protese verso il mare comprese nel bacino portuale di Sampierdarena.

3. Tale progetto coinvolge anche l’altra società controinteressata appellata, la Attilio Carmagnani S.p.a., pure titolare di un analogo deposito costiero di prodotti chimici, situato del pari nella zona di Multedo, in via dei Reggio, anche in questo caso all’interno dell’abitato, dal momento che la Superba S.r.l. si è impegnata, nella domanda di cui si dirà (doc. 1 in primo grado dell’amministrazione, p. 1), a “mettere a disposizione di quest'ultima una capacità di stoccaggio pari a quella del suo attuale deposito a condizioni di mercato in linea con quelle in essere e per un periodo di almeno 20 anni”.

4. Per esigenze di chiarezza, vanno fin d’ora richiamate, in quanto rilevanti, le norme che disciplinano la pianificazione delle zone portuali, definendo le modalità per stabilire quali attività possano essere esercitate all’interno delle medesime e a quali condizioni.

4.1. Come è noto, la l. 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della materia, come successivamente modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169, ha istituito l’Autorità di sistema portuale, che ai sensi dell’art. 6 è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e autonomo, il quale amministra tutti i porti di un’area omogenea individuata dalla legge. Nel caso di specie, l’Autorità intimata e odierna appellante, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, amministra i porti di Vado Ligure, Savona, Prà e appunto Genova.

4.2. L’Autorità di sistema portuale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettere a) ed e), ha in generale funzioni di “indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo… delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie” negli spazi portuali “e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali”, esercita poi, in particolare, l’“amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione”.

4.3. Nell’ambito delle funzioni appena descritte, l’Autorità è titolare del potere di pianificazione delle aree portuali, che esercita mediante due strumenti specifici, il documento di programmazione strategica di sistema - DPSS, previsto dall’art. 5, comma 1, della predetta legge, e il piano regolatore portuale - PRP, previsto dall’art. 5, comma 1-ter, e ss. della medesima legge.

4.4. Il DPSS, in base alla norma citata, è un piano di carattere generale: definisce gli obiettivi di sviluppo dell’Autorità di sistema complessivamente intesa, “individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale”, li ripartisce in “aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città” e individua i collegamenti infrastrutturali.

4.5. Il PRP, a sua volta, sempre in base alla norma citata, ha carattere particolare, relativo al singolo porto, è “un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”, come afferma l’art. 5, comma 2-ter, dell’anzidetta legge. Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 5, comma 1-quinquies, il PRP disegna “l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS” e, inoltre, “individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio”, con la precisazione ulteriore che, ai sensi del comma 1-quater, “le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse attività accessorie”.

4.6. Le funzioni in questione, in base al citato art. 4, comma 3, sono per la precisione: “a) commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto”; nella prassi poi il PRP del singolo porto individua ciascuna di queste funzioni con una lettera dell’alfabeto e all’interno della singola funzione generale contraddistingue con un codice numerico le attività che possono essere esercitate nell’ambito della funzione stessa.

4.7. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, quindi, le norme tecniche di attuazione del PRP di Genova indicano all’art. 5, comma 2, con la lettera C la “funzione commerciale relativa allo svolgimento delle operazioni portuali” e all’art. 7, comma 3, precisano che all’interno di ogni ambito funzionale, ovvero di ognuna delle zone omogenee distinte dal PRP, la funzione commerciale si articola in otto sotto funzioni, numerate da C1 a C8.

4.8. Il PRP di Genova divide la zona di Sampierdarena in diversi ambiti e per ciascuno di questi prevede una “funzione caratterizzante” ed eventualmente una o più altre “funzioni ammesse”. Rileva, in questa sede, la disciplina degli ambiti S2 e S3 relativi appunto a Ponte Somalia: il primo di essi ha come funzione caratterizzante la C1 – “operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori” e come funzione ammessa la C2 – “operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio merci convenzionali”; il secondo ambito ha come funzione caratterizzante la C2 appena descritta e come funzioni ammesse la pure descritta C1 e la C3 “operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti non alimentari”.

4.9. Il PRP riguarda le aree portuali e retro-portuali ed è di competenza esclusiva dell’Autorità; per le “aree con funzione di interazione porto-città”, la competenza è invece “del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorità di sistema portuale”, ai sensi dell’art. 5, comma 1-quinquies, della legge in esame.

4.10. Occorre ancora precisare che per modificare il PRP vigente esistono due diverse procedure, previste dall’art. 5, rispettivamente ai commi 4, 4-bis e 4-ter e al comma 5.

4.11. Ai sensi dell’art. 5, commi 4, 4-bis e 4-ter, il Presidente dell’Autorità “autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo”, varianti che si approvano con la stessa procedura prevista per il PRP e sono assoggettate a valutazione ambientale strategica – VAS.

4.12. L’art. 5, comma 5, prevede invece uno strumento semplificato, ossia l’adeguamento tecnico funzionale – ATF, che rileva in modo specifico nella vicenda oggetto del presente giudizio: “Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale”.

4.13. Sulla nozione di modifiche “che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP”, il Ministero delle infrastrutture si è espresso nell’ambito delle linee guida per i PRP da esso adottate: come esempio di ipotesi in cui ciò sarebbe ammesso, ha citato quella in cui “si debba inserire una destinazione d’uso in una specifica area portuale, già caratterizzata da una funzione”, con la precisazione però che “occorre dimostrare che la variazione funzionale introdotta non costituisce modifica sostanziale, in quanto i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo” (linee guida, pp. 66-67).

4.14. Come già rilevato, la procedura di approvazione degli ATF è semplificata, dato che essi, sempre in base all’art. 5, comma 5, “sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, è successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente”.

4.15. Il testo della disposizione è quello che risulta a seguito della modifica apportata dall’art. 48, comma 1, lettera d), del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, che ha eliminato la previsione secondo la quale l’ATF era soggetto ad approvazione finale da parte della Regione. Sulla base del nuovo testo, si ritiene, come si puntualizza fin d’ora, che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici – nonostante il nomen iuris, caratteristico degli atti consultivi endoprocedimentali – venga ad assumere il ruolo di atto conclusivo del procedimento, peraltro soggetto a silenzio-assenso e quindi costituisca l’atto finale impugnabile, conformemente, del resto, a quanto ritenuto dalla stessa parte ricorrente attraverso la sua condotta processuale.

4.16. Da ultimo, l’art. 18, comma 1, della legge prevede che l'Autorità di sistema dia “in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese” autorizzate a operare nel porto “sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva”, con la precisazione che “gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni”.

4.17. Il successivo comma 6 del medesimo articolo prevede, infine, che l’Autorità “nell’ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1” possa stipulare “accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene”.

5. Sulla base della facoltà prevista delle disposizioni sin qui illustrate, la Superba S.r.l. aveva presentato già nel 2017 un primo progetto di delocalizzazione (cfr. doc. 9 del ricorso di primo grado dell’amministrazione, verbale del 15 dicembre 2021 prot. n. 89 del Comitato di gestione dell’Autorità), che però non ha avuto esito positivo per ragioni che nel dettaglio non rilevano ai fini della decisione.

6. Nel contesto appena descritto, è intervenuta la legislazione speciale introdotta a seguito del noto disastro del Ponte Morandi: si tratta del d.l. 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 novembre 2018 n. 130, nella parte in cui esso prevede “Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova”.

6.1. Il decreto legge in questione, all’art. 1, istituisce un “Commissario straordinario per la ricostruzione”, “in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 … al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario”.

6.2. Lo stesso decreto legge prevede, però, una serie di misure non limitate alla ricostruzione del ponte, ma volte appunto a promuovere la ripresa economica del territorio e, in particolare, all’art. 9-bis, rubricato “Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale”, prevede che il Commissario straordinario adotti entro un breve termine e su proposta dell’Autorità “un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorità”.

6.3. In attuazione di questa norma, il Commissario, con un primo decreto 15 gennaio 2019 n. 2, poi confermato con i successivi decreti 26 febbraio 2020 n. 1 e 15 luglio 2021 n. 5 (doc. 10, doc. 11 e doc. 12 del ricorso di grado), ha inserito nel programma straordinario di investimenti previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per la “Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba” (cfr. doc. 12 del ricorso di primo grado, cit. p. 28 del file, ove risulta la tabella riassuntiva degli investimenti).

