MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 5 aprile 2004
Approvazione dello statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti».
Gazzetta Ufficiale N. 94 del 22 Aprile 2004
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 47 del suddetto decreto legislativo,
che prevede la costituzione del «Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali,
esausti», di seguito denominato Consorzio;
Visto il decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in data 15 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 187, con il quale e'
stato approvato lo statuto del Consorzio;
Considerato che l'assemblea dei soci del Consorzio, tenutasi in
data 6 aprile 2003, ha deliberato all'unanimita' di approvare un
nuovo statuto del Consorzio;
Vista la nota del 27 gennaio 2004 del Presidente del Consorzio, con
la quale il Consorzio ha trasmesso il nuovo statuto, ai fini della
sua approvazione;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione dello
statuto nella sua nuova formulazione;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato lo statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali,
esausti», allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Roma, 5 aprile 2004
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Allegato
STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE DI RACCOLTA E
TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
Titolo I
STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO
Art. 1.
Costituzione del Consorzio
1. E' costituito il «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta
e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti»,
in appresso denominato «Consorzio», ai sensi dell'art. 47 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive integrazioni e
modificazioni. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha personalita'
giuridica di diritto privato.
Art. 2.
Sede e durata
1. Il Consorzio ha sede legale in Roma e sede operativa a Milano.
Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza
dei presupposti normativi per la sua costituzione.
Art. 3.
Oggetto e finalita'
1. Il Consorzio assicura e promuove su tutto il territorio
nazionale:
a) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il
recupero ed il riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti
fatti salvi i rifiuti animali disciplinati dal decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;
b) lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti dei quali non sia possibile o conveniente il recupero;
c) lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al
fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e
grassi vegetali ed animali esausti.
2. Il Consorzio, nell'esplicazione dei compiti e per il
perseguimento di fini consortili e' legittimato a porre in essere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare,
immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione
degli scopi consortili e comunque direttamente o indirettamente
connessi all'attivita' consortile.
3. Il Consorzio ha la facolta' di stipulare accordi con soggetti
pubblici e privati ai fini dell'attivita' consortile.
4. Il Consorzio nel perseguire i propri fini istituzionali si
uniforma a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita', provvedendo ad affidare gli incarichi di raccolta,
trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente
normativa, senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la
concorrenza. Gli incarichi di cui sopra saranno affidati in base ai
requisiti e alle norme individuate ed approvate dal consiglio di
amministrazione. Fino alla definizione delle convenzioni, le
attivita' di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad
essere svolte dalle imprese consorziate e debitamente autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni.
4-bis. Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 47
decreto legislativo n. 22/1997 e' fatta salva comunque la facolta'
per il detentore di conferire gli oli e grassi esausti anche ad
operatori di altri Stati membri della Comunita' europea, in regola
con le specifiche autorizzazioni dei relativi Paesi e dietro rilascio
di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento,
riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro
di destinazione nel rispetto delle norme vigenti.
5. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali e
interregionali e puo' svolgere le attivita' di cui al presente
articolo attraverso soggetti terzi sulla base di apposite
convenzioni. Il Consorzio puo' stipulare, anche ai sensi dell'art. 25
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche e integrazioni specifici accordi e/o apposite convenzioni
con:
a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
il ministero delle attivita' produttive;
b) i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, aziende
municipalizzate, loro concessionari, enti pubblici e privati,
regioni;
c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati
dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o
finanziario, comprese tra i fini istituzionali.
6. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione
delle proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attivita'
del Consorzio, lo stesso svolge tutte le attivita' anche
complementari o sussidiarie direttamente o indirettamente coordinate
e/o comunque connesse compresa l'assunzione di iniziative atte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della raccolta e del
recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti. Pone in
essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o
indirettamente attinenti.
7. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
8. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il
Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa
suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in
ambito nazionale e comunitario. In particolare, fermo restando quanto
previsto dall'art. 47, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' fatto assoluto divieto al Consorzio ed ai consorziati
di ostacolare o impedire lo svolgimento di attivita' economiche e di
gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e
regolarmente autorizzate ai sensi del predetto decreto legislativo e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4.
