Corte di Giustizia Sez. I sent. 16 febbraio 2006
«Rifiuti – Spedizioni di rifiuti – Rifiuti destinati ad operazioni di recupero –
Nozione di “notificatore” – Obblighi che incombono al notificatore»
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 febbraio 2006 (*)
«Rifiuti – Spedizioni di rifiuti – Rifiuti destinati ad operazioni di recupero –
Nozione di “notificatore” – Obblighi che incombono al notificatore»
Nel procedimento C‑215/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai
sensi dell’art. 234 CE dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione 14 maggio
2004, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2004, nel procedimento
Marius Pedersen A/S
contro
Miljøstyrelsen,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dal sig. K. Schiemann
(relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues ed E.
Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 maggio
2005,
viste le osservazioni presentate:
– per la Marius Pedersen A/S, dal sig. H. Banke, advokat;
– per la Miljøstyrelsen, dal sig. P. Biering, advokat;
– per il governo danese, dai sigg. J. Molde e P. Biering, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dalla sig.ra D. Haven, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per il governo polacco, dal sig. J. Pietras, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Konstantinidis e H.
Støvlbæk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14
luglio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt.
2, lett. g), 6, n. 5, e 7, nn. 1, 2 e 4, lett. a), del regolamento (CEE) del
Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in
entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Marius
Pedersen A/S (in prosieguo: la «Pedersen»), impresa riconosciuta, autorizzata
alla raccolta di rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici, con sede in
Danimarca, e la Miljøstyrelsen (Agenzia nazionale per l’ambiente), in merito
alla spedizione in Germania dei detti rifiuti destinati al recupero.
Contesto normativo
3 Ai sensi del nono ‘considerando’ del regolamento n. 259/93:
«(…) le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle
autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare
del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo
che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della
salute umana e dell’ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate
nei confronti della spedizione».
4 L’art. 2, lett. g), del detto regolamento definisce il «notificatore» nei
seguenti termini:
«(…) qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l’obbligo
della notifica, cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far
trasferire i rifiuti:
i) la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione (produttore
iniziale); oppure
ii) qualora questo risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine
da uno Stato membro oppure un commerciante o intermediario iscritto o
riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del recupero dei rifiuti;
(…)».
5 L’art. 6 dello stesso regolamento dispone quanto segue:
«1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero (…)
da uno Stato membro all’altro (…) invia una notifica all’autorità competente di
destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di
transito nonché al destinatario.
(…)
4. Nell’ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di
accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni
e documentazione addizionali.
5. Il notificatore fornisce informazioni sul documento di accompagnamento
concernenti in particolare:
– l’origine, la composizione e l’entità dei rifiuti destinati al ricupero,
compresa l’identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un
inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l’identità dei
produttori iniziali;
(…)».
6 L’art. 7 del regolamento n. 259/93 stabilisce quanto segue:
«1. Ricevuta la notifica, l’autorità competente di destinazione invia conferma
entro tre giorni lavorativi al notificatore e copia della medesima alle altre
autorità competenti e al destinatario.
2. Le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito
dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare
obiezioni sulla spedizione. Tali obiezioni si basano sul paragrafo 4. Qualsiasi
obiezione deve essere formulata per iscritto al notificatore e alle altre
autorità competenti interessate entro 30 giorni.
(…)
4. a) Le autorità competenti di destinazione e di spedizione possono sollevare
obiezioni motivate sulla spedizione programmata:
– conformemente alla direttiva 75/442/CEE, in particolare all’art. 7, oppure,
– se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali
relativi alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza
pubblica o alla tutela della salute pubblica
(…)
(…)
5. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono
che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano
rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano
immediatamente comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e
alle altre autorità competenti interessate.
Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione si procede
ad una nuova notifica».
7 L’art. 4 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai
rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18
marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»),
così recita:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti
siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in
particolare:
– senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
– senza causare inconvenienti da rumori od odori;
– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono,
lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».