6.4. Con lettera del 6 ottobre 2021 prot. n. 1241 (doc. 3 in primo grado dell’amministrazione) indirizzata al Presidente dell’Autorità, il Commissario straordinario ha inteso chiarire, successivamente alla presentazione dell’istanza di cui subito si dirà, che “l’intervento di cui trattasi rientra tra i progetti Porto–Città” e risponde a una “logica di sostenibilità e convivenza di funzioni produttive e urbane, logica ormai irrinunciabile per poter sviluppare investimenti e attività produttive anche di carattere industriale”; ha poi aggiunto che i depositi in questione “sono già oggi necessariamente connessi con il demanio portuale, attraverso gli oleodotti di collegamento con il Porto Petroli” e che con lo strumento urbanistico generale vigente le aree attualmente dai medesimi occupate sono inserite “in due distretti di trasformazione che hanno come obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano e la delocalizzazione dei depositi in un’area logisticamente attrezzata all’interno del porto di Genova”.

Ciò posto e rilevato che “gli impianti già oggi rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa”, il Commissario ha ritenuto che la delocalizzazione nella zona portuale sia più funzionale perché più vicina “al punto di imbarco/sbarco dei prodotti chimici” e consenta “una maggiore distanza dagli insediamenti abitativi nonché l’applicazione di tecnologie più moderne in materia di sicurezza e di controllo delle esalazioni”. Conseguentemente, il Commissario ha invitato l’Autorità a “individuare un’area idonea in ambito portuale” per la delocalizzazione di cui si tratta, ciò che “confermerebbe la connessione tra le attività da ricollocare e il porto e risponderebbe al superiore interesse pubblico diretto a garantire maggiore sicurezza per i Cittadini, l’incremento della tutela ambientale e il mantenimento di un’attività economica di rilevanza strategica, in piena attuazione e coerenza con gli obiettivi del Programma straordinario”.

7. In questo contesto, la Superba S.r.l., con istanza del 15 settembre 2021 (doc. 1 del primo grado depositato dall’amministrazione) ha chiesto all’Autorità che le venisse assegnata “l'area indicata nel documento allegato sub a) per il tramite della conclusione di accordo sostitutivo di concessione demaniale ai sensi del comma 1 dello stesso articolo e di cui all'articolo 18, comma 4, Legge 84/1994” allo scopo di delocalizzare i propri depositi, con l’impegno, di cui si è già detto, di destinare parte dei nuovi depositi al fabbisogno della società Carmagnani S.p.a.

7.1. Come risulta dall’istanza, si tratta di un’area “individuata in zona Ponte Somalia tra la Calata Tripoli e Calata Mogadiscio: precisamente su un terreno di proprietà demaniale marittima della superficie di circa 77.200 m2 e antistanti banchine operative di lunghezza idonea”, in quel momento assegnata a due altri operatori estranei a questo processo.

7.2. Ad avviso della società, l’area “rispecchia inoltre quanto previsto al punto 15 del D.M. 31/07/1934, che consente "la costruzione di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali e loro derivati su calate di porti" quando le calate appartengono a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili e combustibili" (come avverrebbe per le banchine di Ponte Somalia)”.

7.3. La società ha precisato che “l'attività del nuovo deposito consisterà nello stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi chimici e petrolchimici, con una previsione di movimentazione annua superiore alle 300.000 tonnellate” e che “I prodotti che si intendono movimentare sono già oggi stoccati nel deposito di Superba ed hanno come principali frasi di rischio l'infiammabilità o la pericolosità per l'ambiente; per tali caratteristiche e per i volumi stoccati il terminal ricadrà nel campo di applicazione dei D. Lgs. 105/2015 (c.d. Legge Seveso ter) e del D.M. 31/07/34 (Norme di sicurezza per depositi di oli minerali). Come indicazione preliminare delle sostanze stoccabili nel futuro deposito, si prevedono: glicoli (meg, deg), metanolo, metil-etil-chetone, acetato di vinile monomero, acetato di etile, ortoxilene, cicloesanone, esano, eptano, toluolo, ipa, solventi idrocarburici, acido acetico, acetone, stirolo, soda caustica, biodiesel/gasolio vegetale ed oli vegetali (anche alimentari) con la precisazione che l'evoluzione dei prodotti stoccati, sempre nei limiti delle normative vigenti, dipenderà dalla evoluzione del mercato” (doc. 1 in primo grado depositato dall’amministrazione, p. 12).

7.4. Con tale istanza, la Superba S.r.l. ha altresì formulato una “proposta di ATF per la destinazione a deposito di prodotti liquidi chimici e petrolchimici di un’area del Porto di Genova costituita dal Ponte Somalia” (doc. 1 in primo grado depositato dall’amministrazione, p. 20) per il cui tramite ha chiesto, in sintesi, al fine di potervi delocalizzare il proprio deposito, “una destinazione d’uso dell’area in esame tale da consentire la realizzazione e l’esercizio di un Deposito di prodotti liquidi chimici e petrolchimici, inserendo la destinazione d’uso C.5 “Operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti chimici”, mentre attualmente è prevista per quell’area la destinazione d’uso C.1 “Operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori” (doc. 1 in primo grado depositato dall’amministrazione, p. 21).

8. A fronte di tale istanza, l’Autorità ha acquisito anzitutto la valutazione delle modifiche relative ai carichi ambientali (doc. 12 in primo grado depositato dall’amministrazione), datata 15 settembre 2021, nella quale è stato precisato sin dal titolo che l’ATF richiesto si concreta nell’inserimento della ricordata funzione C5 - “Operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti chimici” negli ambiti S1 e S2 del PRP, come si è rilevato relativi a Sampierdarena e corrispondenti, secondo logica, alla zona interessata.

La valutazione ha fatto esplicito riferimento “allo schema di utilizzo presente nell’istanza Superba s.r.l.” (doc. 12 in primo grado depositato dall’amministrazione, cit. p. 4) e infatti nel § 4.1 ne ha descritto le caratteristiche e ha indicato come prodotti movimentati gli stessi di cui all’istanza dell’impresa (doc. 12 in primo grado depositato dall’amministrazione, cit. p. 19); all’esito si è espressa in senso favorevole, dato che (doc. 12 in primo grado depositato dall’amministrazione, cit. p. 62) ha indicato come stabili i carichi ambientali dovuti a qualità dell’aria e quadro emissivo, rumore, biodiversità, stato dei corpi idrici, suolo e sottosuolo, paesaggio e ambiente insediativo, indicando come in diminuzione i carichi dovuti ad accessibilità e quadro infrastrutturale e in aumento soltanto quelli da fattori di rischio.

9. Sempre a fronte dell’anzidetta istanza, l’Autorità ha acquisito la relazione urbanistica (doc. 7 in primo grado depositato dall’amministrazione, senza data, ma logicamente collocabile come successivo all’istanza e anteriore alla deliberazione del Comitato di gestione del 15 dicembre 2021 di cui subito si dirà), anch’essa di segno favorevole, in cui è stato sottolineato come la nuova articolazione funzionale “non determina modifiche sostanziali degli obiettivi pianificatori, né per lo scalo di Genova, né per il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale nel suo complesso. Tale articolazione funzionale appartiene infatti alla famiglia della funzione commerciale così come descritto all’art. 7 della Normativa di Piano ed è pertanto coerente con la localizzazione delle funzioni operata dallo Schema Generale di Piano, che individua quale funzione caratterizzante per l’Area Territoriale di Sampierdarena quella commerciale e logistica di cui all’art. 4 comm. 3 della L.84/94”.

10. L’Autorità ha inviato l’atto 19 novembre 2021 (doc. 5 in primo grado depositato dall’amministrazione), con il quale ha comunicato l’avvio “del procedimento amministrativo volto ad esaminare la proposta presentata da Superba S.r.l. volta alla delocalizzazione del deposito costiero in un’area di 77.000 mq circa presso Ponte Somalia, nel porto di Genova, con contestuale richiesta di adeguamento tecnico funzionale al PRP”.

In quest’atto, indirizzato, fra i privati, soltanto alla citata Carmagnani S.p.a. e alle due imprese in quel momento concessionarie dell’area, come si è rilevato estranee a questo processo, si è evidenziato che la proposta della Superba S.r.l. si inserirebbe “in una logica irrinunciabile di sostenibilità e convivenza di funzioni produttive e urbane divenuta ormai urgente e, quindi, improcrastinabile; logica, questa, che ha indotto anche lo stesso Commissario” a emanare la citata nota del 6 ottobre 2021, di cui sono riportati gli estremi e gli stralci più rilevanti; ciò detto, è stata evidenziata “la strategicità dell’intervento e la necessità di procedere a contemperare le esigenze di celerità di azione in considerazione della normativa speciale applicabile e delle tempistiche sottese all’attuazione del suddetto Programma Straordinario con i principi a cui la stessa deve comunque ispirarsi - senza tuttavia che ciò possa generare in alcun modo affidamento in capo al richiedente circa l’esito favorevole del procedimento di cui trattasi e fermo restando, in ogni caso, che ogni eventuale assentimento definitivo è condizionato agli esiti del procedimento pianificatorio”.

