Nuova pagina 2

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2003, n.257
Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Gazzetta Ufficiale N. 213 del 13 Settembre 2003

Nuova pagina 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11,
comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante
riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente -
ENEA;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del
Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega
conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n.
137, provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato: «ENEA»,
secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicita' nella
conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite.

Art. 2.
Finalita' dell'Ente

1. L'ENEA e' ente pubblico a supporto delle politiche di
competitivita' e di sviluppo sostenibile in campo
energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia,
dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere
ed effettuare attivita' di ricerca di base e applicata e di
innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati
ottenuti, nonche' di svolgere servizi di alto livello tecnologico,
anche in collaborazione con il sistema produttivo.
2. L'ENEA ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di
autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e
contabile ed e' dotato di un ordinamento autonomo, adottato
conformemente al presente decreto, nonche' al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal
Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' con il Ministro
degli affari esteri per quanto concerne le attivita' internazionali.

 

Art. 3.
Attivita' dell'ENEA

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2,
comma 1, l'ENEA svolge, in particolare, le seguenti attivita':
a) promuovere e svolgere attivita' di ricerca di base ed
applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e
l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori:
1) settore dell'energia;
2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con
i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di
compatibilita' ambientale e di sicurezza degli stessi;
3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari,
delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e
delle radiazioni ionizzanti, delle altre tecnologie innovative
sviluppate dall'ente nei settori dell'energia e dell'ambiente: in
particolare l'ente e' responsabile del presidio scientifico e
tecnologico in tema di energia nucleare;
b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca,
sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e
tecnologico;
c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi
gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla
lettera a), con particolare riferimento a richieste formulate dalle
pubbliche amministrazioni interessate;
d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto
contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni
nei settori di competenza;
e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con
enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico,
ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione
ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali,
fornendo su richiesta competenze specifiche;
f) svolgere attivita' di comunicazione e promozione della ricerca
curando la diffusione dei relativi risultati, nonche' favorire la
valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento
tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale;
g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione
tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di
competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche
stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai
principi dello sviluppo durevole;
h) collaborare con le regioni e con le amministrazioni locali, al
fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle
specifiche realta' produttive del territorio;
i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di
ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita'
del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal
comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di
cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
l) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e
la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di
competenza, anche attraverso la collaborazione con le universita'
nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;
m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature
scientifiche e tecnologiche;
n) svolgere ogni altra attivita' funzionale al perseguimento
delle finalita' istituzionali.
2. Le predette attivita' devono essere svolte nell'ambito del piano
triennale delle attivita' di cui all'articolo 16, nel quadro del
Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal
Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in conformita' agli
impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed
alle altre organizzazioni internazionali.
3. L'ENEA potra', ai fini della valorizzazione ed utilizzazione
dei risultati delle proprie attivita' di ricerca, nonche' per il
migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi,
conferire i relativi diritti alla societa' di cui all'articolo 18.

 

Art. 4.
O r g a n i

1. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.

Art. 5.
Presidente

1. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema
della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno
triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati,
operanti nel settore della ricerca. Il presidente e' nominato, con le
procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive.
2. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
confermato una sola volta.
3. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, puo'
essere collocato fuori ruolo e se professore o ricercatore puo'
essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i
rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche,
nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di
ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale,
comunitario ed internazionale.
5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di
amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di
competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica
nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
6. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito da
un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i
suoi componenti, che puo' operare anche in virtu' di specifiche
deleghe, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
20.

 

Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da
sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e
gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro delle attivita'
produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita'
produttive, con proprio decreto.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione,
indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di
amministrazione:
a) individua gli obiettivi e le priorita' delle attivita'
dell'ente;
b) verifica l'attuazione dei programmi;
c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente;
d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e
funzionamento e quello del personale dell'ente;
e) approva il piano triennale, il piano annuale di attivita' ed i
loro aggiornamenti;
f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le
relazioni di accompagnamento;
g) delibera in materia di costituzione di societa',
partecipazioni dell'ENEA a societa', associazioni e consorzi,
designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di
accordi di rilevante importanza;
h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unita' organizzative
di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle
relative funzioni.
4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie
che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua
competenza.
5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i
membri del comitato di valutazione.

 

Art. 7.
Consiglio scientifico

1. Presso l'ENEA e' istituito il consiglio scientifico, che e'
composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della
comunita' scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal
presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tre del Ministro
delle attivita' produttive, tre piu' uno del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il
consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i
membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi
relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'Ente. In
particolare, il consiglio:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone
le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo
sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando
proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di
amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei
settori di competenza a livello internazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione pareri
tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di
piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta
dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di
amministrazione, studi e redige pareri.

 

Art. 8.
Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di
industrializzazione

1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato di indirizzo e
coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti
propositi e consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca
dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali. In
particolare, il comitato:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei
settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre
al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei
settori produttivi di competenza a livello nazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri
tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di
piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a
fini produttivi svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di
amministrazione, studi e redige pareri.
2. Esso e' composto da sette membri, nominati con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di cui tre sono designati dalle
associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal
Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, e
uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di
indennita' o compensi in qualsiasi forma.

 

Art. 9.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e
tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro
effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle
attivita' produttive, un membro effettivo, con funzioni di
presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro
supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro
delle attivita' produttive, con proprio decreto.
2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita'
amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti
dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 10.
Comitato di valutazione

1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato di valutazione, che ha il
compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attivita' di ricerca dell'ENEA, come indicato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti
nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di
valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (C.I.V.R.).
2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena
autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale
dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei
compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al
consiglio di amministrazione dell'ENEA la relazione di valutazione
periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attivita'
di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R.
al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il numero, la composizione, le modalita' di nomina e di
funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal
C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA.

Art. 11.
Struttura organizzativa

1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a
cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina
l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in
strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata
l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio
finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
3. Al vertice della struttura organizzativa e' posto il direttore
generale.
4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA puo'
prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di
ulteriori unita' organizzative, costituenti articolazioni settoriali
ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento
dei suoi fini istituzionali.

 

Art. 12.
Direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con
contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza
naturale del mandato del presidente, e' nominato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone
di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata
esperienza gestionale.
2. Il direttore generale puo' essere confermato.
3. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ENEA e
partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza
diritto di voto. In particolare, il direttore generale:
a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli
atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi
espressi dal presidente;
b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale
dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti
ed in conformita' agli obiettivi, priorita' e programmi definiti dal
consiglio di' amministrazione;
c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;
d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al
consiglio di amministrazione;
e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento
di organizzazione e funzionamento, nonche' quelle necessarie per la
gestione dell'ente;
f) ha potere generale di proposta al consiglio di
amministrazione.

 

Art. 13.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello,
responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni
dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e
strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee,
individuate in relazione alle finalita' dell'ente ed ai settori di
intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la
multidisciplinarieta' dei compiti. Ai dipartimenti sono altresi'
attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di
secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione
delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite,
nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il
perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.
2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun
dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di
organizzazione e funzionamento, in particolare:
a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le
attivita' di competenza;
b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato
del consiglio di amministrazione;
c) coordina e controlla l'attivita' delle strutture di secondo
livello;
d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in
relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente;
e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di
gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;
f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali,
sulle tematiche di competenza;
g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e
proponendo accordi di programma e attivita' di agenzia, interagendo
con tutti i soggetti pubblici e privati;
h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte
sulla costituzione di nuove societa', sull'acquisizione di
partecipazioni e sull'avvio di attivita' di societa', consorzi e
distretti industriali sulle tematiche di competenza;
i) coordina, su specifico incarico del consiglio di
amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a piu'
dipartimenti;
l) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei
settori di competenza.

 

Art. 14.
Direzioni centrali

1. Le direzioni centrali sono unita' organizzative espletanti
attivita' di interesse generale, comuni a piu' organi o dipartimenti.
2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento
di organizzazione e funzionamento, in particolare:
a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;
b) curano l'amministrazione del personale;
c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di
gestione;
d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di
comunicazione dell'ente;
e) gestiscono la comunicazione esterna;
f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento
dell'ente, non inerenti le attivita' correnti della rete scientifica;
g) gestiscono gli affari societari;
h) forniscono assistenza e supporto legale;
i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi
a terzi;
l) gestiscono il patrimonio immobiliare.

 

Art. 15.
Incompatibilita' ed indennita'

1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del
consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del
collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di
dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14, sono
disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ente.
2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di
amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei
revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere
direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca
dell'ente, ne' possono far parte di commissioni di concorso per il
reclutamento di personale dell'ENEA.
3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il
direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere
amministratori o dipendenti di societa' operanti nei settori di
intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo
stesso ente, ne' possono avere altri interessi diretti e indiretti
nell'attivita' svolta da tali societa'.
4. Le indennita' di carica del presidente e del vice presidente
dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del
presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono
determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata
l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio
finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del
comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA, in modo,
comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa
rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.

 

Art. 16.
Piani di attivita'

1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di
attivita', formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale
definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati
socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con
il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi
del Ministro delle attivita' produttive. Il piano comprende la
programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.
2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale di
dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi nel corso
dell'anno, contenente specifici obiettivi, attivita', risorse da
impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati
attesi e indicatori di valutazione.
3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono
deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
delle attivita' produttive ai sensi del citato decreto legislativo n.
204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze,
ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 17.
Strumenti

1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di cui agli
articoli 2 e 3 l'ENEA puo' anche:
a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e
contratti con soggetti pubblici o privati interessati;
b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche
scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
d) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a
disposizione le proprie strutture operative;
e) coordinare attivita' di soggetti terzi nei propri settori di
competenza;
f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento
delle finalita' istituzionali dell'ente.
2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita'
e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione
del piano triennale e del piano annuale dell'ente.
3. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli
strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalita' di
funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.