Causa principale e questioni pregiudiziali
8 Con notifica di data 21 febbraio 2000, la Pedersen ha chiesto al
Miljøstyrelsen l’autorizzazione a trasferire, a fini di recupero, 2 000
tonnellate di rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici verso la sua
impresa partner avente sede in Germania. Tale agenzia non ha autorizzato la
spedizione perché la Pedersen non le aveva fornito le informazioni necessarie
per l’esame della domanda di autorizzazione, in particolare:
1) la procura, rilasciata dai produttori iniziali dei rifiuti, comprovante che
la Pedersen li rappresenta nell’ambito delle spedizioni dei rifiuti raccolti;
2) la prova che nell’impianto tedesco i rifiuti sono trattati in modo
ecologicamente equivalente a quello previsto dalla normativa danese;
3) sufficienti informazioni in merito alla composizione dei rifiuti, dato che la
Pedersen si era limitata ad indicare, nel modulo relativo al trasporto
transfrontaliero, che si trattava di spedizione di «rifiuti provenienti da
assemblaggi elettronici».
9 Inoltre, considerata l’asserita incompletezza della notifica, la
Miljøstyrelsen ha ritenuto che non potesse decorrere il termine di 30 giorni
previsto all’art. 7 del regolamento n. 259/93 affinché l’autorità competente
possa dare il suo consenso o formulare obiezioni.
10 Il 22 maggio 2001 la Pedersen ha proposto ricorso dinanzi all’Østre Landsret.
Essa ha sostenuto di avere fornito una documentazione sufficiente affinché la
Miljøstyrelsen potesse rilasciare l’autorizzazione richiesta e che i termini per
formulare obiezioni erano trascorsi, di modo che essa era legittimata a
procedere alle spedizioni di cui alla causa principale.
11 In tali circostanze, l’Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’espressione «qualora questo risultasse impossibile», figurante all’art.
2, lett. g), sub ii), del regolamento (…) n. 259/93 (…), debba intendersi nel
senso che un operatore riconosciuto non può automaticamente svolgere il compito
di notificatore di una esportazione di rifiuti destinati al recupero.
In caso affermativo, si chiede alla Corte di chiarire in base a quali criteri un
operatore riconosciuto possa svolgere il compito di notificatore di
un’esportazione di rifiuti destinati al recupero.
Se tale criterio possa essere che il produttore dei rifiuti è ignoto, ovvero che
si tratta di un numero di produttori così elevato, la cui singola quota è così
esigua, che sarebbe irragionevole che ciascuno notificasse singolarmente
l’esportazione di rifiuti.
2) Se l’art. 7, n. 2, in combinato disposto con il suo n. 4, lett. a), primo e
secondo trattino, del regolamento (…) n. 259/93 (…) consenta alle autorità
competenti dello Stato di spedizione di opporsi ad una domanda di autorizzazione
all’esportazione di rifiuti destinati al recupero se non esistono informazioni
da parte del notificatore sul fatto che i detti rifiuti, nello Stato di
destinazione, saranno trattati con metodi ecologicamente equivalenti a quelli
richiesti ai sensi della normativa dello Stato di spedizione.
3) Se l’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento (…) n. 259/93 (…) debba
essere inteso nel senso che l’obbligo di informazione sulla composizione dei
rifiuti può essere considerato adempiuto con l’indicazione, da parte del
notificatore, di una categoria di rifiuti, ad es. «i rifiuti provenienti da
assemblaggi elettronici».
4) Se l’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (…) n. 259/93 (...) debba essere
inteso nel senso che il termine di cui all’art. 7, n. 2, inizia a decorrere da
quando la competente autorità dello Stato di destinazione invia la conferma del
ricevimento della notifica, indipendentemente dal fatto che le competenti
autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le
informazioni richieste all’art. 6, n. 5.
In caso negativo, si desidera che sia chiarito quali informazioni una notifica
debba contenere perché il termine di 30 giorni di cui all’art. 7, n. 2, inizi a
decorrere.
Se il superamento di tale termine di 30 giorni produca l’effetto giuridico che
le autorità competenti non possono più sollevare obiezioni o chiedere ulteriori
informazioni».
Sulla prima questione
12 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art.
2, lett. g), sub ii), del regolamento n. 259/93 vada interpretato nel senso che
l’operatore riconosciuto del settore della raccolta di rifiuti non è
automaticamente autorizzato a notificare la spedizione di tali rifiuti destinati
al recupero.
13 Dal disposto del detto art. 2, lett. g), emerge che, quando la persona la cui
attività ha prodotto i rifiuti in questione, nel caso specifico il produttore
iniziale, non è in grado di notificare la spedizione, un operatore riconosciuto
può, ma solo in tale caso, svolgere la funzione di notificatore.
14 Tale articolo esclude quindi espressamente che l’operatore riconosciuto possa
automaticamente essere considerato l’unico notificatore della spedizione dei
rifiuti.
15 Il giudice del rinvio chiede inoltre di precisare quali siano i criteri in
base ai quali l’operatore riconosciuto può essere notificatore di una spedizione
di rifiuti destinati al recupero.
16 Anche se l’obbligo di notificare la spedizione di rifiuti grava in primo
luogo sul produttore iniziale, i termini «qualora questo risultasse impossibile»
significano che, qualora per il produttore iniziale sia impossibile notificare,
l’operatore riconosciuto può effettuare la detta notifica. Considerato uno degli
obiettivi del regolamento n. 259/93, illustrato al nono ‘considerando’ di quest’ultimo,
ossia la notifica preliminare delle spedizioni di rifiuti alle autorità
competenti affinché queste siano debitamente informate e possano prendere le
misure necessarie per la protezione della salute umana e dell’ambiente, occorre
infatti interpretare i termini «qualora questo risultasse impossibile» in modo
estensivo, per assicurare che, quando è impossibile che la notifica della
spedizione alle autorità competenti sia garantita dal produttore iniziale, essa
lo possa essere ad opera dell’operatore riconosciuto.
17 In tale contesto, le circostanze addotte dal giudice del rinvio, come il
fatto che il produttore dei rifiuti è ignoto oppure che il numero di produttori
è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua
che sarebbe irragionevole che tali produttori notificassero singolarmente la
spedizione dei rifiuti, rappresentano criteri che consentono all’operatore
riconosciuto di procedere alla notifica della spedizione alle competenti
autorità e che possono rientrare nell’espressione «qualora questo risultasse
impossibile».
18 In particolare, quando l’identità del produttore iniziale è ignota, è
assolutamente giustificato e auspicabile che sia l’operatore riconosciuto che
effettua la notifica alle autorità competenti. Inoltre, la moltiplicazione delle
notifiche provenienti da un numero elevato di operatori, ognuno dei quali
produce quantità esigue di rifiuti, sarebbe, come ha rilevato l’avvocato
generale al paragrafo 26 delle conclusioni, inconciliabile con l’obbligo imposto
dal regolamento n. 259/93 alle autorità competenti di esaminare queste notifiche
entro termini relativamente brevi.
19 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che i termini
«qualora questo risultasse impossibile», di cui all’art. 2, lett. g), sub ii),
del regolamento n. 259/93 vanno interpretati nel senso che la mera circostanza
che una persona sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di
notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le
circostanze che il produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di
produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività
talmente esigua da rendere irragionevole che essi notifichino singolarmente la
spedizione di rifiuti, possono giustificare che l’operatore riconosciuto sia
considerato notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero.
Sulla seconda questione
20 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le
autorità competenti dello Stato di spedizione sono legittimate ad opporsi ad una
domande di autorizzazione all’esportazione di rifiuti destinati al recupero in
uno Stato di destinazione per il solo motivo che le informazioni fornite dal
notificatore non indicano che la normativa dello Stato di destinazione richiede
lo stesso livello di tutela ecologica garantita nello Stato di spedizione.
21 In limine, occorre ricordare che il regolamento n. 259/93 disciplina a
livello comunitario, in modo armonizzato, il problema delle spedizioni di
rifiuti al fine di garantire la tutela dell’ambiente (sentenze 13 dicembre 2001,
causa C‑324/99, DaimlerChrysler, Racc. pag. I-9897, punto 42, e 27 febbraio
2002, causa C‑6/00, ASA, Racc. pag. I-1961, punto 35).
22 I casi in cui gli Stati membri possono opporsi ad una spedizione di rifiuti
tra di loro, per quanto riguarda i rifiuti destinati ad essere recuperati, sono
tassativamente elencati dall’art. 7, n. 4, del detto regolamento, ai sensi del
n. 2 di tale disposizione (sentenza ASA, cit., punto 36).
23 Ebbene, l’applicazione di tale disposizione del regolamento, che definisce i
casi in cui le autorità competenti di spedizione, di transito o di destinazione
possono sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero,
presuppone che l’autorità competente disponga delle informazioni necessarie per
verificare se una spedizione corrisponde o meno ad uno di tali casi.
24 A tal fine, l’art. 6, n. 5, del regolamento n. 259/93 prevede che il
notificatore fornisca talune informazioni.
25 Dal n. 4 dello stesso art. 6 del detto regolamento risulta inoltre che le
autorità competenti possono richiedere informazioni e documentazione ulteriore
al notificatore.
26 Orbene, dato che il regolamento n. 259/93 non prevede una specifica procedura
in caso di inosservanza di siffatta domanda di informazioni o di ulteriore
documentazione, l’autorità competente può formulare l’«obiezione» prevista
all’art. 7, n. 2, del detto regolamento qualora non disponga delle informazioni
necessarie per verificare se una spedizione ponga problemi alla luce dell’art.
7, n. 4, di tale regolamento.
27 In tale contesto, il livello delle informazioni da considerarsi necessarie e
che l’autorità competente può quindi richiedere varia a seconda di quale dei
casi previsti all’art. 7, n. 4, del regolamento n. 259/93 si è verificato.
28 Per quanto riguarda, ad esempio, il caso di cui all’art. 7, n. 4, lett. a),
primo trattino, del regolamento n. 259/93, la Corte ha statuito, al punto 43
della sentenza 16 dicembre 2004, causa C‑277/02, EU-Wood-Trading (Racc. pag.
I-11957), che le autorità competenti possono fondare un’obiezione su
considerazioni legate non solo all’operazione di trasporto stessa, ma anche
all’operazione di recupero prevista da tale spedizione.
29 Infatti, dato che, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 75/442, gli Stati
membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all’ambiente, le
disposizioni dell’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n.
259/93 devono essere interpretate nel senso che autorizzano le autorità
competenti di spedizione a sollevare obiezioni nei confronti di una spedizione
di rifiuti destinati al recupero per il fatto che il recupero previsto non tiene
conto di quanto richiesto dal detto art. 4 (sentenza EU‑Wood‑Trading, cit.,
punto 42).
30 Nella cit. sentenza EU‑Wood-Trading, la Corte ha dichiarato che le
disposizioni dell’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n.
259/93 implicano che le autorità competenti di spedizione, nel valutare i rischi
che il recupero dei rifiuti effettuato nello Stato di destinazione comporterebbe
per la salute umana e ambientale, possano tener conto di tutti i criteri
pertinenti in proposito, compresi quelli in vigore nello Stato di spedizione,
anche se essi sono più restrittivi di quelli dello Stato di destinazione,
qualora essi siano diretti ad evitare tali rischi. Tuttavia, le autorità
competenti di spedizione non possono essere vincolate ai criteri del loro Stato
qualora essi non offrano maggiori garanzie di evitare i detti rischi rispetto a
quelli dello Stato di destinazione (sentenza EU‑Wood‑Trading, cit., punto 46).
31 Inoltre, l’opposizione ad una spedizione, da parte dell’autorità competente
di spedizione, sulla base delle sue disposizioni nazionali di recupero può
intervenire legalmente solo qualora queste ultime, nel rispetto del principio di
proporzionalità, siano idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti, diretti a
prevenire i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non eccedano quanto
necessario per il raggiungimento degli stessi (sentenza EU‑Wood‑Trading, cit.,
punto 49). Tali rischi devono essere valutati non già alla stregua di
considerazioni di ordine generale, bensì alla luce di specifiche ricerche
scientifiche (sentenza EU‑Wood‑Trading, cit., punto 50).
32 Così, nell’ambito della notifica preliminare introdotta dall’art. 6 del
regolamento n. 259/93, il notificatore, in conformità al n. 5 di tale articolo,
deve fornire, nel documento di accompagnamento che funge da supporto alla
notifica, informazioni relative non solo alla composizione e all’entità dei
rifiuti destinati al recupero e alle modalità del loro trasporto, ma anche alle
condizioni del recupero degli stessi.
33 Per contro, non si può chiedere al notificatore di dimostrare che il recupero
nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa
dello Stato di spedizione. Al contrario, se l’autorità competente di spedizione
intende, ai sensi dell’art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento
n. 259/93, opporsi alla spedizione sulla base delle sue disposizioni nazionali
in materia di recupero, spetta ad essa dimostrare i rischi per la salute e per
l’ambiente che il recupero dei rifiuti nello Stato di destinazione
comporterebbe.
34 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione nel senso
che l’autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell’art. 7, nn.
2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una
spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del
trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però
richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di
destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di
spedizione.
Sulla terza questione
35 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se,
nell’ambito di una notifica della spedizione, la menzione di una categoria di
rifiuti quali i «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici» soddisfi
l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti previsto dall’art. 6,
n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93.
36 Come già osservato al punto 16 di questa sentenza, una delle finalità del
regolamento n. 259/93 è di garantire la notifica preliminare delle spedizioni di
rifiuti alle autorità competenti, affinché queste siano debitamente informate e
possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute e
dell’ambiente.
37 Il detto obiettivo può essere conseguito solo da una notifica completa, che
rifletta dettagliatamente l’origine, la composizione e l’entità dei rifiuti
destinati al recupero e che contenga, se si tratta di rifiuti di origini
diverse, il loro inventario particolareggiato.
38 La menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici» non soddisfa
tale condizione, in quanto presenta carattere astratto ed impreciso ed è priva
di indicazioni dettagliate idonee a fornire all’autorità competente informazioni
in merito alle caratteristiche specifiche dei rifiuti in questione.
39 Visto quanto precede, occorre risolvere la terza questione dichiarando che
l’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel
senso che l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può
considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con
la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».
Sulla quarta questione
40 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se il fatto che
l’autorità competente di spedizione ritenga di non disporre di tutte le
informazioni necessarie sulla spedizione dei rifiuti destinati al recupero
incida sulla data dalla quale comincia a decorrere il termine di 30 giorni
previsto dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93. Lo stesso giudice vuole
sapere se il superamento di tale termine escluda la possibilità, per le autorità
competenti, di sollevare obiezioni nei confronti della spedizione o di chiedere
ulteriori informazioni al notificatore.
41 Per risolvere la questione sottoposta è necessario esaminare il meccanismo di
notifica delle spedizioni di rifiuti come stabilito dal regolamento n. 259/93.
42 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, di tale regolamento, quando il notificatore
intende trasferire rifiuti destinati al recupero da uno Stato membro ad un
altro, invia una notifica all’autorità competente di destinazione trasmettendone
copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al
destinatario.
43 L’art. 7, n. 1, del detto regolamento prevede che, ricevuta tale notifica,
l’autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi
al notificatore, nonché copia della medesima alle altre autorità competenti e al
destinatario.
44 Ai sensi del n. 2, primo comma, dello stesso articolo, le autorità competenti
di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la
spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione.
45 Dal disposto stesso dell’art. 7 del regolamento n. 259/93 risulta quindi che
dall’invio della conferma da parte dell’autorità competente di destinazione
comincia a decorrere il termine di 30 giorni. Il fatto che, come accade nella
causa principale, l’autorità competente di spedizione ritenga di non avere
ricevuto tutte le informazioni necessarie, non dovrebbe ostare all’inizio del
decorrere di tale termine. Il detto termine di 30 giorni garantisce al
notificatore che l’esame della sua notifica di spedizione avrà luogo entro i
termini rigorosi previsti dallo stesso regolamento, e che egli sarà informato,
al più tardi alla scadenza di tale termine, della possibilità di realizzare la
spedizione ed, eventualmente, delle condizioni di quest’ultima (v., in questo
senso, quanto all’obiezione dell’autorità competente di spedizione relativa
all’errata qualifica attribuita ad una spedizione, sentenza ASA, cit., punto
49).
46 Per questo motivo, alla luce di considerazioni inerenti alla certezza del
diritto, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 deve essere interpretato
restrittivamente. Dato che il termine di 30 giorni previsto da tale articolo
rappresenta una garanzia della buona gestione amministrativa, le autorità
competenti possono sollevare obiezioni solo nel rispetto di detto termine.
47 Così, l’assenza di determinate informazioni che l’autorità competente, nella
fattispecie l’autorità di spedizione, reputerebbe utile o persino necessario
domandare non impedisce che il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 7, n. 2,
del regolamento n. 259/93 cominci a decorrere.
48 Nelle loro osservazioni scritte, i governi danese, austriaco e polacco hanno
espresso riserve in merito a questa interpretazione, sostenendo che ammettere
che il termine di 30 giorni comincia a decorrere dalla spedizione della conferma
da parte dell’autorità competente di destinazione, senza tener conto del fatto
che la notifica è incompleta, metterebbe le autorità competenti in una
situazione tale da non essere in condizioni di sollevare obiezioni contro la
spedizione.
49 A tale riguardo, considerato che le autorità competenti devono essere
debitamente informate, mediante la notifica preliminare, sul tipo, sui
movimenti, e sullo smaltimento o il recupero dei rifiuti, così da potere
adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute e dell’ambiente,
compresa la possibilità di sollevare obiezioni motivate sulle spedizioni, è
necessario preservare il diritto loro conferito dall’art. 6, n. 4, del
regolamento n. 259/93 di chiedere ulteriori informazioni qualora ritengano che
la notifica sia incompleta.
50 Tuttavia, l’interpretazione fornita ai punti 46 e 47 di questa sentenza non
arreca alcun pregiudizio a tali diritti. Dato che il regolamento n. 259/93 non
prevede alcun procedimento specifico per la presentazione, da parte delle
autorità competenti, di richieste di informazioni e di ulteriori documenti ai
sensi dell’art. 6, n. 4, del detto regolamento, siffatte domande possono essere
formulate dalle autorità competenti, nella fattispecie dall’autorità di
spedizione, entro 30 giorni, nella forma dell’«obiezione» prevista dall’art. 7,
n. 2, dello stesso regolamento. Siffatta soluzione consente di conciliare
l’interpretazione rigorosa del detto art. 7, n. 2, con l’osservanza dei diritti
delle autorità competenti di richiedere ulteriori informazioni.
51 Nel caso in cui le ulteriori informazioni richieste dall’autorità competente
di spedizione siano pervenute entro 30 giorni e tale autorità ritenga che le
questioni alla base delle sue obiezioni siano state chiarite, essa, in
conformità all’art. 7, n. 5, del regolamento n. 259/93 ne invia immediatamente
comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre
autorità competenti interessate. Se ne risulta una modifica sostanziale delle
modalità di spedizione si procede ad una nuova notifica.
52 Occorre pertanto risolvere la quarta questione nel senso che il termine
fissato dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a decorrere dalla
spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità competenti
dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la competenti
autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le
informazioni richieste all’art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il superamento
di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare
obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al
notificatore.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) I termini «qualora questo risultasse impossibile», figuranti all’art. 2,
lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo
territorio, vanno interpretati nel senso che la mera circostanza che una persona
sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di notificatore di
una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le circostanze che il
produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di produttori è talmente
elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua da rendere
irragionevole che essi notifichino singolarmente la spedizione di rifiuti,
possono giustificare che l’operatore riconosciuto sia considerato notificatore
di una spedizione di rifiuti destinati al recupero.
2) L’autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell’art. 7, nn.
2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una
spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del
trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però
richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di
destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di
spedizione.
3) L’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel
senso che l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può
considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con
la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici».
4) Il termine fissato dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a
decorrere dalla spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità
competenti dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la
competenti autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto
tutte le informazioni richieste all’art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il
superamento di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti,
di sollevare obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni
al notificatore.
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