11. A questa comunicazione, l’Autorità ha fatto seguire l’avviso pubblicato il 27 novembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani nazionali (doc. 36.1, 36.2, 36.3 e 36.4 depositati in primo grado dall’amministrazione), con cui ha reso noti i contenuti dell’istanza della Superba S.r.l., ne ha ordinato l’affissione all’albo pretorio dei Comuni di Genova, Savona e Vado e ha invitato “tutti coloro che possono avervi interesse” a presentare “osservazioni e/o istanze concorrenti” entro il termine del 16 dicembre 2021.

12. A fronte della pubblicazione di tale avviso, ha presentato osservazioni la società ricorrente in primo grado e odierna appellata Silomar S.p.a., che risulta essere operatore portuale e concessionaria di aree nel porto di Genova, attiva nel settore del deposito e della movimentazione di rinfuse liquide.

Più precisamente, la Silomar S.p.a. è titolare di una concessione pluriennale relativa ad un deposito costiero situato in prossimità del Ponte Etiopia, sempre nella zona portuale di Sampierdarena, ove esercita l’anzidetta attività di deposito e movimentazione di rinfuse liquide, in particolare biodiesel, oli vegetali, oli lubrificanti, oli per bunkeraggio, additivi per lubrificanti e soda caustica in soluzione acquosa. La stessa ha rappresentato, da un lato, di essere interessata all’area richiesta dalla Superba S.r.l. e, dall’altro lato, di essere preoccupata sia per il rischio che potrebbe a suo dire derivare alla propria attività qualora il deposito della Superba S.r.l. fosse trasferito a Ponte Somalia e vi si verificasse un incidente rilevante, sia per la concorrenza che tale deposito potrebbe farle (ricorso principale di primo grado, p. 11, fatti storici non contestati; l’ubicazione del deposito della Silomar S.p.a. è da considerare fatto localmente notorio).

13. Come anticipato, l’anzidetta società, in tale sua qualità – entro il termine del 16 dicembre 2021 di cui si è detto e unitamente ad altri due operatori, la Sampierdarena Olii S.r.l. e la Saar Depositi Portuali S.p.a., che hanno proposto un autonomo ricorso – ha presentato osservazioni per opporsi all’istanza della Superba S.r.l., nonché un’istanza congiunta per ottenere in concessione la stessa area (doc. 5 della Superba S.r.l. in primo grado, foliario del 28 luglio 2023).

14. L’Autorità, con deliberazione del Comitato di gestione del 15 dicembre 2021 n. 89 (doc. 9 del ricorso di primo grado), ha parallelamente preso atto dell’istruttoria di cui si è detto, ivi incluse la relazione sui carichi ambientali e la relazione urbanistica, e ha condiviso la scelta di rilocalizzazione dei depositi, ha adottato la proposta di ATF e ha incaricato i propri uffici di procedere all’invio al Consiglio superiore dei lavori pubblici per acquisire il relativo parere (il quale, come si è precisato, costituisce l’atto di approvazione), nonché di proseguire l’istruttoria sull’istanza della Superba S.r.l. ai fini dell’eventuale successivo rilascio del titolo.

15. Di seguito, con atto del Comitato di gestione del 30 dicembre 2021 n. 104 (doc. 15 del primo grado, depositato dall’amministrazione), l’Autorità ha deliberato l’improcedibilità delle istanze concorrenti presentate e in particolare dell’istanza della Sampierdarena Olii S.r.l. con la Saar Depositi Portuali S.p.a. e della Silomar S.p.a. perché “recessive in quanto di minor interesse pubblico rispetto alla ricollocazione su Ponte Somalia dei depositi chimici”; ha poi deliberato “l'autorizzazione alla procedura di accordo sostitutivo per la ricollocazione dei depositi Superba/Carmagnani anche al fine di (i) definire l'effettiva estensione del compendio - anche tenuto conto della "ridislocazione", della merceologia ad essa connessa e della conseguente proposta di ATF presentata - e l'effettiva configurazione del progetto definitivo di ricollocazione dei depositi, nonché degli obblighi e oneri in capo alle parti tenuto conto dell'obiettivo prioritario del complessivo mantenimento dei livelli occupazionali, dei traffici e dello sviluppo degli investimenti; (ii) consentire la migliore compatibilità del progetto con le attività limitrofe … (iii) porre in essere le più opportune valutazioni in merito all'effettiva durata concessoria”; ha infine deliberato l’impegno dei 30 milioni di finanziamento previsti dal piano straordinario, in particolare con motivazioni che di seguito si sintetizzano.

15.1. Nel testo della delibera, l’Autorità ha riassunto il corso del procedimento e ha richiamato i contenuti dell’istanza della Superba S.r.l. quanto ai prodotti da movimentare: “con la predetta istanza Superba si propone di svolgere nel nuovo deposito attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi chimici e petrolchimici quali: glicoli (meg, deg), metanolo, metil-etil-chetone, acetato di vinile monomero, acetato di etile, ortoxilene, cicloesanone, esano, eptano, toluolo, ipa, solventi idrocarburici, acido acetico, acetone, stirolo, soda caustica nonché biodiesel/gasolio vegetale ed oli vegetali (anche alimentari), con la precisazione che l'evoluzione dei prodotti stoccati dipenderà dall'evoluzione del mercato” (doc. 1 del ricorso di primo grado, cit. p. 6).

15.2. Con riferimento all’istanza della Sampierdarena Olii S.r.l. e consorti, ha osservato che essa si proporrebbe “di realizzare e gestire - senza oltretutto chiedere l'avvio di alcun procedimento pianificatorio — "un deposito di rinfuse liquide, consistenti in prodotti alimentari e non" che non sarebbe neppure compatibile con le funzioni previste dall'attuale configurazione del PRP né con I'ATF proposta adottata. Su ponte Somalia, infatti, il PRP - pur facendo salve, in via di salvaguardia, le attività preesistenti all'adozione del PRP medesimo - non prevede la funzione C6 "operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide: prodotti alimentari". Ciò diversamente da quanto indicato nell'istanza dove le predette società affermano "la piena conformità delle attività che intendono insediare nelle aree richiesta in concessione al PRP vigente"”. Ciò posto, l’Autorità ha ritenuto tale istanza recessiva nei termini illustrati.

16. L’invio degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ha poi avuto luogo con la nota del 21 gennaio 2022 (doc. 19 depositato dall’amministrazione in primo grado).

17. A fronte dell’adozione di tali atti, la Silomar S.p.a. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 15 febbraio 2022, chiedendo l’annullamento, in particolare, delle deliberazioni del Comitato n. 89 del 2021 e n. 104 del 2021, nonché dei citati decreti del Commissario straordinario n. 2 del 2019, n. 1 del 2020 e n. 5 del 2020.

18. Infine, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso con il parere favorevole dell’8 settembre 2022 n. 47 (doc. 3 del ricorso di primo grado, depositato unitamente ai motivi aggiunti del 17 novembre 2022), che in motivazione ha osservato in particolare quanto segue.

18.1. Anzitutto, come evidenziato già nella lettera accompagnatoria, il parere “riguarda unicamente l'esame della compiutezza procedimentale e quello del merito tecnico delle necessità variative sopravvenute, nel contesto dell'attività pianificatoria” dell’Autorità, escludendo in modo espresso “qualsivoglia collegamento, connessione od attinenza ad ogni altra questione concernente eventuali trasferimenti dall'ambito urbano a quello portuale di attività attualmente svolte da parte di operatori economici, così come escluse sono le accessive questioni procedurali concessorie che possano riguardare i futuri utilizzi della infrastruttura portuale di cui si intende variare la destinazione d'uso”.

18.2. Tanto premesso, il parere ha riepilogato il procedimento, nei passaggi già esposti e, dopo aver ripetuto quanto sopra circa i limiti entro i quali si è espresso, ha affermato che “dalla relazione urbanistica resa in atti, si desume che la motivazione della proposta di ATF, in esame, non consegue dalla necessità di soddisfare esigenze direttamente correlate con la funzionalità del porto in quanto tale, bensì con esigenze correlate a questioni ambientali, urbanistiche e trasportistiche del Comune di Genova… A riguardo la Sezione esprime il seguente avviso. Posto che la finalità ultima di un PRP (come anche delle connesse esigenze di variante) è quella di assicurare e regimentare il corretto svolgimento e lo sviluppo del traffico marittimo nell'ambito portuale … le modifiche previste dall'ATF proposto non sono distoniche rispetto alle suddette finalità ed appaiono peraltro conferenti con le ragioni funzionali ed economiche divisate dalla stessa AdSP; ovviamente fatti salvi il principio generale della salvaguardia degli interessi della collettività, nonché i vari aspetti di merito tecnico che sono affrontati nel prosieguo del presente parere” (doc. 3 del ricorso di primo grado, cit. pp. 8-9).