 

Art.18.
Societa' di gestione

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA e'
autorizzata a costituire una societa' di diritto privato alla quale
possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarita' e
comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni
industriali derivanti dall'attivita' di ricerca dell'ente.
2. Nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, la
societa' di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute
dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in
esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e
produttiva, approvato dal Ministro delle attivita' produttive, su
proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.
3. La societa' di cui al comma 1 puo' assumere partecipazioni,
anche di maggioranza, al capitale di altre societa' il cui oggetto
sociale sia strumentale al perseguimento delle finalita' proprie
dell'ENEA.

 

Art. 19.
Entrate

1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche
amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche
iniziative di ricerca;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi
internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la
fornitura di beni e servizi;
f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di
know-how;
g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a
societa' di capitali o ad altre forme associative;
h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita'.

 

Art. 20.
Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione
dell'ENEA, e' tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro
delle attivita' produttive, previo parere per i profili di rispettiva
competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in
particolare:
a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente
individuando i loro compiti specifici;
b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole
unita' previste dagli articoli 13 e 14, nonche' delle unita' di
secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso
l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' l'istituzione di
un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle
unita' organizzative previste dagli articoli 13 e 14;
d) definisce le modalita' per la gestione e l'amministrazione del
personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e
profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che
possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;
e) definisce le modalita' per la gestione patrimoniale,
economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo
di gestione, nonche' per la redazione dei bilanci;
g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza
nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i
diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni
istituzionali;
h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e
servizi in conformita' con la normativa nazionale e comunitaria
vigente;
i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli
articoli 17 e 18 e stabilisce le modalita' di controllo degli stessi;
l) definisce le modalita' per le assunzioni e nomine dei
dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del
responsabili delle unita' organizzative di primo livello.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento puo' prevedere
le modalita' di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri
atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di
formazione ed approvazione.

Art. 21.
Personale

1. Il rapporto di lavoro del dipendenti dell'ENEA e' regolato ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva di cui
all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo definisce il
comparto di contrattazione del personale dell'ENEA.
2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte
le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di
rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente
con il piano triennale e il piano annuale dell'ente, che e'
determinato con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in modo comunque che
sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa.
3. L'ENEA, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
20 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica, adegua la
disciplina del personale in organico alla norme del comma 1.

Art. 22.
Vigilanza e controllo

1. Il Ministro delle attivita' produttive vigila sul corretto
andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento del suoi fini
istituzionali. In particolare, il Ministro approva:
a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate
dal consiglio di amministrazione;
b) il bilancio consuntivo dell'ente;
c) la costituzione di societa', consorzi ed altre forme
associative di cui all'articolo 17 e i relativi statuti;
d) la partecipazione dell'ente a societa', consorzi ed altre
forme associative di cui all'articolo 17;
e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e
del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte del Ministro
delle attivita' produttive, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i
piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano
triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti
dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine
perentorio di sessanta giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica.
3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori
sono inviate al Ministro delle attivita' produttive entro il
30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del
bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del
Ministro delle attivita' produttive, il bilancio si intende approvato
ed e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. L'ENEA e' soggetto al controllo della Corte dei conti previsto
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 23.
Relazione annuale al Parlamento

1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al Parlamento,
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta
dall'ENEA e dalle societa' o consorzi da essa comunque partecipati.

 

Art. 24.
Commissariamento

1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento
dell'Ente ed il perseguimento del suoi fini istituzionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il consiglio
di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un
periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e
del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due
vice commissari.

 

Art. 25.
Norme transitorie e finali

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio
dei revisori dell'ENEA sono nominati entro sessanta giorni
dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro
insediamento cessano gli organi attualmente in carica.
2. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ENEA, di cui all'articolo 20, continuano a trovare
applicazione i regolamenti dell'ente attualmente vigenti.
3. Entro centottanta giorni dall'approvazione del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'ente, di cui all'articolo 20, il
consiglio di amministrazione e' tenuto a sottoporre al Ministro delle
attivita' produttive un piano di razionalizzazione delle attivita' e
funzioni non svolte direttamente dall'ENEA.
4. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo,
non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 204 del 1998, in merito al limite massimo del
due mandati per il presidente di enti di ricerca.
5. E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36,
recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 settembre 2003

 

Allegato

Tabella riepilogativa dell'organico del personale diviso per
categorie, attualmente in servizio all'ENEA

Distribuzione del personale ENEA per livelli professionali

=====================================================================
              Categorie               |            Totale
=====================================================================
1 ....                                |                             0
2 ....                                |                             2
3 ....                                |                             3
4 ....                                |                            30
5 ....                                |                           206
6 ....                                |                           331
7 ....                                |                           634
8 ....                                |                           360
8.1 ....                              |                           100
9 ....                                |                           744
9.1 ....                              |                           496
9.2 ....                              |                           268
D ....                                |                            64
Totale . . .                          |                         3.238