TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1954 del 11 ottobre 2017
Rumore. Imposizione di diverse classi acustiche ad un unico condominio

La imposizione di due classi diverse per uno stesso edificio condominiale, a seconda della facciata di esso non trova fondamento razionale solido o sufficiente nella diversa esposizione di tali fronti condominiali e produce effetti sicuramente discriminatori tra i proprietari di alloggi posti nel medesimo condominio


Pubblicato il 11/10/2017

N. 01954/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02683/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2683 del 2013, proposto da:
Ernesto Vittorio Giuseppe Panza, Stefano Di Sarro, Aurelia Pessina, Ugo Rock, Marcello Bana, Beatrice Marazzi, Ettore Gambigliani Zoccoli De Pietri, Giuliano Colavito e Alda Fantauzzo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Decio e Giovanna Lenti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Corridoni, 11

contro

Comune di Villa Guardia, non costituito in giudizio

nei confronti di

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia Dipartimento Provinciale di Como, non costituita in giudizio

per l'annullamento in parte qua,

della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14.06.2013, avente ad oggetto "piano di zonizzazione acustica - esame delle osservazioni, approvazione delle controdeduzioni ed approvazione del piano" pubblicata sull'albo pretorio comunale a far tempo dal 25.06.2013 sino al 10.07.2013;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, in parte qua, della deliberazione di C.C. n. 23 del 30.04.2010, recante l'adozione del Piano di Zonizzazione acustica comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono tutti proprietari di unità immobiliari residenziali poste all'interno dei fabbricati costituenti il condominio VI, sito nel Comune di Villa Guardia, facente parte - unitamente ad altri fabbricati costituenti altri condominii - del c.d. "Comprensorio Monticello"; tale comprensorio, a dire dei ricorrenti stessi, sarebbe inserito, insieme ad un campo da golf, ad altre strutture ed impianti sportivi, oltre che alla Club House, in un contesto ambientale di notevole pregio, caratterizzato da una particolare amenità e tranquillità dei luoghi e da assenza di rumori.

Con ricorso collettivo depositato in data 21 novembre 2013 i signori Panza, Di Sarro, Pessina, Rock, Sana, Marazzi, De Pietri, Colavito e Fantauzzo, nelle qualità sopra esposte, impugnavano la deliberazione (approvazione del piano di zonizzazione acustica) con cui il Consiglio comunale del Comune convenuto aveva inserito i fabbricati condominiali ove sono ubicate le unità immobiliari degli odierni ricorrenti in Classe III ("Aree di tipo misto"), a differenza dei restanti fabbricati condominiali costituenti il Comprensorio Monticello, i quali, invece, erano stati ricompresi in Classe II ("Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale").

In particolare, i ricorrenti deducevano l’illegittimità di tale deliberazione, in quanto asseritamente illogica ed irragionevole per disparità di trattamento tra i fabbricati del Comprensorio, evidenziando l’incomprensibilità di una linea di demarcazione che avrebbe previsto la suddivisione a metà di un fabbricato, con la conseguenza che una medesima unità immobiliare risulterebbe classificata su una facciata in Classe II e su quella opposta in Classe III.

La conseguenza di tale scelta era stata, dunque, l’assoggettamento dei ricorrenti a valori limite di immissione sonora più alti rispetto a quelli di cui godono gli altri proprietari dello stesso Comprensorio.

In sede di osservazioni procedimentali, i proprietari interessati avevano fatto pervenire le loro deduzioni avverse alla scelta del Comune di Villa Guardia, ottenendo le seguenti spiegazioni:

- trattasi di edificazione posta nella fascia A di cui al DPR 142/04 relativamente alla via Monte Bianco (i limiti acustici della strada in oggetto sarebbero assimilabili a quelli di classe V, indipendentemente dalla classificazione del piano di zonizzazione acustica);

- nell'area è prevista la creazione di una nuova infrastruttura viaria di interesse sovra comunale;

- il perimetro delle edificazioni è collocato a poco più di 50 metri rispetto ad area a destinazione produttiva (che sarebbe penalizzata da un abbassamento di classe generalizzato sul comparto del Golf, in quanto questo determinerebbe un arretramento dei confini di zona delle diverse classi e quindi un ridimensionamento della classe V sul comparto produttivo);

- la classe III è assolutamente compatibile con la destinazione residenziale e la protezione acustica passiva degli edifici è da attuarsi secondo modalità costruttive tali da consentire il rispetto dei parametri di legge, indipendentemente dalla classe della classificazione acustica.