18.3. Ciò posto, il parere ha qualificato la proposta di ATF come “modifica non sostanziale della caratterizzazione funzionale dell'intera area portuale interessata, in quanto introduce funzioni compatibili con quelle già esistenti nella medesima area portuale” (doc. 3 del ricorso di primo grado, cit. p. 15); ha richiamato poi lo studio predisposto dall’Autorità per affermare che esso non comporterebbe incremento del carico ambientale (doc. 3 del ricorso di primo grado, cit. p. 17).

18.4. Di seguito, il parere è entrato nel merito della proposta e ha richiamato una precedente delibera interlocutoria del Consiglio, del 29 marzo 2022 n. 10, con la quale si erano evidenziate alcune criticità, in particolare il fatto che l’impianto, in quanto costituito da depositi chimici, ricadrebbe in parte in zona incompatibile perché classificata dall’ENAC come zona di tutela C dell’Aeroporto Cristoforo Colombo, zona che appunto non consente questo tipo di attività.

18.5. Il parere ha richiamato anche gli atti integrativi trasmessi in risposta dall’Autorità, che sul punto specifico (doc. 3 del ricorso di primo grado, cit. p. 24) ha segnalato quanto segue: “Poiché il Ponte Somalia ricade parzialmente in una area di rispetto C per parte della testata della banchina, la configurazione del nuovo deposito ha specificatamente prestato attenzione al layout impiantistico prevedendo, all'interno delle aree di tutela "solamente serbatoi che non conterranno prodotti classificati come infiammabili o come pericolosi per l'ambiente. Con tale accorgimento, infatti, l'insediamento rientrante nella fascia di rischio aeroportuale di tipo C non risulterà un'attività a rischio incendio, esplosione o danno ambientale." In sostanza l'attività sarà sempre quella di stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi, ma non rientranti fra quelli ricadenti nella normativa della legge Seveso….Pertanto, nell'area suddetta non saranno stoccate o movimentate sostanze infiammabili, ma solamente sostanze di altra natura, quali ad esempio: soda caustica, glicerina, plastificanti, alcoli plastificanti, ammine, polioli, fertilizzanti liquidi, linear alchil benzoli, alcoli etossilati, alchilati, paraffine e derivati, oli e basi lubrificanti, ligninsulfonato, acidi grassi, potassa caustica, additivi liquidi per mangimi, lattice di gomma, acido fosforico, acido solforico”.

18.6. Il parere ha dato atto che su questa base è stato ottenuto il parere favorevole dell’ENAC e si è espresso a sua volta in senso positivo, non senza aver puntualizzato che “dovranno essere acquisite le valutazioni e gli atti di assenso comunque denominati da esprimersi nelle successive fasi di sviluppo del progetto, fra cui quelle degli enti preposti alla sicurezza della Navigazione Aerea e in merito ai profili di rischio” (doc. 3 del ricorso di primo grado, cit. p. 32).

19. La Silomar S.p.a. ha impugnato quest’atto con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio di primo grado, depositati il 17 novembre 2022.

20. Con la sentenza n. 329 del 2024, il T.a.r. per la Liguria ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha annullato i decreti del Commissario straordinario n. 2/2019, n. 1/2020 e n. 5/2020 sopra citati, nelle sole parti in cui includono la rilocalizzazione dei depositi in questione e vi destinano le relative risorse finanziarie, nonché le deliberazioni del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale n. 89/2021 e n. 104/2021 pure sopra citate e altresì il parere conclusivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 47 del 2022, con la motivazione che di seguito si sintetizza.

20.1. In via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo, ovvero proposto contro una pluralità di provvedimenti, stante il loro evidente collegamento funzionale (motivazione, p. 12 § 7).

20.2. Ancora in via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, osservato che “anche prescindendo dalla vicinitas, la ricorrente trae sicuramente la propria legittimazione dalla condizione di concorrente pretermessa, avendo presentato, unitamente alle società Sampierdarena Olii e a SAAR, una domanda di concessione relativa alle stesse aree di ponte Somalia, dichiarata improcedibile dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale con la deliberazione n. 104 del 30 dicembre 2021 che risulta espressamente compresa nell’impugnazione ed è fatta oggetto di specifiche censure” (motivazione, p. 13 § 8).

20.3. Ancora in via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, osservato che “l’istanza concorrente dell’odierna ricorrente è stata giudicata “recessiva” a fronte della prioritaria valenza “strategica” dell’istanza presentata da Superba S.r.l.: è evidente la concretezza e l’attualità dell’interesse ad impugnare la deliberazione che ha espresso tale scelta e, in conseguenza, anche gli atti dell’ATF che ne costituiscono indispensabile presupposto. Parte ricorrente, in secondo luogo, ha fornito specifici elementi atti a rivelare i pregiudizi che la ricollocazione dei depositi chimici in un sito non distante dal suo insediamento cagionerebbe in termini di maggior volume di traffico, rischio di esplosioni, rilascio di emissioni in atmosfera e danni economici riconducibili all’esercizio di un’attività concorrente. In particolare, sono evidenti le conseguenze negative per l’operatività della ricorrente cagionate dal congestionamento del traffico, attesa l’unicità della rete stradale a servizio delle due attività” (motivazione, p. 14 § 9).

20.4. Nel merito, il Tribunale ha anzitutto accolto il motivo di ricorso rivolto contro gli atti del Commissario, ritenendo che l’operazione per cui è causa, finanziata attraverso detti atti, non fosse “coerente alle finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali indicate, come misura di compensazione dei danni conseguenti al crollo del viadotto autostradale, dall’art. 9 bis del d.l. 109/2018”, ma rispondesse “unicamente all’esigenza di natura urbanistica di trasferire i depositi dalle aree urbane in cui sono attualmente ubicati” (motivazione, p. 15 § 10).

20.7. Sempre nel merito, il giudice di primo grado ha accolto il motivo con cui è stata contestata l’introduzione della modifica al PRP con lo strumento dell’ATF e in proposito ha osservato che l’intervento comporterebbe in realtà un aggravamento dei carichi ambientali e, per tale ragione, non potrebbe essere considerata una modifica non sostanziale, in particolare per la natura dei prodotti che verrebbero immagazzinati nel deposito, che sarebbero non solo chimici, ma anche petrolchimici, e quindi non rientrerebbero nella funzione C5 e comunque sarebbero soggetti al divieto di cui all’art. 15 del d.m. 31 luglio 1934, che vieta di realizzare, alla lettera, depositi costieri di “oli minerali”, se non a certe condizioni, nella specie non rispettate (motivazione, pp. 16 e ss. § 11 e 12).

21. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale, con istanza cautelare, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, formulando quattro distinti motivi di gravame.

21.1. Con il primo motivo, alle pp. 11-18 dell’atto di appello, l’Autorità ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto sussistente l’interesse all’impugnazione.

21.1.1. In proposito, ha premesso che la deliberazione n. 104 del 2021 del Comitato di gestione sarebbe un atto plurimotivato, in quanto avrebbe dichiarato recessiva l’istanza delle ricorrenti per due distinte e autonome ragioni, ossia la maggiore rispondenza all’interesse pubblico dell’istanza di Superba S.r.l. e la circostanza per cui sarebbe stato comunque necessario un ATF per inserire nel PRP la funzione C6 - operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide, al momento non consentita nell’area interessata (v. sopra § 15.2).

21.1.2. Tanto premesso, la parte appellante ha sostenuto che tale seconda parte della motivazione non sarebbe stata censurata e che, quindi, per ciò solo il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

21.1.3. L’appellante ha sostenuto, ancora, che, comunque, dagli atti impugnati dalle ricorrenti non potrebbe derivare pregiudizio alcuno, in quanto siffatto pregiudizio potrebbe, in tesi, derivare solo dal concreto trasferimento dei depositi, trasferimento che però non sarebbe un effetto degli atti impugnati in sé e per sé considerati, i quali sarebbero finalizzati esclusivamente a inserire nella zona considerata la funzione C5. Inoltre, rispetto all’inserimento di tale funzione nella zona di cui si tratta, ad avviso dell’appellante, le ricorrenti non sarebbero titolari di alcun interesse oppositivo, potendo, viceversa trarne vantaggio.

21.2. Con il secondo motivo di gravame, alle pp. 18-24 dell’atto di appello, l’amministrazione ha dedotto la violazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 9-bis del d.l. n. 109 del 2018 e ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l’intervento per cui è causa non sarebbe coerente con le finalità di ripresa e sviluppo del porto previste dalla norma.

21.2.1. Sotto un primo profilo, ripetendo quanto già dedotto a proposito della legittimazione, l’appellante ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l’introduzione dell’ATF di cui si tratta sarebbe indipendente dall’istanza di concessione e che la sua rispondenza al pubblico interesse discenderebbe solo dagli atti dell’Autorità e non anche da quelli del Commissario.

