TAR Lazio (RM), Sez. II-Ter, n. 6164, del 19 giugno 2013
Rumore. Legittimità ordinanza sospensiva della musica dal vivo all'interno del ristorante per superamento livello differenziale di rumore

E’ legittima l’ordinanza sospensiva della musica dal vivo all'interno del ristorante sulla base del rilevamento dall’ARPA, dal quale sono emersi valori non conformi alla vigente normativa: DPCM 14/11/97 e L. n. 447/1995 in quanto è stato riscontrato un livello differenziale di rumore pari a + 13.0 db (A) per la misura a finestre aperte ed a + 10.5 dB (A) per la misura a finestre chiuse, rispetto al limite di immissione di 3 dB (A) nel periodo di riferimento notturno. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06164/2013 REG.PROV.COLL.

N. 12086/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12086 del 2005, proposto da: 
Società Tst Srl, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pistritto, con domicilio eletto presso Giuseppe Pistritto in Roma, via Pilo Albertelli, 1;

contro

Comune di Ardea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petrocchi, con domicilio eletto presso Francesco Petrocchi in Mentana, via III Novembre,97;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 480/05 mediante la quale è stata ordinata la sospensione delle esecuzioni musicali dal vivo all'interno del ristorante

“Le Salzare”.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame, la società ricorrente impugna l’ordinanza n. 4801 del 12 ottobre 2005 mediante la quale il comune di Ardea ha disposto di sospendere l’esecuzione musicale dal vivo accompagnata da un canto all’interno dell’esercizio pubblico denominato Le Salzare.

Il provvedimento è stato motivato “Visto il rilievo fonometrico eseguito dai tecnici competenti dell’ARPA Lazio Roma ... il giorno 6/8/2005, prot. n. 0021411 del 1/9/2005, acquisito al prot. generale in data 27/9/2005” dal quale sono emersi “valori non conformi alla vigente normativa – DPCM 14/11/97 e L. n. 447/1995 in quanto è stato riscontrato un livello differenziale di rumore pari a + 13.0 db (A) per la misura a finestre aperte ed a + 10.5 dB (A) per la misura a finestre chiuse, rispetto al limite di immissione di 3 dB (A) nel periodo di riferimento notturno”.

Come seguono i motivi-vizi di ricorso:

1)gli accertamenti sono stati effettuati dalle autorità con modalità del tutto sommarie e superficiali;

2)nessun valore differenziale di immissione è stato superato nell’uso degli impianti elettroacustici;

3)a fronte della relazione tecnica di parte sono emersi dei valori pienamente conformi alla normativa vigente che prescrive che, in caso di misurazione dei livelli sonori all’esterno degli ambienti di provenienza, il limite di legge è, nella fascia oraria presa in considerazione dall’ARPA Lazio, 50 db (A) mentre all’interno degli ambienti di produzione del livello sonoro è 95.0 dB (A).

Si è costituito in giudizio il comune di Ardea per resistere al ricorso.

La difesa comunale, oltre a confutare i motivi di gravame, eccepisce:

-irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato;

-nullità del medesimo per difetto di mandato speciale atteso che nella procura ad litem non si fa menzione della identità del delegante, non vi è indicazione del potere rappresentativo del sottoscrittore né la denominazione della società rappresentata.

All’udienza dell’ 11 aprile 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. - Come esposto in premessa, la società T.S.T. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 4801, datata 12 ottobre 2005, mediante la quale il comune di Ardea ha disposto di sospendere l’esecuzione musicale dal vivo accompagnata da un canto all’interno dell’esercizio pubblico denominato “Le Salzare” gestito dalla ricorrente.

L’ordinanza impugnata è stata emessa “Visto il rilievo fonometrico eseguito dai tecnici competenti dell’ARPA Lazio Roma ... il giorno 6/8/2005, prot. n. 0021411 del 1/9/2005, acquisito al prot. generale in data 27/9/2005” dal quale sono emersi “valori non conformi alla vigente normativa – DPCM 14/11/97 e L. n. 447/1995 in quanto è stato riscontrato un livello differenziale di rumore pari a + 13.0 db (A) per la misura a finestre aperte ed a + 10.5 dB (A) per la misura a finestre chiuse, rispetto al limite di immissione di 3 dB (A) nel periodo di riferimento notturno”.

L’interessata contesta l’accertamento fonometrico ed affida la confutazione dei fatti alla perizia redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Il ricorso è infondato.

La sua infondatezza consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e nullità sollevate dalla difesa resistente.

