T.A.R. Lombardia (MI) Sez. IV n. 288 del 31 gennaio 2011
Rumore. Poteri di ordinanza

L’art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 267\2000, tanto che è legittimo l’esercizio del potere di ordinanza ogniqualvolta si accerti anche attraverso apposita relazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, il superamento dei limiti imposti dalla legge per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico

 

 

N. 00288/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 513 del 2010, proposto da:
Pianetta di Barbieri Bruno & C. Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Isabella Rattazzi, Maria Bessi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Milano, via F. Corridoni 39;


contro


Comune di Voghera, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia Dipartimento di Pavia;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del Comune di Voghera – Servizio S.U.A.P.-Ecologia, prot. n. 777/09 del 14 dicembre 2009, notificata alla ricorrente in data 16 dicembre 2009;

- della Relazione tecnica denominata “Rumore: Verifiche dei livelli di rumore” dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Lombardia – Dipartimento di Pavia, prot. n. 162187/09 del 2 dicembre 2009, avente ad oggetto “Misure di rumore ambientale prodotto dall’attività della ditta Pianeta di Barbieri;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Voghera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


La società ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Voghera con cui le era stato imposto di adottare misure di contenimento del rumore e di presentare una relazione tecnica per comunicare le opere di bonifica acustica che la società intendeva assumere per giungere al risultato richiesto, oltre all’irrogazione di una sanzione.

La società contestava l’attività tecnica compiuta dall’ARPA che non aveva effettuato i rilievi opportuni e presentava cinque motivi di ricorso avverso il provvedimento.

Il primo di questi motivi afferiva all’incompetenza del Dirigente comunale ad adottare provvedimenti come quelli previsti dall’art. 9 L. 447\1995 che, avendo le caratteristiche delle ordinanze contingibili ed urgenti , devono essere adottate dal Sindaco.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione per la parte dell’ordinanza che ingiungeva il pagamento di una somma a titolo di sanzione.

Alla camera di consiglio del 23.3.2010 la richiesta di sospensione cautelare dell’atto veniva respinta per mancanza di periculum in mora.

E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione per quanto attiene alla parte sanzionatoria dell’ordinanza.

La giurisdizione in materia di sanzioni amministrative pecuniarie è affidata in via generale secondo la L. 689\1981 al giudice ordinario; in particolare, ai sensi dell’art. 22 bis L. 689\1981, la competenza appartiene al giudice monocratico di Tribunale.

Ne consegue che sotto tale profilo il ricorso è inammissibile e dovrà essere riassunto nei termini di legge davanti al giudice munito di giurisdizione.

Per quanto attiene ai profili che appartengono alla giurisdizione di questo giudice, il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo che, trattando della competenza del provvedimento, esonera dall’illustrazione e dalla trattazione degli altri motivi.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza l’art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 267\2000, tanto che è legittimo l’esercizio del potere di ordinanza ogniqualvolta si accerti anche attraverso apposita relazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (come richiesto dall’art. 15 L.R.n. 13/2001), il superamento dei limiti imposti dalla legge per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico ( vedasi TAR Puglia Lecce 488\2006, TAR Umbria 492\2010, TAR Toscana 1930\2010 ); l’orientamento giurisprudenziale surrichiamato ribadisce la necessità di valorizzare la ridetta norma, attraverso un’interpretazione logica e sistematica che tenga conto del contesto in cui la stessa si colloca, in quanto preordinato a realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico. Si deve, per tale via, ritenere che l’uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall’art. 9 cit., sia sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all’uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, “tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n° 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Pertanto i provvedimenti in materia non sono tra quelli che, in base alla nuova ripartizione di competenza tra organi politici e funzionari amministrativi, debbono essere adottati dal funzionario competente in base al settore di attività.

Il provvedimento va, pertanto, annullato per incompetenza dovendo essere il Sindaco ad emanare le ordinanze ex art. 9 L. 447\1995.

Stante l’esito del ricorso appare equo compensare le spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile in parte, nei sensi di cui in motivazione, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario e quanto al resto lo accoglie con annullamento dell’atto per i profili sui quali vi è giurisdizione di questo giudice.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2011