21.2.2. Sotto un secondo profilo, non corrisponderebbe neppure al vero che l’operazione, come ritenuto dal T.a.r., abbia finalità non già di sviluppo dei traffici portuali, bensì soltanto di natura urbanistica: essa avrebbe comunque come obiettivo il miglioramento dell’integrazione e della convivenza tra gli impianti portuali e la città e questo rientrerebbe in un concetto ampio di sviluppo del porto, a prescindere dalla circostanza che si tratta di una problematica preesistente al decreto citato.

21.2.3. Infine, la parte appellante ha censurato l’affermazione del giudice di primo grado per cui “non essendo stata svolta alcuna valutazione comparativa tra i traffici che si svolgono attualmente a ponte Somalia e quelli che vi saranno svolti a seguito dell’insediamento dei depositi chimici” sarebbe infondata la tesi secondo cui “tale operazione non potrebbe che provocare ricadute positive sullo sviluppo del porto” (sentenza impugnata, p. 16 dal terzo rigo), in quanto i decreti del Commissario non dovrebbero recare siffatta valutazione, la quale dovrebbe essere compiuta solo in un secondo momento, in sede di valutazione di un progetto concreto.

21.3. Con il terzo motivo di gravame, alle pp. 24-31 dell’atto di appello, l’Autorità ha dedotto la violazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, della l. n. 84 del 1994 e ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la modifica del PRP di cui si tratta non avrebbe potuto essere introdotta con ATF perché avrebbe in realtà carattere sostanziale.

21.3.1. La parte appellante ha premesso che il T.a.r. sarebbe giunto a questa conclusione per due ragioni: anzitutto perché il deposito della Superba S.r.l. conterrebbe non solo prodotti chimici ma anche petrolchimici e, quindi, riconducibili non già alla funzione C5, bensì alla diversa funzione PE; in secondo luogo perché l’intervento comporterebbe un aumento dei carichi ambientali non compatibile con l’ATF, come risultante dalle linee guida di cui si è detto.

21.3.2. Secondo la parte appellante, tale conclusione sarebbe errata anzitutto per il rilievo di carattere generale sopra richiamato, secondo cui il procedimento di ATF sarebbe “altro e distinto” (appello, p. 29 decimo rigo) rispetto al progetto di delocalizzazione dei depositi.

21.3.3. Sempre secondo l’appellante, comunque, i prodotti contenuti nel deposito non rientrerebbero, ancorché petrolchimici, tra quelli petroliferi veri e propri, come risulterebbe dall’all. 1 parte 2 n. 34 del d.lgs. 26 giugno 2015 n. 105. Sotto questo profilo, il richiamo al d.m. 31 luglio 1934 contenuto nella domanda non sarebbe del tutto pertinente, essendo dovuto, piuttosto, a un eccesso di cautela, dato che i prodotti in questione non rientrerebbero nel relativo ambito di applicazione.

21.3.4. Nella prospettazione della parte appellante non corrisponderebbe quindi al vero neppure che l’ATF determini un aumento dei carichi ambientali, come affermato dalla sentenza impugnata, secondo cui i prodotti contenuti nel deposito sarebbero comunque infiammabili e pericolosi, soggetti, come tali, al d.lgs. n. 105 del 2015, in quanto “quest’ultimo non concerne le valutazioni pianificatorie, bensì specifici progetti, talché non è possibile porlo quale indice ex se di un incremento dei carichi ambientali, non costituendo un elemento ostativo ex lege” (appello, p. 29 quarto rigo).

21.4. Con il quarto motivo di gravame, infine, alle pp. 31-33 dell’atto di appello, l’Autorità ha dedotto la violazione dell’art. 15 del d.m. 31 luglio 1934, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte nell’ambito del motivo che precede: la pretesa autonomia dell’ATF rispetto alla concreta ricollocazione dei depositi e la circostanza per cui i prodotti chimici di cui si tratta non rientrerebbero nella previsione indicata.

22. La ricorrente in primo grado, Silomar S.p.a. ha resistito, con atto depositato il 5 settembre 2024, con cui ha chiesto che l’appello sia respinto e ha riproposto i motivi assorbiti dal T.a.r.

23. Si è costituita in giudizio, a sua volta, la Superba S.r.l. e, con atto del 4 settembre 2024, ha chiesto che l’appello principale sia accolto. Inoltre, ha comunque proposto appello incidentale autonomo, formulando anche istanza cautelare, con atto del 5 settembre 2024, in cui ha premesso che il T.a.r. avrebbe compiuto un errore di fondo, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che l’ATF fosse finalizzato a un concreto progetto, mentre esso, come atto di pianificazione, avrebbe la sola funzione di inserire nell’ambito territoriale in questione la funzione C5; la Superba S.r.l. ha poi dedotto quattro motivi di gravame, come di seguito sintetizzati.

23.1. Con il primo motivo (erroneamente indicato come secondo, posto che nel motivo sub “i” vi sono mere considerazioni preliminari), alle pp. 16-31 dell’atto di appello incidentale, ha censurato la sentenza impugnata per non avere accolto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, in termini sostanzialmente analoghi a quanto dedotto, con riferimento alla carenza di interesse, nel primo motivo dell’appello principale dell’Autorità; in aggiunta, ha insistito per l’assenza di legittimazione e ha sostenuto che la mancanza di un possibile pregiudizio per la ricorrente sarebbe ancora più evidente in considerazione del rilascio del NOF - nulla osta di fattibilità del 18 ottobre 2022 prot. n. 20894 (doc. 2 della ricorrente appellata all. a, foliario del 9 settembre 2024), che la ricorrente medesima non ha impugnato.

23.2. Con il secondo motivo di gravame, erroneamente indicato come terzo, alle pp. 31-47 dell’atto, la Superba S.r.l. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che la modifica al PRP per cui è causa non poteva essere introdotta con ATF, in termini sostanzialmente analoghi a quanto dedotto nel terzo motivo dell’appello principale dell’Autorità; in aggiunta, ha sostenuto che il relativo motivo del ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato addirittura inammissibile, per omessa specifica impugnazione degli atti dell’istruttoria, in particolare della valutazione delle modifiche relative ai carichi ambientali del 15 settembre 2021 (doc. 12 in primo grado depositato dall’amministrazione) e ha sostenuto che il T.a.r. non si sarebbe pronunciato su tale punto, incorrendo in un errore “di tipo revocatorio”, che dovrebbe condurre “all’annullamento” della sentenza impugnata.

23.3. Con il terzo motivo di gravame, indicato sub iii.II, alle pp. 47-53 dell’atto di appello incidentale, la Superba S.r.l. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto l’intervento per cui è causa eccedente l’ambito di applicazione dell’art. 9-bis del d.l. n. 109 del 2018 in termini sostanzialmente analoghi a quanto dedotto nel secondo motivo dell’appello principale; ha, tuttavia, aggiunto che il relativo motivo del ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per omessa impugnazione nei termini del primo dei decreti del Commissario che ha previsto il finanziamento, oppure anche in questo caso inammissibile per omessa impugnazione della nota del 6 ottobre 2021 prot. n. 1241 (doc. 3 del primo grado depositato dall’amministrazione), erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado atto non provvedimentale, nonché del DPSS dell’Autorità, che avrebbe previsto la delocalizzazione in questione; ha aggiunto ancora che, a suo dire, il giudice di primo grado avrebbe svolto un non consentito sindacato di merito.

23.4. Con il quarto motivo, rubricato sub iii.III, alle pp. 54-56 dell’atto di appello incidentale, ha censurato, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’intervento per cui è causa violi l’art. 15 del d.m. 31 luglio 1934 in termini ancora una volta analoghi a quanto dedotto nell’appello principale e, precisamente, al quarto motivo.

24. Con memoria del 29 ottobre 2024, si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, che ha chiesto di essere estromesso dal processo, non avendo adottato alcuno degli atti impugnati.

25. Con memoria del 9 settembre 2024, si è costituito in giudizio anche il Comune di Genova, chiedendo l’accoglimento degli appelli e dell’istanza cautelare, ricordando che il problema della delocalizzazione dei depositi e della corrispondente riqualificazione del sito risulta molto risalente nel tempo.

26. Con memoria depositata del pari il 9 settembre 2024, la società ricorrente in primo grado e odierna appellata ha chiesto invece la reiezione dell’istanza cautelare.

27. Alla camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024, l’Autorità e la Superba S.r.l., nulla opponendo le altre parti, hanno rinunciato all’istanza cautelare in favore di una sollecita fissazione dell’udienza di merito.

28. Con memorie del 29 ottobre 2024 per l’Autorità, per il Comune, per la ricorrente appellata e per la Superba S.r.l. e con repliche del 31 ottobre 2024 per la ricorrente appellata e del 2 novembre 2024 per la Superba S.r.l., le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.