La società ricorrente censura l’accertamento effettuato dall’ARPA Lazio perché sommario e superficiale.

Per vero, la doglianza, così come prospettata in ricorso, appare generica non contenendo specifiche censure in grado di revocare in dubbio, sia pure in principio di prova, l’attendibilità tecnica dell’accertamento eseguito dall’ente pubblico.

La ricorrente ha, tuttavia, affidato le proprie doglianze alla relazione tecnica a firma del perito in acustica ambientale.

Sennonché, anche il contenuto e le conclusioni della perizia di parte non appaiono sufficienti a confutare il rilievo fonometrico dell’ARPA Lazio.

Quest’ultima, nel rilevamento del 6 agosto 2005, ha accertato il superamento del valore differenziale di immissione determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Ebbene, un primo punto critico è rappresentato dalla circostanza che il rilievo fonometrico del perito di parte ricorrente è stato effettuato in circostanze temporali differenti.

Il perito ha eseguito la relazione in data 23 settembre 2005, in condizioni ambientali peraltro solo genericamente indicate a pag. 14 della relazione, di cui pertanto non v’è certezza circa l’esatta sovrapponibilità a quelle esistenti al momento del rilevamento ARPA.

Il secondo punto di inattendibilità della relazione di parte ricorrente è rappresentato dalla non omogeneità dei dati e dei presupposti posti a base del rilevamento acustico.

Giova una preliminare esposizione del quadro normativo di riferimento.

La materia de qua è stata regolata (ratione temporis) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).

L’art. 2 del citato decreto dispone, tra l’altro, che “Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico ...”.

Il successivo art. 6 stabilisce che “In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Limite diurno Limite notturno

Zonizzazione Leq (A) Leq (A)

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68): 65 55

Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68): 60 50

Zona esclusivamente industriale: 70 70 ...”.

L’allegato A) al D.P.C.M. in commento precisa, inoltre, al punto 3) quanto segue:

“3. Livello di rumore residuo - Lr.

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

4. Livello di rumore ambientale - La.

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti”.

Al successivo punto 9), lo stesso aggiunge:

“9. Livello differenziale di rumore.

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

L’allegato B) dispone, infine, al punto 3.2 che “Per misure all'interno di ambienti abitativi ...la differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con i limiti massimi differenziali di cui al presente decreto. Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile. Inoltre, valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il periodo diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono comunque essere considerati accettabili ai fini dell'applicabilità del criterio del limite massimo differenziale ... “.

Orbene, nel caso di specie la zona oggetto di rilievo fonometrico è stata censita dall’ARPA come “ad elevata densità abitativa” per la quale (zona IV classe di destinazione d’uso del territorio) il valore massimo di immissione del livello sonoro equivalente (LEQ A) ha i seguenti tempi di riferimento: diurno 60, notturno 50.

Il perito di parte ha rilevato tempi di riferimento all’esterno dell’attività non superiori a 49,5.

Il problema riscontrato dall’ARPA, tuttavia, non riguarda i limiti massimi di LEQ (sui quali si è concentrato il rilievo effettuato dal perito di parte) bensì il livello differenziale di rumore che, per la zona de qua, non può superare il limite di 3 dB (A) durante il periodo notturno.

L’Amministrazione ha accertato un livello differenziale di rumore pari a + 13.0 dB (A)per la misura a finestre aperte ed a + 10.5 dB (A) per la misura a finestre chiuse.

Si tratta di valori incompatibili con i limiti fissati nell’art. 2 del citato D.P.C.M. del 1991.

Ma, a ben considerare, anche i valori massimi non appaiono conformi alla normativa di riferimento ove considerati i risultati delle misure all’esterno dell’attività, tutti indicati dal perito come superiori a 45 db (A), dunque da intendersi riferiti anche al periodo notturno.

In conclusione, il Collegio ritiene che parte ricorrente non abbia adeguatamente e sufficientemente confutato gli accertamenti effettuati dall’ARPA Lazio.

L’impugnata ordinanza s’appalesa, infatti, (congruamente) motivata sul rilievo dell’accertato superamento del valore differenziale di immissione del rumore e non a cagione del semplice superamento dei limiti di livello sonoro – valori limite assoluti – come invece indicato nella perizia di parte, mediante allegazione dei valori di eccedenza incompatibili con i parametri normativi di riferimento.

3. - Il ricorso è, dunque, infondato e va, perciò, respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società T.S.T. srl al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)