Soci del Consorzio
1. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali
ed animali esausti, anche con eventuale riutilizzo degli stessi oli
rigenerati;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che
effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi
vegetali, e animali esausti.
Possono partecipare:
d) le imprese che producono o importano oli e grassi animali e
vegetali per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul
mercato nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e
vegetali che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti
composti.
2. Le imprese di cui sopra possono partecipare al Consorzio
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni, comprese
quelle di cui alla lettera c), aderiscono esclusivamente in nome e
per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le
conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle
imprese rappresentate.
Art. 5.
Quote di partecipazione al Consorzio
1. I consorziati sono distinti nelle seguenti categorie di
appartenenza:
a) produttori, importatori e detentori di oli e grassi vegetali
ed animali esausti;
b) riciclatori e recuperatori di oli e grassi vegetali ed
animali esausti;
c) raccoglitori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
d) produttori o importatori di oli e grassi animali e vegetali
per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato
nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e vegetali
che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti composti.
2. Il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio
e' determinato dall'assemblea.
3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite nelle
seguenti percentuali:
a) ai produttori, importatori, detentori di oli vegetali
esausti: 25%;
b) ai riciclatori e recuperatori: 25%;
c) ai raccoglitori: 25%;
d) ai produttori o importatori di oli e grassi animali e
vegetali per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul
mercato nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e
vegetali che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti
composti: 25%.
Art. 6.
Obblighi dei consorziati
1. I consorziati sono obbligati:
a) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili,
assunte per il perseguimento e la realizzazione dei fini del
Consorzio stesso;
b) ad operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle
indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di
cui all'oggetto consortile.
2. Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi
nascenti dalla partecipazione ad esso e, attraverso i propri organi,
ovvero avvalendosi delle competenti autorita' locali e nazionali,
promuovere le azioni opportune al fine di accertare e reprimere le
violazioni agli obblighi stessi.
Art. 7.
Finanziamento delle attivita' del Consorzio
1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle sue attivita'
istituzionali mediante:
a) le quote di partecipazione consortili secondo i criteri di
determinazione proposti dal consiglio di amministrazione ed approvati
dall'assemblea;
b) i proventi delle attivita' svolte dal Consorzio in
attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in
particolare il prezzo di cessione di oli e grassi vegetali ed animali
esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione;
c) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti
pubblici o privati;
d) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;
e) il contributo di riciclaggio sugli oli e grassi vegetali ed
animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno
prodotti ed importati. Tale contributo e' determinato annualmente su
proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, nella misura necessaria per
garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio.
2. Le modalita' ed i termini di riscossione e versamento al
Consorzio dei contributi di riutilizzo, sono stabilite dal consiglio
di amministrazione.
Titolo II
ORGANI
Art. 8.
Determinazione compensi e prezzo cessione
1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e
del prezzo di cessione degli oli o grassi esausti saranno individuati
dal consiglio di amministrazione
Art. 9.
Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
l'assemblea dei consorziati;
il consiglio d'amministrazione;
il collegio dei revisori dei conti.
Art. 10.
Assemblea
1. L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente su mandato
del consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno, per
l'approvazione del bilancio di' previsione e di quello consuntivo con
le seguenti modalita':
a) mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
almeno trenta giorni prima dell'adunanza, ovvero
b) mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o
telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero,
c) mediante avviso depositato presso la sede consortile e
pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti
giorni prima dell'adunanza. In ogni caso l'avviso deve contenere
l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della
prima e della seconda convocazione, che puo' essere fissata non prima
di 24 ore dalla prima adunanza.
2. L'assemblea ordinaria puo' essere convocata anche a seguito di
richiesta da parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un
quinto delle quote di partecipazione al fondo ovvero da parte di un
terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. La richiesta
deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e gli
amministratori devono provvedere senza indugio.
3. L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza personale, o per delega, di tanti
consorziati che rappresentino almeno la meta' delle quote consortili
e delibera a maggioranza delle quote presenti. L'assemblea
straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione e
delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti consorziati
che rappresentino piu' della meta' delle quote consortili. In seconda
convocazione l'assemblea ordinaria e' validamente costituita e
delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che
rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti qualunque
siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati intervenuti;
l'assemblea straordinaria e' validamente costituita qualunque siano
le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di
tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di
partecipazione presenti, salvo le diverse maggioranze previste, per
altre motivazioni, dallo statuto.
3-bis. Sono esclusi dal computo del quorum costitutivo e
deliberativo le quote dei consorziati non in regola con il versamento
della quota di fondo consortile, i consorziati in conflitto di
interessi o comunque inadempienti con riferimento alle obbligazioni
consortili non hanno diritto di voto in assemblea. Lo stato di
inadempienza deve risultare da comunicazione scritta del consorzio da
inviarsi nei termini di cui al precedente comma 1.
4. L'assemblea straordinaria e' convocata dal presidente su
mandato del consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo
ritenga necessario, con le modalita' previste al comma 1. La
convocazione straordinaria puo', altresi', essere richiesta da un
numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In tale
ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla
richiesta alla convocazione dell'assemblea.
5. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale
rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste puo' essere
assunta anche da un altro consorziato. Il numero delle deleghe
possedute dal singolo partecipante e' limitato a tre.
6. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consorzio o in
caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o in caso di
assenza anche di questo dal consigliere piu' anziano di eta'.
7. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti
disposizioni si applicano, compatibilmente con la natura del
Consorzio e con questo statuto, le disposizioni previste dal codice
civile.
Art. 11.
Assemblea ordinaria
1. L'assemblea ordinaria:
a) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del
collegio dei revisori contabili;
b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio
consuntivo annuale;
c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
d) approva i programmi di attivita' e di investimento del
consorzio;
e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione
al fondo dei singoli consorziati;
f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il
programma di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio
e nel recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
g) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di
carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale
e/o dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di
amministrazione ed ai revisori contabili;
h) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi
finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 7;
i) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
k) delibera sulla istituzione o variazione di eventuali sedi
secondarie;
l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o
dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di
amministrazione.
Art. 12.
Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
statuto, sullo svolgimento del Consorzio, sulla nomina dei
liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente
alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. Le proposte di modifica dello statuto sono deliberate
dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi delle quote
presenti o rappresentate. Tali modifiche devono essere sottoposte
all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
3. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determina
la destinazione del patrimonio, le modalita' della liquidazione e
nomina uno o piu' liquidatori.
4. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attivita'
sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi
affini, secondo le eventuali indicazioni normative.
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione del Consorzio e' composto dal
presidente, dal vice presidente e da almeno 8 membri. I membri sono
nominati in rappresentanza dei consorziati, ed espressione di questi,
tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessita' di
assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate. Fanno
altresi' parte del consiglio tre membri nominati uno ciascuno in
rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e
forestali. Esso si intende regolarmente costituito con la presenza di
almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza
dei presenti.
In attesa della nomina dei consiglieri di competenza
ministeriale, il quorum costitutivo si intendera' relativo ai soli
consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate.
2. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti
mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di
consorziati con voto limitato, rispettivamente, a tre preferenze.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i
suoi membri sono rieleggibili.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno
o piu' dei membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del
mandato, la sua sostituzione avra' luogo esclusivamente mediante
cooptazione e comunque nell'ambito delle categorie di appartenenza
con riferimento al primo dei candidati non eletti.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito
scritto dal presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice
presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere piu'
anziano di eta' tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
consiglieri. In questo caso il consiglio dovra' essere convocato
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
6. La convocazione e' fatta a mezzo invito da comunicarsi, con
lettera raccomandata o telefax, non meno di sette giorni prima
dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i
consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno due
giorni prima della riunione.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute
dal presidente; in caso di assenza o impedimento dal vice presidente
e in sua mancanza dal consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 14.
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano
riservati all'assemblea ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli
scopi consortili.
2. Il Consiglio puo' altresi' delegare le proprie attribuzioni ad
uno o piu' dei suoi membri determinando i limiti della delega.
3. Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:
a) nominare il presidente e il vice presidente;
b) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea;
c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonche' la
relazione illustrativa;
d) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le
loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre
all'assemblea per l'approvazione;
e) adottare il programma annuale o pluriennale;
f) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione
regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di
convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui
all'art. 3 del presente statuto;
g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni
genere inerenti all'attivita' consortile;
h) definire le strutture organizzative;
i) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei
consorziati nei confronti del Consorzio nei modi e con le procedure
previste dall'art. 6, comma 2, del presente statuto;
l) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per
disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri
organi del Consorzio;
m) proporre l'istituzione di sedi secondarie;
n) adottare programmi di attivita' ed investimento del
Consorzio;
o) deliberare in ordine alle modalita' organizzative della
raccolta, dello stoccaggio e del trattamento;
p) stabilire le modalita' ed i termini di riscossione e
versamento delle somme di cui all'art. 7, comma 2, e all'art. 20;
q) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla
raccolta e i prezzi di cessione;
r) approvare la ripartizione e la redistribuzione annuale delle
quote di partecipazione;
s) stabilire contenuti e requisiti delle aziende per gli
incarichi di cui all'art. 3, comma 4.
Art. 15.
Presidente e vice presidente
1. Il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i
propri componenti, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile per un
solo ulteriore mandato.
2. Il vice presidente e' nominato dal consiglio di
amministrazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed
e' rieleggibile per un solo ulteriore mandato.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in
giudizio e nei confronti dei terzi ed ha la firma sociale.
4. Presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e
rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.
5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui
attribuite sono svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal
consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori e' costituito da sette membri
effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal
Ministro delle attivita' produttive e uno dal Ministro delle
politiche agricole e forestali. Gli altri membri sono eletti
dall'assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non e' richiesta
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
2. I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
3. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della
gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce
all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
5. I revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi
secondo l'anzianita' di carica. In caso di pari anzianita' prevale
l'eta' anagrafica.
6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo
dai Ministri che li hanno nominati.
Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 17.
Esercizio sociale e bilancio
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio
e terminera' il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere
approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce.
3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere
approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico
e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota
illustrativa, redatti nelle forme previste dal codice civile.
4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori
almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea che deve
deliberare sulla loro approvazione.
5. I bilanci, di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo,
corredati da relazione tecnica sull'attivita' consortile, dovranno
essere inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e al Ministero delle attivita' produttive entro sessanta
giorni dalla loro approvazione ed all'O.N.R.
6. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea e' tenuta a
deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate
dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si
pronunciano entro i successivi trenta giorni i bilanci si intendono
approvati.
Art. 18.
Rapporti con le amministrazioni pubbliche
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' di collegamento e
collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle
attivita' produttive e le altre amministrazioni competenti.
2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle
attivita' produttive gli atti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art.
5.
3. Il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei
soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, comma 1,
del presente statuto che hanno aderito al Consorzio e le quantita'
raccolte e recuperate nell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni
anno.
Art. 19.
Regolamenti consortili
1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio possono
essere disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea su
proposta del consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive.
Art. 20.
Fondo consortile
1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla
costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al
numero di quote di cui e' titolare. L'entita' della somma da
conferire per ogni quota del Consorzio e' determinata dall'assemblea
su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del
Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista
finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio
successivo.
3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai
singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile
sono determinati dal consiglio di amministrazione.
Art. 21.
Recesso dei consorziati e cessazione del Consorzio
1. I consorziati possono richiedere, previa domanda scritta, che
sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non
svolgere piu' attivita' prevista dall'art. 4 del presente statuto. Il
consiglio di amministrazione, previa verifica di quanto dichiarato
dal recedente, provvede ad escludere il socio dall'elenco dei
consorziati. Il socio escluso deve comunque concorrere alla eventuale
costituzione del Fondo consortile deliberata per l'anno in corso e
deve far fronte a tutti gli impegni contratti nei confronti del
Consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel
corso dell'anno.
2. Nulla e' dovuto a qualsiasi titolo al consorziato escluso.
Art. 22.
Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in
costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di
cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 23.
Vigilanza
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive, ove constati
gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o l'impossibilita'
di normale funzionamento degli organi consortili puo' disporre lo
scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario
incaricato dell'ordinaria amministrazione in attesa della
ricostituzione degli organi stessi. In caso di constatata
impossibilita' di procedere alla ricostituzione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro
delle attivita' produttive nominano un commissario incaricato della
gestione straordinaria del Consorzio.
Art. 24.
Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia
1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in
quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le
norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.