MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 9 luglio 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
(GU n. 161 del 13-7-2010 )

 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge
3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, supplemento ordinario;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche e integrazioni
al citato decreto 17 dicembre 2009, come modificato dal predetto
decreto del 15 febbraio 2010;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 3134/2010 dell'8
luglio 2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 2 luglio 2010;

Adotta


il seguente decreto:

Art. 1


Operativita' del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti - SISTRI

1. I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all'operativita' del SISTRI,
sono prorogati al 1° ottobre 2010.
2. Il termine, previsto nell'Allegato IA del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, punto 5. «Procedura di ritiro», per il
completamento della distribuzione dei dispositivi USB e
l'installazione delle black box e' prorogato al 12 settembre 2010.
3. Il termine di trenta giorni previsto all'Allegato IB del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. «Individuazione delle
officine autorizzate all'installazione delle black box», per la
presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle
black box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti
nel citato Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che
espletano l'attivita' di autoriparazione nel settore elettrauto, e'
soppresso. I corsi di formazione avranno luogo nelle date indicate
sul Portale SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare a
decorrere dal 2011. Per l'anno 2010, fatta salva la validita' del
corso di formazione gia' tenuto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ha luogo un ulteriore corso di formazione. Le
modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione
all'installazione delle black box e la procedura per il rilascio
delle autorizzazioni predette sono regolate dalle norme contenute nel
medesimo Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.


                               Art. 2 


Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di
coincenerimento dei rifiuti

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, si applicano anche agli impianti di
coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei
rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133.


                               Art. 3 


Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,
alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al predetto Albo» sono
aggiunte le seguenti: «e per i Comuni della Regione Campania che
effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani».
2. All'art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire la
consultazione del registro cronologico e delle singole schede di
movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la
sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne
faccia richiesta.».


                               Art. 4 


Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,
sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, o, per i rifiuti
dell'"Elenco verde", l'Allegato VII del medesimo Regolamento.».
2. All'art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,
dopo le parole: «il trasporto dei rifiuti non accettati» sono
aggiunte le parole: «e restituiti al produttore» e, alla fine, e'
aggiunto il seguente periodo: «Qualora i rifiuti non accettati
dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore
direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul
registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non
accettato e apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE
indicando il nuovo destinatario.».
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la
movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del
decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attivita'
di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le schede SISTRI di cui all'Allegato III del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio
2010, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono
pubblicate sul Portale SISTRI.


                               Art. 5 


Operativita' del SISTRI in aree non coperte dalla rete

1. All'art. 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento del sistema,» sono
aggiunte le parole «anche a causa di una mancanza di copertura della
rete di trasmissione dati,».


                               Art. 6 


Contributi

1. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e'
aggiunta la seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


2. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non
iscrivono le unita' locali con meno di 10 addetti, ivi comprese
quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi
la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o
dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della
determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o
delle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti al numero
dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita'
locale con piu' di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con
la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.
3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno gia'
provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore
hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al
conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli
anni successivi. A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita
domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando
il modello che sara' reso disponibile sul sito internet www.sistri.it
4. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come
modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, al paragrafo
«Modalita' di pagamento dei contributi», dopo le parole: «Il
pagamento potra' avvenire nei seguenti modi:», le parole da: «presso
qualsiasi ufficio postale» a: «presso la Tesoreria provinciale dello
Stato (Banca d'Italia):» sono sostituite dalle seguenti:
«presso qualsiasi ufficio postale:
mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale
n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente
SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter.
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare:
contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell'Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma
dell'avvenuta iscrizione;
presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200
000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 - ROMA
CODICE FISCALE 97222270585
In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare:
contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell'Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma
dell'avvenuta iscrizione;
presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):».


                               Art. 7 


Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art.
212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i
soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di
rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua
non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonche' i
soggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi
di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria
rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni
territoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle
medesime organizzazioni.».
2. All'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e'
aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le Associazioni
imprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono alla
compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque
prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti
pericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avviene con
cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei
rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede SISTRI sono
conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti
a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea,
dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.».


                               Art. 8 


Moduli di iscrizione

1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al decreto
ministeriale 15 febbraio 2010, l'intero periodo e' sostituito dal
seguente: «Il numero di dipendenti di ciascuna unita' locale e'
calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle persone
occupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una
posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo
parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se
temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione
dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di
frazioni si deve arrotondare all'intero superiore o inferiore piu'
vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia
certo che il numero di dipendenti occupato si e' modificato rispetto
all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo
dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso,
previa dichiarazione al SISTRI.».


                               Art. 9 


Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al presente
decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010
si intende per:
a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate
nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o
con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente
(per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa
integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono
considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento
alle giornate effettivamente retribuite;
b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di
specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze
territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera
concorrenza e della prossimita', dai Consorzi di cui ai titoli II e
III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo
di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o
loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una
convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i
responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo
produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto
accordo o della predetta convenzione;
c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30
dicembre 1986, n. 936.


                               Art. 10 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio
Registro n. 8, foglio n. 341