I ricorrenti contestavano in giudizio anche le citate controdeduzioni procedimentali e insistevano per l’accoglimento del ricorso.

Il Comune convenuto non si è costituito in giudizio e la causa è stata infine trattenuta in discussione, dopo un’istruttoria presidenziale, alla pubblica udienza del 21 settembre 2017.

Preliminarmente, occorre rilevare che, sulla base dell’istruttoria effettuata, il Comune di Villa Guardia ha precisato le seguenti circostanze:

- il Comprensorio Monticello è costituito da un'area a "verde sportivo" di fatto delimitata da un pentagono costituito dalle Strade Provinciali 19, 24, 25, 27 e dalla bretella di collegamento tra la A/59 (Pedemontana) e la S.P. 24;

- la delimitazione tra le varie zone segue il perimetro dei fabbricati interessati secondo principi di buon senso richiamati anche da ARPA nella propria osservazione al fine di evitare che all'interno di un fabbricato uno stesso locale risulti compreso in classi acustiche differenti;

- per ciò che concerne l'appartenenza di alcune facciate dei fabbricati a classi acustiche differenti, si è operato in conformità di quanto previsto dalla D.G.R. 9776/2002, nel caso di fabbricati con fronti soggetti a diversa esposizione acustica;

- la bretella di collegamento tra la A/59 (Pedemontana) e la SP 24 è indicata sulla tavola di azzonamento: trattandosi tuttavia di opera non ancora ultimata all'epoca della redazione del P.Z.A., è stato indicato, in luogo della fascia di pertinenza il limite della classe III;

- il limite di immissione della classe III è inferiore a quello della fascia di pertinenza.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, sotto il profilo della irragionevolezza rilevata.

Invero, le norme cui ha fatto riferimento il Comune convenuto – peraltro non costituitosi – nella sua relazione (in particolare, le linee guida regionali), non obbligano gli enti preposti al piano di zonizzazione acustica a privilegiare una scelta piuttosto che un’altra, ma implicano uno spazio di discrezionalità che deve tuttavia essere esercitato in ossequio al principio generale di proporzionalità.

In particolare, non sono state illustrate dal Comune di Villa Guardia ragioni persuasive che abbiano portato a imporre due classi diverse per uno stesso edificio condominiale, a seconda della facciata di esso.

Tale scelta non trova fondamento razionale solido o sufficiente nella diversa esposizione di tali fronti condominiali e produce effetti sicuramente discriminatori tra i proprietari di alloggi posti nel medesimo condominio, non giustificati con adeguate argomentazioni neanche dalla relazione depositata dall’amministrazione nel corso del giudizio, posto che la motivazione del provvedimento non è integrabile in corso di causa e che la parte convenuta è restata contumace (cfr., sul punto, proprio con riferimento al supporto motivazionale dei piani di zonizzazione acustica, TAR Lombardia, sent. n. 87/2013, confermata dal Consiglio di Stato con sent. n. 2316/2015).

Ne deriva pertanto che il piano impugnato è da considerarsi illegittimo e va annullato, per quanto di interesse dei ricorrenti, con obbligo per il Comune di Villa Guardia di riesercitare i propri poteri di zonizzazione emendando la discriminazione tutt’ora esistente tra le due classi o comunque diversamente e più incisivamente motivando, anche alla luce delle sopravvenienze, sulla diversa valutazione operata rispetto ai limiti di esposizione acustica dei condominii interessati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune convenuto a rifondere le spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente FF

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Roberto Lombardi        Giovanni Zucchini