29. All’esito della pubblica udienza del giorno 14 novembre 2024, fissata nei termini di cui sopra, la Sezione ha pronunciato l’ordinanza n. 9698 del 4 dicembre 2024, con cui ha disposto una verificazione affidandola al Coordinatore del Collegio di Ingegneria chimica e dei materiali del Politecnico di Torino, formulando i quesiti che seguono: “a) individui sulla base degli atti di causa, e in particolare del fascicolo dell’istanza 15 settembre 2021 (doc. 1 in I grado amministrazione, cit.) della Superba, ovvero di informazioni di pubblico dominio provenienti dalle società interessate quali siano i prodotti chimici che la Superba stessa e la Attilio Carmignani intendono immagazzinare nel realizzando deposito di Ponte Somalia per cui è causa; b) dica se questi prodotti chimici rientrino nell’ambito di applicazione: b1) dell’art. 15 del d.m. 31 luglio 1934; b2) del d.lgs. 26 giugno 2015 n.105; b3) di ordinanze della Capitaneria di Porto attualmente vigenti, emanate ai sensi dell’art. 52 comma 3 c.nav. e in particolare dell’ordinanza 8 marzo 2001 n.32; b4) del piano di rischio aeronautico dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova; c) dica se, sulla base della risposta al quesito b) che precede, il realizzando deposito di Ponte Somalia per cui è causa sia conforme a tali normative; d) dica se la localizzazione del deposito stesso in Ponte Somalia, sulla base dei criteri tecnico scientifici comunemente accettati, comporti o no mutamento in modo significativo dei carichi tecnici ed ambientali, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida ministeriali per la redazione del PRP, in particolare alle pp. 66-67; e) dica quant’altro ritenuto utile a fini di Giustizia”; con l’ulteriore ordinanza n. 757 del 2025, poi, la Sezione ha parzialmente modificato la precedente ordinanza, affidando la verificazione a un collegio di due verificatori.

30. I predetti verificatori hanno depositato la relazione finale in data 22 settembre 2025, nell’ambito della quale hanno precisato, in particolare, con riferimento al quesito sub c), che “Laddove l’approccio sia da considerarsi puramente prescrittivo, e quindi con riferimento alla DM 31 luglio 1934, il Deposito non rispetta le prescrizioni del Decreto e in particolare dell’art. 15. Peraltro, tali prescrizioni sono derogabili sulla base del principio di sicurezza equivalente, previa autorizzazione degli organi competenti. Per quanto concerne l’assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015, i prodotti chimici dichiarati fanno ricadere il Deposito nel campo di applicazione del Decreto, con i relativi adempimenti autorizzativi, tecnici e gestionali richiesti per i depositi e stabilimenti in Soglia Superiore. Per poter valutare la conformità del progetto al D.Lgs. 105/2015, attività demandata alle autorità competenti che compongono il Comitato Tecnico Regionale, è necessario poter analizzare la valutazione del rischio e tutti gli apprestamenti da essa derivanti, sia da un punto di vista tecnico, che da un punto di vista organizzativo che consentano di garantire un adeguato livello di sicurezza dai pericoli di incidente rilevante. Tale documentazione non è stata messa a disposizione delle sottoscritte e in ogni caso sarebbe uno studio preliminare necessario al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità, autorizzazione necessaria all’avvio dei lavori. Per quanto concerne la versione attuale del Regolamento di Sicurezza del Porto di Genova, emanata con l’Ordinanza n.273/2024 e successive rettifiche, l’operatività del terminal sarebbe limitata alla movimentazione e stoccaggio di merci convenzionali e contenitori (funzioni C1 e C2 secondo il PRP), se non in base a deroga autorizzata dall’Autorità Portuale di volta in volta. Infine, per quanto concerne il piano di rischio aeronautico dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, parte dell’area di Ponte Somalia ricade nella ZONA C ai sensi del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” di ENAC. Nella ZONA C vige il divieto di collocare insediamenti o attività che possano comportare pericoli particolari (ad esempio, rischi di incendi, esplosioni, o rilevante impatto ambientale), così come luoghi dove si concentra un gran numero di persone. Superba propone una soluzione organizzativa alla limitazione imposta dal regolamento, che se operativamente sostenibile, può considerarsi compatibile con il Regolamento ENAC”.

Con riferimento al quesito sub d) hanno chiarito, invece, che: “Stante il potenziale notevole impatto ambientale del progetto connesso alla proposta di ATF, riconosciuto dal MASE, che attribuisce il progetto ad una categoria per cui è necessaria almeno la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, si ribadisce che la modifica del PRP in oggetto non può essere valutata (ed approvata) con una procedura semplificata (quale l’ATF), ma deve essere valutata con uno strumento più complesso e completo”.

31. Con le ulteriori memorie, l’Autorità appellante, l’appellante in via incidentale Superba S.r.l., il Comune di Genova e la Silomar S.p.a. hanno insistito nelle rispettive tesi difensive alla luce dell’esito della verificazione, che è stata contestata dall’appellante principale e dall’appellante in via incidentale.

32. In particolare, con la memoria del 2 febbraio 2026, la Silomar S.p.a. ha insistito nell’eccezione di improcedibilità degli appelli, già sollevata con la memoria di replica del 29 ottobre 2024, in considerazione della diversità sostanziale tra il progetto di cui all’ATF e quello successivamente presentato da Superba S.r.l. in sede di VIA, diversità che renderebbe priva di utilità per gli appellanti la riforma della sentenza impugnata e, sul punto, ha altresì sostenuto che la nota dell’Autorità dell’11 settembre 2024 e i documenti depositati da Superba S.r.l. confermerebbero la sopravvenuta carenza di interesse.

Sotto un diverso profilo, ha insistito nel sostenere che il progetto doveva essere sottoposto a VIA, sicché non avrebbe potuto e dovuto prescindere neppure dalla VAS, dal momento che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della l.r. n. 32 del 2012, è prevista l’esclusione dalla VAS degli ATF dei PRP, “salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA)”, con la conseguenza che non si poteva fare ricorso allo strumento dell’ATF, dovendosi optare per una procedura di variante ordinaria.

Da ultimo, ha ricordato che il progetto ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento di sicurezza del porto di Genova, adottato con l’ordinanza n. 273 del 2024 e rettificato con l’ordinanza n. 287 del 2024, che hanno sostituito la precedente ordinanza n. 32 del 2001. Tali ordinanze prevedono che nel porto di Genova, fatta eccezione per la darsena petroli di Multedo, l’ormeggio di navi cisterne per la movimentazione di prodotti petroliferi e petrolchimici non è consentito e i verificatori in proposito hanno chiarito che: “in base alle ordinanze della Capitaneria di Porto attualmente vigenti il terminal del Ponte Somalia non consente l’ormeggio di navi cisterna per la movimentazione di prodotti infiammabili (con classificazione H226 in accordo al Globally Harmonised System di classificazione delle sostanze pericolose), ma non facilmente infiammabili (H225) o estremamente infiammabili (H224) se non in deroga, previa valutazione volta per volta, dell’Autorità Marittima”.

33. Anche l’Autorità appellante ha depositato la propria memoria difensiva in data 2 febbraio 2026, insistendo nei motivi di appello e contestando la verificazione in quanto, a suo avviso, i verificatori avrebbero compiuto valutazioni non tecniche, bensì giuridiche.

34. A sua volta, con la memoria del 2 febbraio 2026, anche la Superba S.r.l. ha insistito nelle proprie tesi difensive, ripetendo argomentazioni già espresse a proposito dell’asserita inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza di interesse. Ha poi contestato la verificazione, ritenendola inattendibile soprattutto avuto riguardo ai punti 3 e 5 della relazione finale e giungendo a sostenere che il verificatore si sarebbe “avventurato nell'affrontare questioni squisitamente giuridiche ben al di fuori del perimetro tracciato dalle norme e dall'ordinanza istruttoria” (cfr. p. 6).

35. Il Comune di Genova, con la propria memoria depositata del pari il 2 febbraio 2026, ha dichiarato di aver “condiviso l’obiettivo strategico della ricollocazione dei depositi” ma, ai fini dell’eventuale ripartizione delle spese di lite, ha fatto presente che “rispetto ai rilievi di criticità ex adverso prospettati e i profili d’illegittimità pretesi” avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale e limitato ad aspetti strettamente urbanistici, in relazione ai quali i provvedimenti impugnati non presenterebbero profili propri di illegittimità.

36. Infine, in data 12 febbraio 2026, l’Autorità, la Superba S.r.l., nonché la Silomar S.p.a. hanno depositato le rispettive memorie di replica, con cui hanno ulteriormente insistito nelle proprie difese, con argomentazioni ripetitive, soprattutto avuto riguardo alla tesi dell’asserita sovrapposizione tra l’ATF, ritenuto atto meramente pianificatorio, e il provvedimento, non ancora adottato, di approvazione di un determinato progetto.

37. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 5 marzo 2026 – reputa che l’appello principale e l’appello incidentale siano infondati per le ragioni che di seguito si espongono, con la precisazione che va fin d’ora confermata l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’interno.

38. In via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità degli appelli sollevata dalla difesa della società ricorrente in primo grado e odierna appellata, in relazione alla presentazione di un ulteriore e diverso progetto da parte della Superba S.r.l., il quale, in tesi, supererebbe quello presentato in sede di ATF. L’eccezione non è fondata perché non si può desumere dalla presentazione dell’anzidetto nuovo progetto l’implicita volontà di rinunciare a quello di cui all’istanza che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati, ricordandosi che, per pacifico principio giurisprudenziale, il quale come tale non richiede puntuali citazioni, una qualsiasi rinuncia deve essere esplicita e non si può presumere.

39. Ancora in via preliminare, vanno respinte le critiche alla verificazione formulate dalla difesa di Superba S.r.l. (e riprese in parte anche dall’Autorità), in quanto generiche e comunque infondate. Ritiene, infatti, il Collegio che la verificazione sia attendibile in quanto logica e congruamente motivata, fermo restando che i verificatori si sono attenuti all’accertamento delle questioni tecniche e alle valutazioni demandate loro dalla Sezione e non hanno espresso valutazioni di carattere giuridico, per l’assorbente ragione che quanto affermato a proposito dell’ammissibilità dell’ATF dipende, con tutta evidenza, dalla questione dell’aumento dei carichi ambientali, questione che rientra certamente nell’ambito delle valutazioni tecniche proprie dei verificatori. Pertanto, la pretesa dell’appellante in via incidentale di considerare le predette affermazioni prescindendo dal profilo connesso all’aumento dei carichi ambientali è frutto di una lettura parziale della verificazione stessa.

Tanto basta per respingere le osservazioni sollevate dall’appellante in via incidentale e per escludere la fondatezza dei rilievi che a dire di quest’ultima renderebbero “sconcertante” (cfr. memoria del 2 febbraio 2026 della Superba S.r.l., p. 12) la relazione dei verificatori, con l’ulteriore precisazione che le valutazioni rilevanti ai fini della decisione contenute nella relazione finale non eccedono il perimetro della domanda e confermano anzi, come meglio si illustrerà nel prosieguo, le valutazioni già compiute dal T.a.r.

40. Nel merito, il primo motivo di gravame di cui all’appello principale e il primo motivo dell’appello incidentale sono infondati, non essendo in alcun modo ravvisabile la denunciata carenza di interesse e di legittimazione a ricorrere, sostenuta dalle appellanti con plurime argomentazioni. È dirimente, infatti, la circostanza che, anzitutto, a differenza di quanto prospettato dalle parti appellanti, risultano adeguatamente censurate tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento plurimotivato che ha dichiarato improcedibile l’istanza della Silomar S.p.a.

Sotto un diverso profilo, risultano evidenti la legittimazione e l’interesse a ricorrere dell’anzidetta società, dal momento che la stessa ha presentato la sopra richiamata istanza concorrente, la quale, per l’appunto, è stata dichiarata improcedibile per plurime ragioni, anche in quanto ritenuta recessiva rispetto a quella della Superba S.r.l. e fermo restando che la società ricorrente, per comprovare il proprio interesse al ricorso, ha dato atto delle interferenze e delle ricadute sulla sua attività derivanti dalla rilocalizzazione dei depositi chimici della Superba S.r.l., anche alla luce del conseguente aumento dei carichi ambientali di cui si darà conto nel prosieguo, da cui si desume un ulteriore profilo idoneo a supportare l’interesse a ricorrere. Tali considerazioni hanno carattere del tutto assorbente e sono di per sé sufficienti a radicare tanto la legittimazione quanto l’interesse a ricorrere, consentendo dunque di superare tutte le varie argomentazioni dedotte in senso contrario dalle parti appellanti, con conseguente conferma della decisione del T.a.r., la cui motivazione, peraltro, non risulta “frettolosa e superficiale” come dedotto dalla Superba S.r.l. (cfr. appello incidentale, p. 18).

È comunque infondata la tesi secondo cui l’atto pianificatorio, recante l’inserimento della funzione commerciale C5, sarebbe privo di effetti lesivi per la ricorrente: risulta, sul punto, decisiva in senso contrario la circostanza che l’ATF in questione è stato approvato a seguito di un’apposita istanza della Superba S.r.l., sulla base di un progetto preliminare presentato da quest’ultima, dichiaratamente volto alla rilocalizzazione dei suoi depositi chimici di Multedo ed è, dunque, inequivocabilmente da tale istanza che ha tratto origine l’intera vicenda di cui si tratta. Ne consegue che pretendere ora che venga in rilievo un procedimento pianificatorio astratto, ossia privo di un collegamento con l’anzidetta rilocalizzazione, integra un inammissibile venire contra factum proprium, frutto di una rappresentazione non aderente al fatto e al procedimento concretamente sviluppatosi nella vicenda oggetto del presente giudizio.

Del resto, come osservato anche dai verificatori, il progetto della Superba S.r.l. è stato ampiamente utilizzato nel corso del procedimento e, dunque, non può essere considerato estraneo a esso; in questo senso, cfr. pagina 23 della relazione ove si legge quanto segue: “la stessa relazione del dott. Paliaga, commissionata dall’Autorità Portuale (AdSPMLO) proprio al fine di valutare la variazione dei carichi ambientali, riportava le caratteristiche del progetto (sezione 4) e, in più punti, utilizzava tali dati per eseguire dette valutazioni (es. emissioni e qualità dell’aria, dove calcolava l’emissione dal parco serbatoi e la sezione 6, relativa alla sicurezza e rischi di incidente rilevante)”.

La tesi secondo cui si tratterebbe di una mera modifica pianificatoria astratta, che prescinderebbe, dunque, dal progetto della Superba S.r.l. e sarebbe pertanto priva di effetti lesivi, contrasta anche con le modalità con cui è stata effettuata la valutazione di cui all’art. 5, comma 5, della l. n. 84 del 1994, che, alla luce delle linee guida del Ministero, impone di considerare l’aumento dei carichi ambientali. Per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, questa valutazione non può essere astratta, ma deve avere ad oggetto specificamente l’aumento degli anzidetti carichi che si realizzerebbe in concreto. Ne consegue che l’appellante in via principale e l’appellante in via incidentale hanno obliterato la circostanza per cui il procedimento di ATF è stato avviato a seguito e in funzione dell’istanza di Superba S.r.l. Non si può quindi ritenere che l’anzidetto ATF non sia “giuridicamente "connesso" e/o "correlato" ad un determinato progetto dell'insediamento” (cfr. pag. 24 della memoria della Superba S.r.l. del 2 febbraio 2026).

Infine, va rilevato, da un lato, che l’interesse a ricorrere risulta attuale anche in considerazione dell’efficacia della concessione di cui è titolare la società ricorrente e, dall’altro lato, che non può essere considerata inammissibile l’impugnazione dell’ATF, poiché la ricorrente ha comunque adeguatamente censurato il ricorso a tale strumento. Non è dunque vero, come sostiene la difesa della Superba S.r.l. che vi sarebbe stata “un’approfondita istruttoria e motivazione” a fronte di una “palese lacunosità e genericità della censura” (cfr. memoria della Superba S.r.l. del 2 febbraio 2026, p. 19), formulata in primo grado dalla ricorrente. In disparte la considerazione che il carattere asseritamente approfondito dell’istruttoria non rende quest’ultima di per sé insindacabile, occorre rilevare che la censura proposta con il ricorso introduttivo del giudizio era chiara e il T.a.r., accogliendola, ha ovviamente disatteso per implicito l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla Superba S.r.l. e ha quindi annullato l’ATF.

Quanto all’asserita omessa impugnazione del NOF, va rilevato che esso è stato impugnato con ricorso al T.a.r. Liguria R.G. n. 970 del 2024.

41. Non sono fondati neppure il secondo motivo dell’appello principale e il terzo motivo dell’appello incidentale, in quanto – come correttamente rilevato dal T.a.r. con una motivazione che, a differenza di quanto sostenuto dall’Autorità, non può certamente essere considerata solo “apparente” (cfr. appello principale, p. 18) – la rilocalizzazione dei depositi chimici della Superba S.r.l. non risulta coerente con le finalità concernenti la ripresa e lo sviluppo dei traffici portuali nella prospettiva della compensazione dei danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di cui all’art. 9-bis del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 130 del 2018. Sul punto, peraltro, è irrilevante, ai fini della decisione, la tesi sostenuta dall’Autorità, secondo cui la sorte dei provvedimenti commissariali sarebbe svincolata da quella del procedimento di ATF, poiché i primi presentano vizi autonomi, nel senso che di seguito si precisa.

In primo luogo, infatti, l’esigenza posta a fondamento della rilocalizzazione ha natura prettamente urbanistica connessa alla necessità di trasferire i depositi dalle aree urbane del quartiere di Multedo, necessità che, come tale, non risulta in alcun modo strumentale – per ragioni logiche prima ancora che giuridiche – alle finalità di ripresa e di sviluppo del porto previste dalla disposizione sopra richiamata, trattandosi per l’appunto di una mera rilocalizzazione di quanto già esistente, di per sé neutra rispetto al complessivo volume dei traffici. L’incremento dei traffici, infatti, non può essere assicurato da un semplice spostamento dei depositi esistenti e, invero, non esiste alcuna valutazione comparativa sugli effetti di tale ricollocazione, sicché, sul punto, le parti appellanti si sono limitate a mere asserzioni.

In secondo luogo, peraltro, si tratta di un’esigenza che, oltre a non realizzare il predetto obiettivo di sviluppo dei traffici, non è in alcun modo connessa al crollo del Ponte Morandi poiché, al contrario, si riferisce a un’esigenza preesistente, circostanza questa pacifica e non contestata.

In altri termini, le finalità sottese al c.d. decreto Genova imponevano al Commissario di adottare interventi volti allo sviluppo dei traffici portuali, nella prospettiva della necessità di compensare le conseguenze negative derivanti dal predetto crollo e non consentivano, quindi, di utilizzare le risorse previste dal decreto per realizzare il diverso e inconferente “obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano e la delocalizzazione dei depositi in un’area logisticamente attrezzata all’interno del porto di Genova” di cui alla nota commissariale del 6 ottobre 2021, della quale va confermato il carattere endoprocedimentale al pari del DPSS dell’Autorità e, dunque, la relativa non autonoma impugnabilità già rilevata dal T.a.r., con conseguente rigetto anche dell’ulteriore censura proposta sul punto dall’appellante in via incidentale.

Sempre in relazione a tale motivo, va chiarito come sia manifestamente infondata, oltre che generica, la censura della Superba S.r.l. secondo cui il T.a.r. avrebbe esercitato un sindacato di merito non consentito. È appena il caso di rilevare, infatti, come il giudice di primo grado abbia verificato, in modo del tutto corretto, la congruità del progetto con gli obiettivi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che tale valutazione è rimasta, con ogni evidenza, nei limiti del sindacato di legittimità.

Da ultimo, vanno respinte le censure di tardività del ricorso con riferimento all’impugnazione dei decreti commissariali, poiché, come correttamente puntualizzato dalla ricorrente appellata, l’interesse è sorto soltanto al momento dell’effettiva localizzazione dell’intervento, avvenuta con l’adozione dell’ATF.

42. Anche il terzo motivo dell’appello principale e il secondo motivo dell’appello incidentale, con cui è stata censurata la decisione del T.a.r. a proposito della concreta possibilità, nel caso di specie, di fare ricorso all’ATF, non sono fondati.

Sul punto, occorre rammentare che il citato art. 5, comma 5, della l. n. 84 del 1994 prevede l’ATF quale strumento semplificato, per il cui tramite “Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale”, con l’ulteriore precisazione che il Ministero delle infrastrutture si è espresso nell’ambito delle linee guida per i PRP facendo presente che “occorre dimostrare che la variazione funzionale introdotta non costituisce modifica sostanziale, in quanto i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo”.

Al riguardo, occorre ancora rammentare che la Sezione, con l’ordinanza istruttoria n. 9698 del 4 dicembre 2024, ha formulato il quesito sub d), sopra riportato, del seguente letterale tenore: “dica se la localizzazione del deposito stesso in Ponte Somalia, sulla base dei criteri tecnico scientifici comunemente accettati, comporti o no mutamento in modo significativo dei carichi tecnici ed ambientali, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida ministeriali per la redazione del PRP, in particolare alle pp. 66-67”. I verificatori, dopo un’ampia ed esaustiva ricostruzione tecnica, ritenuta dal Collegio del tutto attendibile, hanno concluso sostenendo che la modifica del PRP non può essere realizzata con una procedura semplificata: “Stante il potenziale notevole impatto ambientale del progetto connesso alla proposta di ATF, riconosciuto dal MASE, che attribuisce il progetto ad una categoria per cui è necessaria almeno la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, si ribadisce che la modifica del PRP in oggetto non può essere valutata (ed approvata) con una procedura semplificata (quale l’ATF), ma deve essere valutata con uno strumento più complesso e completo”.

La valutazione dei verificatori consente, dunque, di confermare con argomentazioni ulteriori, anche alla luce della rappresentazione resa dalla stessa Superba S.r.l. nella “relazione tecnica e di sicurezza” allegata all’istanza (doc. 2 depositato dall’amministrazione in primo grado in data 30 gennaio 2023 come “documentazione integrativa”), la correttezza di quanto già rilevato dal T.a.r., che aveva ritenuto che l’incremento del carico ambientale determinato dall’inserimento di un deposito di sostanze pericolose e infiammabili in aree portuali destinate alla movimentazione di merci di vario genere eccedesse il perimetro applicativo dell’ATF.

Peraltro, è appena il caso di precisare, in proposito, che la circostanza per cui non sarebbe possibile il ricorso all’ATF non esclude in via assoluta la possibilità di procedere a una modifica del PRP volta a consentire la rilocalizzazione dei depositi chimici, mediante l’inserimento della funzione C5 negli ambiti S2 e S3, purché tale modifica, per l’appunto, sia realizzata non attraverso il ricorso all’ATF e ferma restando la necessità di coordinamento con le previsioni afferenti alla zona di tutela C dell’Aeroporto Cristoforo Colombo.

Le considerazioni che precedono sono di per sé sufficienti per escludere la legittimità del ricorso all’ATF, potendosi dunque prescindere dall’ulteriore questione prospettata dalla società ricorrente in primo grado e riproposta in appello afferente alla necessità della procedura di VIA statale e, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della l.r. n. 32 del 2012, alla VAS. Infatti, dal momento che il ricorso all’ATF è di per sé precluso dall’aumento dei carichi ambientali, la questione della necessità della VIA statale e della VAS diventa evidentemente irrilevante rispetto al predetto procedimento di ATF che definisce il perimetro del presente giudizio.

43. Infine, sono infondati il quarto motivo dell’appello principale e il conforme quarto motivo dell’appello incidentale, concernenti l’applicazione dell’art. 15 del d.m. del 31 luglio 1934. Anche sul punto, l’approfondimento istruttorio conferma le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, dal momento che i verificatori hanno chiarito che “la risposta al quesito posto è che i prodotti chimici dichiarati fanno ricadere il Deposito nel campo di applicazione del DM 31 luglio 1934 e quindi anche del suo articolo 15. Ma sia l’articolo stesso, che il coordinamento del DM con le norme che sono state emanate nel corso degli anni, consente di derogare dalle richieste prescrittive della norma, qualora sia dimostrato un livello di sicurezza equivalente con approccio ingegneristico, previa autorizzazione ministeriale”, con la precisazione che nel caso di specie non risulta essere stata concessa deroga alcuna. Ne consegue la manifesta infondatezza della tesi delle parti appellanti secondo cui il d.m. sarebbe stato richiamato dalla Superba S.r.l. in via meramente cautelativa.

44. Dalle considerazioni che precedono discende l’integrale rigetto tanto dell’appello principale quanto dell’appello incidentale, con assorbimento di ogni ulteriore questione e, in particolare, dei motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. dalla società ricorrente e odierna appellata.

45. Le spese processuali del presente grado di giudizio e gli oneri della verificazione seguono la soccombenza e sono poste a carico tanto delle parti appellanti quanto del Comune di Genova. Infatti, benché quest’ultimo, dopo il deposito della verificazione, abbia sostenuto di aver avuto una posizione marginale, esso risulta essersi ampiamente difeso in giudizio, evidenziando la “piena condivisione dell’obiettivo strategico della ricollocazione dei depositi chimici di Genova-Multedo in ambito portuale” e chiedendo espressamente l’accoglimento degli appelli e anche dell’istanza cautelare, sicché la successiva richiesta di tenere conto dell’anzidetta “posizione marginale” ai fini della regolazione delle spese di lite risulta manifestamente contraddittoria rispetto alla condotta processuale dal medesimo tenuta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la Superba S.r.l., l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comune di Genova alla rifusione, in favore delle società Silomar S.p.a., delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui 5.000,00 a carico della Superba S.r.l., 5.000,00 a carico del Comune di Genova e 5.000,00 a carico solidale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’onere della verificazione è posto a carico solidale delle parti soccombenti e sarà liquidato con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gambato Spisani, Presidente FF

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore