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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 30 giugno 2005
Interpretazione in ordine ai contenuti, al significato e alla portata dei valori delle concentrazioni delle varie componenti delle ceneri di pirite.
Gazzetta Ufficiale N. 156 del 7 Luglio 2005

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In ordine a quanto in oggetto, perviene notizia a questo Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio che da parte di organi
tutori sono insorte perplessita' interpretative in ordine ai
contenuti, al significato ed alla portata da attribuire ai valori
minimi e massimi delle concentrazioni delle varie componenti delle
ceneri di pirite, cosi' come riportate al punto 13.18.bis.3
dell'allegato al decreto interministeriale in parola. Quanto sopra,
in particolare, relativamente ai contenuti dello zolfo e
dell'arsenico.

Va premesso, in merito, che il rapporto finale del tavolo di
consultazione ed approfondimento tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e l'Associazione italiana tecnico
economica del cemento (AITEC) relativo all'impiego di materie prime
non tradizionali nella produzione del cemento, istituito con nota
GAB/203/4939 dell'8 maggio 2003, aveva concluso i suoi lavori
ritenendo che le ceneri di pirite costituiscono un materiale idoneo
ai fini della sua utilizzazione quale materia prima secondaria per la
produzione del cemento.

Quanto sopra anche nella considerazione che risultano giacenti
sull'intero territorio nazionale consistenti quantitativi di ceneri
di pirite e che le stesse rappresentano, nei contenuti, i minerali
costituenti il minerale «pirite» dal cui arrostimento esse derivano.
Va ancora considerato che l'elemento caratterizzante, ai fini
dell'utilizzo del materiale per la produzione del cemento, e'
rappresentato dall'ossido di ferro, contenuto come Fe2O3, mentre
tutti gli altri componenti residuali derivano dai contenuti presenti
nell'originario minerale e che gli stessi, nell'ambito del processo
produttivo del cemento, non interagiscono tra loro e non danno
pertanto luogo a composti inquinanti.

In tale spirito, ed anche al fine di non provocare danno o
limitazioni di competitivita' alle industrie nazionali del cemento
rispetto a quelle di altri Paesi, anche appartenenti all'Unione
europea, che utilizzano usualmente il detto materiale, si e'
proceduto all'emanazione del decreto interministeriale in oggetto
avendo particolare cura nel fissarne i contenuti in ragione di una
opportuna tutela dell'ambiente.

Nell'allegato al decreto interministeriale, pertanto, alla voce
13.18.bis, che classifica le ceneri di pirite come «polveri di ossidi
di ferro fuori specifica», e' presente il punto 13.18.bis.3 che
definisce le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti
ottenuti dall'attivita' di recupero, nonche' delle concentrazioni
minime e massime delle varie componenti.

In ragione di tutto quanto sopra, quindi, si conferma che le ceneri
di pirite, o «polveri di ossidi di ferro fuori specifica», sono
materie prime per l'industria del cemento e che i valori minimi e
massimi indicati nell'allegato al decreto interministeriale 27 luglio
2004 si intendono come «caratteristiche tipo» di riferimento e che,
pertanto, gli stessi non vanno intesi o assunti come limiti
inderogabili per la caratterizzazione del materiale nelle
concentrazioni minime ma, viceversa, costituiscono limite
inderogabile nelle concentrazioni massime.
Per quanto attiene al contenuto in zolfo, si conferma che il limite
massimo e' del 6%; per quanto attiene al contenuto in arsenico, il
valore massimo, prescritto inferiore a 0,09%, si assume conforme
almeno fino al valore di 0,099%, in quanto la scala 0,09%, indicata
nell'allegato in parola, ricomprende anche tutti i valori fino allo
0,099%.

Roma, 30 giugno 2005

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli